Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21725 del 06/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 06/09/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 06/09/2018), n.21725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15817-2017 proposto da:

L’ENOTECNICA S.R.L., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso

lo studio dell’avvocato CRISTINA BERTOCCHINI, rappresentato e difeso

dagli avvocati EMILIO ANTONIO SELLITTI, ALBERTO PASTA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MATANO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE

ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3379/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata l’8/2/2017; r.g. 10847/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

6/6/2018 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato EMILIO ANTONIO SELLITTI;

udito l’avvocato ANTONIO SGROI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con sentenza n. 3379/17 dell’8 febbraio 2017 questa Corte accoglieva il ricorso proposto dall’INPS nei confronti della L’Enotecnica s.r.l. avverso la sentenza n. 185/2010 della Corte di Appello di Torino che, in accoglimento della domanda della società, aveva condannato l’Istituto previdenziale alla restituzione della somma di Euro 325.334,39 pari al 90% dei premi pagati in eccedenza negli anni 1994/1997, quale rimborso in favore di soggetto colpito dall’alluvione verificatasi in Piemonte nel novembre 1994, ai sensi della L. n. 350 del 2003 art. 4, comma 90; per l’effetto, cassava la decisione della Corte territoriale e, decidendo nel merito, rigettava l’originaria domanda.

1.2. Ad avviso di questa Corte doveva darsi continuità al principio secondo cui in tema di agevolazioni contributive di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, di estensione a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 dei benefici di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, il termine decadenziale del 31 luglio 2007 per la presentazione delle domande, fissato a seguito di proroga di cui al D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, conv. con modif. nella L. n. 17 del 2007, si applicava anche alle imprese che avessero già versato i contributi previdenziali, dovendosi ritenere irragionevole una distinzione tra coloro che non avessero corrisposto i contributi e coloro che, invece, avessero già effettuato il pagamento, in quanto la locuzione regolarizzare la posizione, di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, include tanto l’ipotesi dell’esborso non ancora effettuato che quella in cui questo sia avvenuto, senza che rilevi che la definizione della posizione previdenziale intervenga mediante il pagamento (del 10% del dovuto) ovvero il rimborso (del 90% del versato), purchè nel rispetto degli stessi termini di decadenza previsti dalla legge (Cass. 17 giugno 2016, n. 12603); sicchè, avendo la L’Enotecnica s.r.l. presentato domanda di rimborso oltre il termine di cui al D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, conv. in L. n. 17 del 2017, la stessa doveva essere rigettata. A diverse conclusioni non poteva pervenirsi nemmeno considerando la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come sostenuto dalla controricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c..

2. Di tale decisione L’Enotecnica s.r.l. domanda la revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 fondando il ricorso su quattro motivi.

3. L’INPS resiste con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si assume che la Corte sarebbe incorsa in errore di fatto non avendo considerato che, a seguito della decisione della Commissione UE del 14/8/2015, si era venuto a creare un contrasto tra la norma nazionale e la direttiva comunitaria in materia riservata e, come tale, sottratta ad ogni cognizione degli Stati Membri e dei suoi Giudici, contrasto superabile disapplicando la norma interna o investendo ex art. 267 TFUE la Corte di Giustizia dell’Unione Europea della relativa questione.

3. Con il secondo motivo si denuncia il contrasto indotto da errore di fatto e di diritto dell’Unione in relazione agli artt. 2 del TFUE, punti 149 e ss. e art. 4 parte dispositiva decisione 14/8/2015 della Commissione Europea, art. 117 c.p.c.deducendosi che questa Corte, nella sentenza di cui viene chiesta la revocazione, sarebbe incorsa nell’errore di fatto costituito dall’aver applicato la decadenza prevista dalla D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, comma 1, conv. in L. n. 17 del 2007 senza considerare lo ius superveniens comunitario (e cioè la decisione della Commissione Europea del 14/8/2015 che, qualificando le agevolazioni in contesa come aiuti di Stato, le subordina al principio del divieto di sovracompensazioni che pare rappresentare il più giusto equilibrio fra interessi contrapposti: da un lato il risparmio pubblico, dall’altro il principio di coesione sociale e sostegno solidaristico a soggetti danneggiati da calamità naturale) evidenziando come l’applicazione della decadenza speciale in deroga al diritto comune nel caso in esame costituisca una violazione della effettività e certezza del diritto dell’Unione.

4. Con il terzo motivo si denuncia l’errore revocatorio per contrasto con il diritto dell’Unione in relazione all’art. 6 della CEDU, art. 1 prot. n. 1 della CEDU, art. 117 c.p.c., sostenendo che l’applicazione della decadenza speciale in deroga al diritto comune nel caso in esame costituisca un vulnus alla buona fede ed al legittimo affidamento del cittadino in contrasto con l’art. 6 della CEDU.

5. Con il quarto motivo, sottolineato che se la L’Enotecnica s.r.l. dovesse restituire quanto ricevuto quale effetto della decadenza sancita dalla decisione qui impugnata, si avrebbe una ingiusta discriminazione rispetto ai medesimi alluvionati del 1994 che “nulla o poco avendo versarono a suo tempo per contributi, premi e tributi, godono ormai definitivamente dell’aiuto indiretto…”, rispetto a quegli alluvionati del 1994 “che beneficiano del termine ben più agevole e indicato dal Legislatore per accedere al rimborso dei tributi di cui all’art. 1, comma 655, della legge di stabilità per l’anno 2015…” nonchè rispetto “… a quella categoria di alluvionati a cui si riferisce la Decisione della Commissione UE cit., per i quali vige il principio della irrecuperabilità degli aiuti concessi…”, deducendosi che a tale discriminazione si sarebbe potuto ovviare semplicemente disapplicando il menzionato art. 3 quater e riconoscendo al prevalenza alla regola comunitaria.

6. Nel ricorso viene anche chiesto di sollevarsi questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE atta a verificare “se la decisione della Commissione Europea del 14.8.2015 cit. con specifico riferimento al caso esaminato come caso Aiuto di Stato SA.33.83 (2012/NN) abbia effettivamente esentato lo Stato Italiano da ogni verifica sulla entità del danno da calamità naturale e dell’aiuto di Stato accordato a compensazione di eventi occorsi oltre 10 anni prima dalla Decisione e se nel contempo sia stato escluso ogni intervento nazionale atto a recuperare aiuti già concessi agli imprenditori operativi nelle aree disastrate (punti 132 e 145 e segg. e art. 4 co. 2 parte dispositiva della Decisione); chiarendo se la Decisione della Commissione cit. osti alla applicazione del D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater conv. in L. n. 17 del 2007 se ed ove interpretato quale norma introduttiva di un regime di decadenza speciale che se attuato favorirebbe azioni di recupero da parte delle Agenzie Statali che hanno già versato gli aiuti” e “se il Giudice nazionale e, segnatamente, codesto Supremo Consesso investito in sede di revisione ex art. 391 bis c.p.c. istituzionalmente competente alla verifica e rilevazione del c.d. errore revocatorio, possa intervenire sul giudicato eventualmente formatosi sulla vicenda concreta armonizzandone le statuizioni in guisa da assicurare la piena attuazione della decisione della Commissione Europea in materia riservata alla sua competenza esclusiva”.

7. In particolare si insiste affinchè venga sollevata l’indicata questione pregiudiziale evidenziandosi come il D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, comma 1, prorogando al 31/7/2007 il termine per accedere alle agevolazioni di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, sia da ritenere ragionevole e coerente con l’interesse al contenimento della spesa pubblica entro tempi certi; tuttavia, in assenza di previsione normativa espressa, l’imprenditore danneggiato ha sempre legittimamente e ragionevolmente confidato che il termine in questione inerisse a vantaggi riservati, secondo una logica `condonisticà, soltanto ai debitori che ancora non avevano onorato le loro pendenze verso l’Erario; solo ad ottobre 2007, quando venne pubblicata la sentenza n. 20641/2007 della S.C. di Cassazione, che ampliava la portata soggettiva del beneficio anche a coloro che, avendo già pagato, potevano ripetere l’eccedenza versata, l’imprenditore danneggiato è stato posto nella situazione di fatto e di diritto di potere avanzare istanza di rimborso dell’indebito oggettivo sopravvenuto.

8. Si chiede, in ragione di ciò, di verificare se l’attribuzione di carattere perentorio e decadenziale ad un termine spirato in data 31/7/2007 non sia tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’accesso agli aiuti di Stato compatibili e dovuti secondo il diritto comunitario, considerando che la fruizione a favore di tutti gli imprenditori danneggiati non è mai stata sancita per legge, ma prevista per la prima volta per intervento della Magistratura nazionale in epoca successiva allo spirare del termine in questione.

9. Si chiede in sede rescissoria e revocatoria che, preso atto della regola juris dell’irrecuperabilità degli aiuti individuali accordati di cui alla decisione della Commissione Europea cit. e riconosciuto il contrasto della norma nazionale (D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, comma 1, conv. in L. n. 17 del 2007) con il Diritto dell’Unione, venga applicato l’art. 3 quater, comma 1, cit. rimettendo nei termini di legge la società affinchè sia ammessa a provare i presupposti di fatto e di diritto che ne giustifichino il conseguimento delle agevolazioni oggetto di contesa, in conformità ed entro i limiti della direttiva comunitaria.

10. Il ricorso è inammissibile, non denunciando un errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, il quale, secondo consolidata giurisprudenza, deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo; sicchè detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione.

11. In particolare resta fuori dell’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perchè siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (Cass. 14 aprile 2017, n. 9673 e la più recente Cass., Sez. U., 27 dicembre 2017, n. 30994).

Così, ad esempio, è stato escluso l’errore revocatorio per: l’inesatta considerazione degli effetti di una specifica riforma normativa (Cass. 3 giugno 2002, n. 8023); la mancata applicazione di jus superveniens (Cass., Sez. U., 23 gennaio 2009, n. 1666); l’applicazione di una normativa piuttosto che di un’altra (Cass. 29 marzo 2006, n. 7127); l’erronea comprensione del contenuto giuridico-concettuale delle difese (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198) e l’inesatta qualificazione dei fatti ivi esposti (Cass. 10 giugno 2009, n. 13367); l’omesso rilievo del litisconsorzio necessario (Cass. 5 aprile 2001, n. 5055); l’inesatta applicazione dell’art. 149 c.p.c. (Cass. 30 novembre 2005, n. 26074); l’erronea presupposizione del giudicato (Cass., Sez. U., 10 novembre 2005, n. 21830) ovvero l’omesso rilievo di un giudicato interno (Cass. 20 giugno 2017, n. 15346); la violazione del diritto comunitario (Cass. 10 novembre 2005, n. 21830); il mancato rilievo di nullità della notifica del ricorso (Cass. 15 novembre 2013, n. 25654); l’errato apprezzamento di un motivo di ricorso (Cass. 15 giugno 2017, n. 14937).

In sintesi, la combinazione dell’art. 391 bis e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione il presunto errore di diritto sostanziale o processuale e il presunto errore di giudizio o di valutazione.

12. Nè, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall’art. 111 Cost., della ricorribilità per cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, e che non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell’appello e del ricorso per cassazione (v. Cass., Sez. U., n. 30994/2017 cit. e già Cass. 16 settembre 2011, n. 18897).

13. E’ stato anche precisato, con riferimento all’effettività della tutela giudiziaria, come anche la Corte di giustizia dell’UE riconosca la necessità che le decisioni giurisdizionali, divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili (o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi), non possano più essere rimesse in discussione e ciò al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia l’ordinata amministrazione della giustizia (Cass., Sez. U., 28 maggio 2013, n. 13181; cfr. Corte giust., 3 settembre 2009, in causa C-2/08, Olimpiclub; Corte giust., 30/09/2003, in causa C-224/01, Kobler; Corte giust., 16/03/2006, in causa C234/04, Kapferer).

14. Tali approdi nomofilattici sopra ricostruiti trovano riscontro univoco nella giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 17/1986, n. 36/1991, n. 207/2009), là dove essa segue il percorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di sviste o di puri equivoci e nega rilievo a pretesi errori di valutazione, così recependo il ristretto ambito dell’errore di fatto previsto dell’art. 395 c.p.c., n. 4, anche rispetto alla svolta normativa in direzione di un più ampio controllo (L. 26 novembre 1990, n. 353; D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40). Anche nella citata recente Cass., Sez. un., n. 30994/2017 e in altre pronunce coeve è stato ribadito che l’interpretazione non solo letterale e sistematica, ma pure quella costituzionalmente e convenzionalmente orientata, dell’art. 391 bis e art. 395, n. 4, portano a non ammettere la revocazione delle decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di precedente controversia, rispondendo la ‘non ulteriore impugnabilità in generalè all’esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale e della CEDU, di conseguire l’immutabilità e definitività della pronuncia all’esito di un sistema variamente strutturato (v. anche Cass. 29 aprile 2016, n. 8472).

Il carattere d’impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l’inammissibilità di ogni censura non prevista (Cass. 7 maggio 2014, n. 9865), ivi compresa ogni ipotetica actio nullitatis.

15. Nel caso in esame, ciò che viene lamentato in tutti i motivi di ricorso è il preteso errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nel ritenere applicabile alla fattispecie la decadenza di cui al D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, comma 1, conv. in L. n. 17 del 2007, non rilevandone il contrasto con la normativa comunitaria, che, all’evidenza, non ha le caratteristiche proprie dell’errore revocatorio così come sopra delineate.

16. La giurisprudenza di questa Corte sulla specifica questione è consolidata, come emerge dalla moltitudine di pronunce intervenute sulla questione della decadenza sancita dall’art. 3 quater citato (tra le tante, Cass. 22 maggio 2018, n. 12548, Cass. 17 maggio 2018, n. 12091, Cass. 4 maggio, 2018 n. 10757, Cass. 29 marzo 2018, n. 7834, Cass. 5 marzo 2018, n. 5069), che hanno affermato principi conformi a quelli sostenuti nella pronunzia oggetto del presente ricorso per revocazione, pur essendo pervenute a soluzioni di segno diverso (cassazione con rinvio), in conseguenza della ritenuta tempestività dell’istanza di rimborso avanzata, affermando che l’invocazione dello ius superveniens e il giudizio positivo sulla idoneità della nuova disciplina (decisione della Commissione posteriore alla proposizione del ricorso) ad incidere sulla decisione della lite costituiscono fattori sufficienti e determinanti per la cassazione della sentenza, essendo consentito in sede di disposto rinvio l’esibizione di documenti e l’accertamento di fatti che costituiscano il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica.

17. L’esattezza in punto di diritto della soluzione cui è pervenuta questa Corte nella decisione qui impugnata per revocazione esclude in radice che la pronuncia possa supporsi come frutto di un errore percettivo.

18. Ma, quand’anche la soluzione della presente controversia non fosse stata esatta, in ogni caso non sarebbe ravvisabile il dedotto errore revocatorio, che deve basarsi su un errore di fatto, cioè su una svista percettiva che abbia indotto il giudicante a credere esistente un fatto insussistente o viceversa (tra le tante cfr. Cass., Sez. U, 30 ottobre 2008, n. 26022; Cass. 9 luglio 2009, n. 16136; Cass. 12 dicembre 2012, n. 22868), ma non può investire la qualificazione della materia controversa o l’individuazione della norma applicabile o l’interpretazione di essa, con le inevitabili ricadute che esse possono comportare.

19 Non va, poi, mancato di osservare che la recente Cass. 4 maggio 2018, n. 10757, con riferimento alla L. 27 dicembre 2017, n. 205, intervenuta nelle more, ha rilevato che tale legge consente il riconoscimento di un diverso ed alternativo diritto avente la qualità di sopperire alla perdita del diritto alla restituzione dei contributi previdenziali o premi a seguito della mancata presentazione dei tempestiva domanda. Ciò dovrebbe confortare le considerazioni svolte anche con riferimento all’inesistenza dei presupposti per il sollecitato rinvio pregiudiziale, tenuto conto della possibilità di rimedi alternativi che rendono emendabile la ritenuta dedotta lesione del diritto della società (in tale decisione è stato evidenziato che il legislatore, con la nuova normativa, non solo non ha inteso modificare la precedente legislazione disciplinante il trattamento da riservarsi alle imprese danneggiate dall’alluvione del Piemonte, ma anzi ne ha confermato la validità e correttezza dell’interpretazione, anche con riguardo alla decadenza ed ha inteso introdurre una norma di favore per quelle imprese che, pur in possesso dei requisiti, quali individuati anche alla luce della decisione della Commissione UE, per ottenere la restituzione dei contributi e premi corrisposti in misura superiore, non ne avevano potuto usufruire in mancanza di una tempestiva domanda).

20. Resta, in ogni caso, risolutivo che nessuna norma del nostro ordinamento consente allo stato la revocazione per asserita violazione della norma eurounitaria, sicchè tutte le considerazioni svolte hanno il valore di riflessioni aventi ad oggetto mere prospettive di modifiche legislative.

21. Come affermato dalla Corte cost. nella decisione n. 6/2018, specialmente nell’ipotesi di sopravvenienza di una decisione contraria delle Corti sovranazionali, il problema indubbiamente esiste, ma deve trovare la sua soluzione (all’interno di ciascuna giurisdizione), eventualmente anche attraverso la previsione di un nuovo caso di revocazione di cui all’art. 395 c.p.c., come auspicato dallo stesso giudice delle leggi con riferimento alle sentenze della Corte EDU (v. Corte cost. n. 123/2017).

Si tratta, però, di una prospettiva de iure condendo.

22. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e da tanto consegue (oltre a quanto già evidenziato al punto 19. con riferimento alla L. 27 dicembre 2017, n. 205) la non influenza nel presente giudizio delle questioni pregiudiziali la cui proposizione ex art. 267 TFUE la ricorrente ha sollecitato a questa Corte quale giudice di ultima istanza.

23. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

24. Va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., delle spese delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

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