Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21725 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 20/10/2011), n.21725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore in carica,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

STUDIO LEONARDI DI GIANFRANCO E MARCO ANTONIO LEONARDI;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 51/30/06, depositata il 12 giugno 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 51/30/06, depositata il 12 giugno 2006, che, accogliendo l’appello dello Studio Leonardi di Gianfranco e Marco Antonio Leonardi, uno studio professionale associato di dottori commercialisti, ha riconosciuto ad esso il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene due motivi, il primo dei quali risponde ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. Col primo motivo l’amministrazione ricorrente censura la sentenza per violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione; col secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all’accertamento dell’insussistenza dell’autonoma organizzazione.

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 nel primo periodo stabilisce come presupposto dell’IRAP l’esercizio “abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”; l’esercizio di un’attività con siffatti requisiti non è invece richiesta per le società e per gli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, in quanto “l’attività esercitata” da tali soggetti, a mente del secondo periodo dello stesso art. 2, “costituisce in ogni caso presupposto d’imposta”.

Il successivo art. 3, tra i soggetti passivi dell’imposta, che “sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’art. 2”, individua espressamente, alla lett. c) del comma 1, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate a norma dell’art. 5, comma 3, del t.u.i.r. del 1936, vale a dire “le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni”.

L’attività esercitata da tali soggetti, strutturalmente “organizzati” per la forma nella quale l’attività stessa è svolta, costituisce pertanto ex lege presupposto d’imposta (“in ogni caso”), prescindendosi dal requisito dell’autonoma organizzazione.

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il primo motivo, assorbito l’esame del secondo, nei termini precisati appare fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso principale deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che le spese processuali vanno compensate fra le parti, avendo preso corpo l’orientamento giurisprudenziale di riferimento in epoca successiva all’introduzione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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