Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21726 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 21/12/2016, dep.20/09/2017),  n. 21726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29390-2011 proposto da:

PRESILA COSTRUZIONI SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SANNIO 65, presso lo

studio dell’avvocato ANSELMO TORCHIA, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

EQUITALIA ETR SPA in persona dell’Amm.re Delegato pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA TARVISIO 2, presso lo studio

dell’avvocato MARCO FIERTLER, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 235/2010 della COMM.TRIB.REG. della Calabria,

depositata il 26/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAGILIONE per delega dell’Avvocato

TORCHIA che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Presila costruzioni s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Calabria, n. 235/10/10 dep. il 26/10/2010, che su ricorso avverso cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo di imposte dichiarate e non versate per gli anni 2000 e 2001, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso della contribuente, dichiarando inammissibile – in quanto nuova – la dedotta illegittimità della cartella perchè non notificata presso la sede legale della società, peraltro conosciuta dalla contribuente in quanto utilmente impugnata.

Si costituiscono con controricorso Equitalia sud s.p.a., e l’Agenzia delle entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha presentato successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso Presila costruzioni s.r.l. deduce violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e della L. n. 212 del 2000, art. 6 e contraddittoria motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5), circa l’inammissibilità della censura sulla notifica della cartella impugnata, in quanto nuova, avendola invece la contribuente eccepita fin dal primo grado di giudizio e dovendo l’Amministrazione assicurare al contribuente l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati (L. n. 212 del 2000, ex art. 6, comma 1). La notifica della cartella di pagamento, non sanata dalla sua impugnazione, avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dall’art. 140 c.p.c. o del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. Nella memoria deduce il mancato preventivo invio dell’avviso bonario, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6,comma 5 che determina la nullità della cartella.

2. Il ricorso è infondato, alla luce dei principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte (con le sentenze 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917), secondo cui l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. In particolare, i vizi relativi alla individuazione del luogo di esecuzione, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità).

2.1.Tali principi, sebbene espressi in relazione alla notificazione del ricorso per cassazione, si estendono alla notificazione della cartella di pagamento (cfr. Cass. n. 21865 del 2016; n. 384 del 2016).

2.2.Nel caso di specie ogni eventuale nullità della notifica della cartella di pagamento è stata sanata dalla tempestiva impugnazione dell’atto, per cui non sussiste il denunciato vizio.

2.3. Quanto alla dedotta nullità della cartella per mancato preventivo invio del c.d. avviso bonario – a parte i profili di inammissibilità in parte qua della censura, per essere contenuta solo nella memoria ex art. 378 c.p.c. – essa è infondata, dovendo l’Amministrazione finanziaria notificare il detto avviso, prima della cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, nel caso di specie nemmeno dedotti (cfr. Cass. n. 12023/2015; da ultimo Cass. n. 15740/2016, 9463/2017).

3. Il ricorso va conseguentemente rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di entrambe le controricorrenti, Equitalia sud s.p.a. e Agenzia delle entrate (essendo stata sanata dalla costituzione in giudizio di quest’ultima ogni eventuale irregolarità nella notifica del presente ricorso per cassazione), come in dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate a favore di ciascuna delle controricorrenti in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle entrate e spese generali nella misura forfetaria del 15% oltre accessori di legge per Equitalia sud s.p.a..

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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