Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21724 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. I, 08/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 08/10/2020), n.21724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12294/2019 proposto da:

H.S., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Luigi Di Muro, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 628/2018 della CORTE DI APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 12/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/07/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

H.S., nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, aveva impugnato dinanzi il Tribunale di Caltanissetta, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; la decisione è stata confermata con la sentenza di appello oggi impugnata.

I fatti narrati per motivare la fuga dal Paese natale sono stati ritenuti di dubbia attendibilità; la Corte territoriale ha, comunque, escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non ritenendo che ricorresse, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), il rischio grave di morte o di assoggettamento a trattamenti inumani e degradanti, e, ex art. 14, lett. c) della stessa Legge – sulla scorta dell’esame di fonti accreditate (Rapporto del Pakistan Institute for Conflict and Security Studies relativo al 2017) -, una situazione di violenza generalizzata nel distretto di Gujrat, nel Punjab, di provenienza del richiedente, tale da porre in pericolo la vita di un civile a cagione della sua presenza nel territorio dello Stato.

Infine, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, avendo rimarcato sia la dubbia attendibilità del racconto del richiedente, sia l’assenza di un significativo radicamento dello stesso nel territorio italiano di guisa che risultavano inapplicabili i principi enunciati da Cass. n. 4455/2018.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione con due mezzi, concernenti le domande di riconoscimento della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo – in merito al diniego di protezione sussidiaria – si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e art. 14, comma 1, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per non avere assolto la Corte territoriale all’obbligo di cooperazione istruttoria.

Il motivo è inammissibile.

Trova applicazione il principio secondo il quale “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. n. 26728 del 21/10/2019).

Infatti, il ricorrente sostiene che le fonti consultate non erano sufficienti a rendere un veridico quadro della situazione socio/politica del Pakistan e che avrebbero dovuto essere consultati i dati forniti dall’ACNUR e dal Ministero degli Esteri, senza tuttavia indicarne lo specifico contenuto ed illustrarne la decisività con evidenti negative ricadute sulla ammissibilità del motivo.

2. Con il secondo motivo – concernente il diniego di protezione umanitaria – si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, lamentando l’inosservanza del dovere di cooperazione istruttoria in merito alla situazione geopolitica del Paese di origine e la mancata valutazione della vita familiare e privata del richiedente in Italia, per essersi focalizzata l’attenzione della Corte nissena esclusivamente sul mancato radicamento in Italia.

Il motivo è infondato.

La decisione impugnata applica esattamente il principio secondo il quale “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. n. 4455 del 23/02/2018): la Corte di appello ha, infatti, motivatamente respinto la domanda in quanto ha escluso sia la ricorrenza di una condizione di vulnerabilità specifica, per la carenza di attendibili informazioni circa la personale condizione di vita nel Paese di origine, stante la non credibilità del ricorrente, sia la sussistenza di integrazione sociale in Italia, ed entrambe le statuizioni non risultano impugnate; la motivazione va tuttavia corretta laddove introduce – errando – come elemento di comparazione anche il “preteso sradicamento dal territorio” di provenienza.

Giova inoltre rammentare, quanto alla prospettazione di una mancata attivazione del potere istruttorio d’ufficio e dell’omessa considerazione della vita privata del ricorrente in Italia, che “In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio” (Cass. n. 20694 del 09/08/2018) e che anche in tema di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, l’attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell’allegazione; ne consegue che il ricorso per cassazione deve allegare il motivo che, coltivato in appello secondo il canone della specificità della critica difensiva ex art. 342 c.p.c., sia stato in tesi erroneamente disatteso, restando altrimenti precluso l’esercizio del controllo demandato alla S.C. anche in ordine alla mancata attivazione dei detti poteri istruttori officiosi (cfr. Cass. n. 13403 del 17/05/2019).

Nel caso di specie la doglianza è, sul punto, del tutto generica.

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive del resistente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA