Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21724 del 06/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 06/09/2018, (ud. 30/05/2018, dep. 06/09/2018), n.21724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21096-2015 proposto da:

BELICE AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO MARINO, in persona dei

legali rappresentanti, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANT’AGATONE

PAPA 34, presso lo studio dell’avvocato CHERUBINO SCALA,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FERRO, STEFANO

PELLEGRINO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2433/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/02/2015 R.G.N. 1537/2013;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Marsala, accogliendo la domanda proposta da G.I. nei confronti della società Belice Ambiente spa, ritenuta la nullità del termine apposto ai contratti di somministrazione stipulati con I’ odierno controricorrente, ha accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il diritto del lavoratore a riprendere servizio e ha condannato la società al pagamento a titolo di risarcimento del danno di una indennità pari a tre mensilità della retribuzione;

2. la Corte territoriale, per quello che rileva in questa sede, dopo aver ritenuto, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, la non intervenuta decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 e successive modifiche, ha affermato che, pur operando nei confronti della Belice Ambiente il divieto, del D.L. n. 112 del 2008, ex art. 18, comma 2 bis, convertito nella L. n. 113 del 2008, introdotto dal D.L. n. 78 del 2009, art. 19 convertito in L. n. 102 del 2009, di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato per la nullità del termine del primo contratto, siffatta normativa era inapplicabile al caso di specie perchè il rapporto era stato costituito in epoca antecedente all’entrata in vigore della novella legislativa e ha ritenuto irrilevante la data di adozione della sentenza;

3. avverso questa sentenza la società Belice Ambiente spa propone ricorso per cassazione sulla base di tre censure, al quale ha resistito con controricorso il G..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32sostiene l’applicabilità nel caso di specie della decadenza prevista dalla denunciata normativa sul rilievo che l’impugnazione dei contratti di somministrazione, l’ultimo dei quali è scaduto il 30.9.2009, è intervenuta soltanto con nota del 24 febbraio 2012 e, dunque, oltre il termine ultimo del 23 gennaio 2011;

5. con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 1,27e 86 in relazione anche al D.Lgs n. 165 del 2001, artt. 35 e 36, del D.L n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, introdotto dal D.L. n. 78 del 2009, art. 19 convertito nella L. n. 102 del 1999 e del D.L. n. 1 del 2012, art. 25 convertito nella L. n. 27 del 2012, prospetta che ad essa ricorrente, società “in house” a totale partecipazione pubblica, secondo quanto previsto dallo statuto, si applica la disciplina vincolistica in materia di assunzioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 35 e 36 con conseguente divieto di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a tempo determinato, divieto che assume previsto anche dal D.L. n. 1, art. 25 convertito nella L. n. 27 del 2012 e dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 9;

6. con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, come autenticamente interpretato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13, in relazione al D.L. n. 112 del 2008, art. 18,comma 2 bis, convertito nella L. n. 133 del 2008, introdotto dal D.L. n. 78 del 2009, art. 19 convertito in L. n. 102 del 2009, assume che, avendo natura costitutiva la sentenza che dispone la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed essendo tale sentenza, nella specie, intervenuta in epoca posteriore al detto D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis, trova applicazione il divieto di conversione ivi stabilito;

7. le questioni poste con i motivi di ricorso sono già state affrontate da questa Corte con le ordinanze pronunciate all’Adunanza Camerale del 20.2.2018 (nn. 13977/2018, 10768/2018, 10525/2018 e numerose altre conformi);

8. i principi affermati in tali pronunce vanno ribaditi in quanto il Collegio condivide le argomentazioni motivazionali che le sorreggono, da intendersi richiamate ai sensi dell’art. 118 c.p.c.;

9. nelle richiamate decisioni è stato ribadito il principio secondo il quale in tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, e la conseguente proroga, di cui al comma 1-bis medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima della data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010) ed è stato anche osservato che l’introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia “ex nunc” determina una violazione degli artt. 24 Cost., 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE o 6 e 13 della CEDU, essendo stato assicurato un ambito temporale quantitativamente congruo per la conoscibilità della nuova disciplina, attesa la proroga disposta “in sede di prima applicazione” dal citato comma 1-bis;

10. in applicazione di tale principio il primo motivo di ricorso deve essere rigettato perchè il controricorrente non è incorso nella decadenza di cui trattasi in quanto, come dedotto dalla stessa parte ricorrente, l’impugnazione dei contratti dedotti in giudizio, l’ultimo dei quali è scaduto il 30.9.2009, è intervenuta con nota del 24 febbraio 2012 e, quindi, entro il termine di cui al citato L. n. 183 del 2010, art. 32 così come differito dal D.L. n. 225 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 10 del 2011;

11. il secondo motivo è infondato;

12. nelle decisioni pronunziate all’Adunanza Camerale del 20.2.2018 è stato osservato che, come già sottolineato da questo giudice di legittimità con sentenza n. 3621/2018, in tema di società partecipate le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciare sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, hanno evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. anche Cass. S.U. n. 24591/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. S.U. n. 7759/2017);

13. nella specie la disposizione di segno contrario, come posto in evidenza dalla citata pronuncia n. 3621/2018 intervenuta in materia di società “in house”, è rappresentata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18 convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008 che, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102 del 2009 di conversione del D.L. n. 78 del 2009, al comma 1 estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, ed al comma 2 prescrive alle “altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo” di adottare “con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità”, prevedendo, inoltre, al comma 2 bis che” le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 5;

14. tuttavia la disposizione di segno contrario, non è applicabile “ratione temporis” ai contratti dedotti in giudizio perchè risulta accertato nel giudizio di merito che il primo dei contratti di lavoro stipulati con l’odierno controricorrente fu stipulato l’11 agosto 2008, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel richiamato D.L. n. 112 del 2008, art. 18 (22.10.2008, sessanta giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione), convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, e del comma 2 bis introdotto dal D.L. n. 102 del 2009, convertito con modificazioni nella L. n. 78 del 2009 (5.8.2009);

15. il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto, come già affermato nelle richiamate decisioni pronunziate all’Adunanza Camerale del 20.2.2018, in materia di assunzioni dei lavoratori subordinati con illegittima apposizione della clausola di durata, trova applicazione, alla stregua del principio “tempus regit actum”, la disciplina vigente al momento della stipulazione del contratto a termine e non quella in vigore al momento della pronuncia della sentenza con effetti costitutivi, tenuto conto che la conversione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato non costituisce una sanzione atipica ma l’effetto della nullità del termine (cfr. anche Cass. n.24330/2009);

16. sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio, tenuto conto delle oscillazioni della giurisprudenza di merito e del recente assestarsi della giurisprudenza di legittimità in materia di società “in house”, vanno compensate;

17. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

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