Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21724 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 20/10/2011), n.21724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore in carica,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

-ricorrente –

contro

P.P., rappresentato e difeso da sè stesso ed

elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Tricerri Laura in via

Cosseria n. 5;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, sezione 25, n. 92, depositata il 5 febbraio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione 24, n. 92, depositata il 5 febbraio 2007, che, accogliendo parzialmente l’appello di P.P., avvocato, gli ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000.

Il contribuente resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale sulla base di due motivi.

Tanto i motivi del ricorso principale che del ricorso incidentale rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente lamenta la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP in ordine al presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione; con il secondo motivo censura la sentenza per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

Con il primo motivo del ricorso incidentale il contribuente lamenta, in relazione al periodo d’imposta 2001, per il quale era stata riconosciuta la soggezione all’imposta, la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP in ordine al presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, ravvisabile solo quando la struttura organizzativa possa svolgere da sola l’opera del professionista e produca reddito di per sè; con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione.

Va anzitutto rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per tardività, essendo stato l’atto consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 5 maggio 2007, e quindi entro il termine di sessanta giorni dalla notifica delle sentenza, avvenuta il 7 marzo 2007.

La ratio decidendi della sentenza impugnata – che, pur essendo emersa dalla memoria istruttoria, tra l’altro, la presenza negli anni dal 1998 al 2001 di “personale amministrativo”, i cui compensi erano stati indicati, anno per anno, nelle deduzioni dell’ufficio (trascritte in parte qua nel ricorso e ad esso allegate) già in primo grado, ha tuttavia escluso per gli anni dal 1998 al 2000 la sussistenza del presupposto impositivo – non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e ar. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il ricorso principale è manifestamente fondato ed il ricorso incidentale è manifestamente infondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, riuniti i ricorsi siccome proposti nei confronti della medesima decisione, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso principale deve essere accolto, mentre il ricorso incidentale deve essere rigettato, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che le spese processuali vanno compensate fra le parti, avendo preso corpo l’orientamento giurisprudenziale di riferimento in epoca successiva all’introduzione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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