Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21726 del 06/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/09/2018, (ud. 22/02/2018, dep. 06/09/2018), n.21726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13349-2016 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

DANIELE SPIRITO MICHELETTA TITA’, RODOLFO UMMARINO;

– ricorrente –

contro

M.I.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FIORENZA BETTI;

– controricorrente –

avverso il decreto R.G. 747/15 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositato il 07/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

il sig. B.L. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Ancona, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla ex moglie M.P. avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Fermo, previo rigetto del reclamo proposto dal B. relativo al rigetto della propria domanda di riduzione del proprio contributo per il mantenimento della prole, ha disposto un aumento di Euro 200 mensili dell’assegno per il mantenimento della figlia B.P., ed ha confermato la condanna del B. al pagamento, a titolo di rimborso, della somma di Euro 3.112,99, oltre ad Euro 131,75, pari al 50 per cento delle spese mediche documentate;

la parte intimata resiste con controricorso;

Considerato che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

il primo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 100 e 474 cod. proc. civ., in quanto la M. non aveva interesse a proporre la domanda concernente il pagamento delle spese mediche non rimborsate, in quanto, in relazione a tale aspetto, esisteva già titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Vercelli, fra l’altro, poneva a carico del padre “le spese mediche non corrisposte dal SSN che si rendessero necessarie per i figli, da concordare previamente con la madre, salvo urgenze”, è infondato;

va rilevato, infatti, che la necessità, prevista nella richiamata sentenza del Tribunale di Vercelli, di un accordo fra i genitori circa le spese mediche non riferibili al servizio di assistenza sanitaria implica l’assenza, in detta previsione, dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, e, quindi, la necessità di un intervento giudiziale che, a prescindere dall’accordo non raggiunto, verifichi la sussistenza o meno dell’obbligazione;

invero, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 16175 del 30 luglio 2015; Cass., 23 febbraio 2017, n. 4753);

nella seconda censura vengono, in maniera confusa, affastellate alcune questioni di natura procedurale, che non appaiono condivisibili;

l’elevazione, peraltro di lieve entità, del contributo per il mantenimento della figlia dedita agli studi superiori, con decorrenza dal mese di ottobre del 2015, è stato disposto dalla Corte di appello, tenuto conto della sopravvenienza di nuove circostanze, e, in particolare, in considerazione “dell’incremento di spesa costituito dagli studi universitari intrapresi dalla figlia N. presso l’Università di (OMISSIS), per tasse scolastiche, libri, spese di viaggio”;

trattasi di motivazione del tutto congrua, laddove si consideri che nella specie risulta applicabile “ratione temporis”, l’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, che, nell’attuale formulazione, secondo l’interpretazione resa dalle Sezioni unite di questa Corte, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo;

è del tutto evidente, poi, che la statuizione in esame è caudataria di uno sviluppo delle circostanze poste a fondamento dell’originaria domanda, dal quale il giudice del reclamo non poteva prescindere, indipendentemente dall’assenza di un appello incidentale della controparte, la quale logicamente non poteva dolersi dell’omessa pronuncia in merito a deduzioni che, essendo inerenti a fatti verificatisi nel corso del giudizio, non potevano che essere dedotte successivamente (cfr. anche Cass., 21 aprile 1994, n. 3808, in materia di disposizioni, in materia di mantenimento della prole, nel giudizio di rinvio, a seguito di circostanza sopravvenute);

il regolamento delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA