Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21724 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 21/12/2016, dep.20/09/2017),  n. 21724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13071-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 1R rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDILMARKET DUE SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 27/2010 della COMM.TRIB.REG. dell’Emilia

Romagna depositata il 22/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. dell’Emilia Romagna, n. 27/15/10 dep. il 22 marzo 2010, che in controversia su cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis ai fini dell’Irpeg relativa all’anno 2001, per omesso versamento del saldo Irap e Irpeg anno 2000 da parte di Edilmarket due s.r.l. in liquidazione, oltre sanzioni e interessi, per un totale di circa Euro 4.200,00, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La C.T.R., per quanto ancora rileva, ha ritenuto che la rettifica dei dati esposti in dichiarazione da parte della società, con allegati documenti probatori del credito d’imposta per gli utili riscossi (da partecipazione in imprese controllate) e la dichiarazione rettificativa, contenente la correzione degli errori di compilazione (risultanti dall’invio telematico del mod. unico 2001), costituissero elementi idonei a dimostrare l’insussistenza della pretesa fiscale ai fini dell’Irpeg, con conseguente illegittimità dell’iscrizione a ruolo (in relazione ai punti da 5 a 12 della cartella impugnata). Pertanto l’Ufficio può in tal caso procedere, in sede di accertamento e liquidazione, a correggere l’errore sul credito d’imposta, a prescindere dal termine decadenziale di cui all’art. 14, comma 5, TUIR.

La società intimata non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (art. 14, comma 5, TUIR), avendo la contribuente presentato solo in data 28.10.2002 la dichiarazione rettificativa per il periodo d’imposta precedente alla messa in liquidazione della società (con mod. 2001 per l’anno 2000, per il periodo d’imposta dal 1.1.2001 al 16.7.2001), senza dar luogo al relativo versamento, in mancanza peraltro di indicazione del credito d’imposta vantato.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Premesso che la mera violazione dell’art. 14, comma 5, TUIR, non determina, di per sè, la decadenza dal diritto al rimborso (o alla compensazione con credito d’imposta), non potendosi ritenere di ostacolo la previsione di cui alla norma citata, che preclude esclusivamente la possibilità di utilizzare il credito d’imposta mediante detrazione in sede di dichiarazione (v. Cass. n. 10465 del 2014 e n. 26886 del 2009, nonchè, sull’art. 15 TUIR, 21968 del 2015), il motivo è inammissibile.

4. Manca infatti una chiara esposizione dei fatti e dei dati necessari per far comprendere a questa Corte i termini della questione giuridica proposta, senza fornire qualsivoglia elemento utile al Collegio per delibarne la fondatezza, onde consentire in via immediata e completa la percezione della questione, sottoposta al vaglio giurisdizionale, nei suoi termini essenziali anche fattuali. Essi, nella specie, sono particolarmente rilevanti, attesa la peculiare disciplina dell’errore scusabile e dell’emenda, che impone di conoscere con esattezza se e come la questione sia stata posta all’attenzione dell’amministrazione, nonchè se e come l’amministrazione abbia interloquito con la contribuente. Nulla di ciò risulta dal ricorso che, sul punto, va dunque disatteso per carenza di autosufficienza.

5. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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