Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21726 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 20/10/2011), n.21726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

E.A., rappresentato e difeso dall’avv. Alliata Paolo e

dall’avv. Guido Granzotto, presso il quale è elettivamente

domiciliato in Roma in via Anapo n. 29;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore in carica,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 17/6/06, depositata il 4 aprile 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” E.A., geometra, propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 17/6/06, depositata il 4 aprile 2006, che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Borgomanero, gli ha negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi, il primo dei quali risponde ai requisiti prescritti dall’ari. 366-bis cod. proc. civ. Con il primo motivo il contribuente, denunciando violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, censura la sentenza per aver ritenuto dovuta l’imposta da chiunque eserciti un’arte o una professione, anche con la sola organizzazione indispensabile, come nella specie, per lo svolgimento dell’attività, prescindendo dai mezzi impiegati, laddove essa sarebbe dovuta solo da chi si serva di un’organizzazione complessa, che implichi l’impiego di capitali e beni strumentali e/o lavoro altrui.

La ratio decidendi della sentenza impugnata – che ravvisa “una forma organizzativa autonoma, con il requisito ulteriore dell’abitualità, essendo il ricorrente giornalmente impegnato nell’attività di geometra professionale esercitatale dagli iscritti all’apposito Albo tenuto dal Collegio provinciale dei geometri”, attività comportante “rilevanti compensi, ed altrettanto rilevanti costi di beni strumentali specifici, compensi corrisposti a terzi, consumi ed altre spese inerenti l’esercizio della propria attività, evidenziando come appaia sussistente il requisito della tassabilità IRAP” – non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 5673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il primo motivo è manifestamente fondato, assorbito l’esame del secondo motivo”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio preliminarmente rileva la inammissibilità del ricorso proposto contro il Ministero, che non era parte del giudizio di appello, dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e quindi dopo l’attivazione delle Agenzie delle entrate (Cass., sez. un. n. 3116 del 2006, n. 3118 del 2006);

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo del ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate deve essere accolto, assorbito l’esame del secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell’economia e delle finanze, accoglie il primo motivo del ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA