Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21724 del 26/10/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 21724 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA
sul ricorso 19523-2013 proposto da:
REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Regione pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
IOVINO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
AMITERNO 3, presso lo studio dell’avvocato STEFANO
NOTARMUZI, rappresentato e difeso dagli avvocati FEDERICO

68 (.(

Data pubblicazione: 26/10/2015

CINQUE, LUIGI CINQUE giusta procura a margine del
controricorso;

controficorrente

avverso la sentenza n. 709/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;
udito l’Avvocato Stefano Varone difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti.
Svolgimento del processo
La Corte di appello di l’Aquila ha accolto l’appello proposto da lovino
Antonio e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto
del predetto alla perequazione della retribuzione individuale di anzianità
a quella percepita da altri dipendenti inquadrati in pari ruolo a norma
degli articoli 1 L.R. Abruzzo n. 16 dei 2008 e 43 L.R. Abruzzo n. 6 del
2005 ed 1 L.R. Abruzzo n. 118 del 1998 fino all’abrogazione
sopravvenuta per effetto della L.R. Abruzzo n. 24 del 2011, con
condanna della Regione a corrispondere all’appellante le differenze
retributive maggiorate degli interessi legali a decorrere dalle rispettive
date di entrata in vigore delle citate leggi regionali.
La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, ricostruito
il quadro normativo di riferimento e precisato che il meccanismo
perequativo di cui alla L.R. n. 118 del 1998, come modificata dalla L.R.
n.6 del 2005, era stato esteso, per effetto della L.R. n.16 del 2008 a tutti
i dipendenti regionali aventi medesimo inquadramento in ruolo e
qualifica in qualunque modo vi avessero avuto accesso, riteneva
riferibile l’operatività del predetto meccanismo perequativo non già
all’epoca dell’immissione in ruolo del dipendente interessato
all’equiparazione, quanto piuttosto al momento dell’accesso nei ruoli
regionali del dipendente proveniente dall’esterno che godeva di una più

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L’AQUILA del 9/05/2013, depositata il 19/06/2013;

elevata retribuzione di anzianità in relazione alla quale doveva attuarsi
la perequazione.
Avverso questa sentenza la Regione Abruzzo ricorre in cassazione sulla
base di tre censure, cui resiste, con controricorso, !ovino Antonio.

Motivi della decisione

semplificata.
Con il primo motivo, la Regione ricorrente deduce la violazione e/o falsa
applicazione del D. Lgs. 165/2001 (art. 1 comma 3, nonché art. 2,
comma 3, e art. 24); dell’ art. 43 della L. R. Abruzzo n. 6 del 2005 come
modificato dall’art. 1 comma 2 della L. R. Abruzzo n. 16 del 2008 alla
luce degli artt. 36 e 117 della Costituzione e rileva che l’impianto della
normativa regionale, su cui si fonda l’impugnata sentenza, risulta
adottato in violazione della riserva di competenza alla contrattazione
collettiva del profilo retributivo del personale dipendente della Regione
Abruzzo, oltre che in violazione dei criteri di riparto fra legislatore statale
e regionale, nonché del parametro regolatore di cui all’art. 36 Cost..
Chiede pertanto che sia disapplicata la predetta normativa regionale o,
in subordine, che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale
delle citate norme previa valutazione della non manifesta infondatezza
della questione.
Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 43 della L. R. 6/2005, per come modificato dall’art.
1, comma 2°, della L. R. Abruzzo n. 16/2008. Osserva la ricorrente che
per il perseguimento delle finalità perequative il legislatore regionale
aveva equiparato la Ria percipienda a quella più alta percepita da altro
dipendente già in servizio ed in ruolo avente la medesima anzianità
pregressa e che non è sostenibile che il legislatore regionale abbia
inteso adottare un sistema di adeguamento automatico e progressivo,
non • rinvenendosi affatto simile meccanismo, nella disposizione
esaminata. Rileva che il legislatore gode di discrezionalità nella
determinazione del trattamento spettante ai dipendenti e che profili di
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Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma

differenziazione sono riscontrabili tra i diversi dipendenti, tenuto conto
del fatto che i dipendenti inseriti nel ruolo dirigenziale regionale
provenivano da Amministrazioni diverse, nell’ambito delle quali
rivestivano ruoli diversi per i quali godevano di trattamenti retributivi di
anzianità diversificati, onde è del tutto ragionevole che !e differenze
retributive permangano anche una volta inquadrati nei ruoli regionali.

applicazione dell’art. 1 comma 2 della L. R. Abruzzo 16/2008 (di
modifica dell’art. 43 della L. R. Abruzzo 6/2005), letto unitamente all’art.
1 comma 20 del D. Lgs. 165/2001, osservando che la Corte territoriale
non avrebbe considerato che i dipendenti provenienti dai Consorzi di
bonifica godevano di istituti retributivi diversi da quelli dei dipendenti
regionali o di altre amministrazioni statali o locali e percepivano
indennità qualificate Ria molto superiori a quelle degli altri dipendenti,
sicchè l’applicazione del meccanismo dell’adeguamento automatico e
progressivo della RIA avallato dal giudice del gravame, unitamente alla
considerazione quale dipendente – parametro di uno degli ex dipendenti
dei Consorzi, è in grado di produrre un effetto di esponenziale aumento
della spesa pubblica regionale. Aggiunge che non è possibile
l’equiparazione tra i Consorzi tra enti territoriali di cui all’ari. 1, comma 2°
d. Igs. 165672001 e i Consorzi di bonifica, essendo la retribuzione
riconosciuta ai dipendenti che svolgevano la loro attività alle dipendenze
dei Consorzi determinata in maniera completamente differente rispetto a
quella dei dipendenti di amministrazioni pubbliche locali.
Tanto premesso rileva il Collegio che questa Corte nel decidere una
controversia identica alla presente ha rilevato, in maniera assorbente,
che “la Corte costituzionale con sentenza n. 211 del 2014 investita dal
Tribunale di Teramo della questione di legittimità costituzionale dell’art.
43 della 1.r. Abruzzo 8 febbraio 2005 n. 6 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della
Legge Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2005), come
sostituito dall’art. 1, comma 2, della I. r. Abruzzo 21 novembre 2008, n.
16 (Provvedimenti urgenti ed indifferibili) in riferimento all’ari. 117,
Ric. 2013 n. 19523 sez. ML – ud. 10-09-2015
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Con il terzo motivo, la Regione denunzia violazione e/o falsa

secondo comma, lettera I), della Costituzione e dal momento che la
disciplina del trattamento economico dei dipendenti regionali
rientrerebbe nella materia dell’ordinamento civile che appartiene alla
potestà legislativa esclusiva dello Stato, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’ad. 43 della predetta I. r. Abruzzo 8 febbraio 2005 n. 6
come sostituito dall’ ad. I, comma 2, della 1.r. Abruzzo 21 novembre

I. r. Abruzzo 13 ottobre 1998 n. 118 (Riconoscimento agli effetti
economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, Enti
Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel
ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici
previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977).
Tanto perché l’ art. 43 della citata I.r. n. 6 del 2005, nel disciplinare la
retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti regionali,
allineandone l’ammontare a quello percepito dai dipendenti che,
provenendo da altre amministrazioni, sono transitati nei ruoli regionali,
incide sul trattamento economico dei dipendenti regionali prevedendone
un incremento allorché ricorrano le condizioni previste e, quindi eccede
dall’ambito di competenza riservato al legislatore regionale invadendo la
materia dell’ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato.” (cfr Cass. 15.12.2014 n. 26320).
Da quanto esposto consegue che, per effetto della declaratoria d’
incostituzionalità dell’art. 43 della 1. r. Abruzzo n. 6 del 2005, come
sostituito dall’ad. 1, comma 2, della I. r. Abruzzo 2008 n. 16 del 2008,
nella parte in cui introduce il comma 2-bis nell’art. I della I. r. Abruzzo 13
ottobre 1998 n. 118 – su cui si fonda la domanda del dipendente – il
ricorso per cassazione deve essere accolto e la sentenza impugnata
cassata.
Non essendo, poi, necessari ulteriori accertamenti di fatto la
controversia può essere decisa nel merito, ai sensi del secondo comma
dell’art. 384 c.p.c. e la domanda originaria deve essere rigettata.
Il recente intervento della Corte Costituzionale in uno all’orientamento
espresso dai giudici di merito inducono questa Corte a ritenere
Ric. 2013 n. 19523 sez. ML – ud. 10-09-2015
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2008 n. 16 nella parte in cui introduce il coma 2-bis nell’art. Legge della

sussistenti le ragioni di cui all’art. 92, secondo comma, c.p.c. per
compensare tra le parti le spese dell’intero processo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le
spese dell’intero processo.

Il Consigliere estensore

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 settembre 2015

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