Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21723 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. II, 27/08/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 27/08/2019), n.21723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15877-2016 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO RUBATTO, LAURA

CASASCHI;

– ricorrente –

contro

D.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2246/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

D.R. ha presentato ricorso, articolato in tre motivi, avverso la sentenza n. 2246/2015 della Corte di appello di Torino, depositata in data 22 dicembre 2015.

L’intimata D.G. non ha svolto attività difensive. Con citazione del 1 settembre 2008, D.R. convenne dinanzi al Tribunale di Tortona la sorella D.G., chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto terreni siti nel Comune di Tortona. Il Tribunale adito, con sentenza depositata in data 22 aprile 2020, rigettò la domanda di divisione, assumendo che, in relazione al contratto preliminare stipulato in data 16 marzo 2007 tra D.R. e la Mondobrico s.r.l., D.G. avesse legittimamente e tempestivamente esercitato il diritto di prelazione di cui all’art. 732 c.c. avente ad oggetto la quota di 178/252 dei fondi in contesa, e, per l’effetto, che la convenuta avesse diritto ad acquistare, alle medesime condizioni del contratto preliminare, detta quota.

D.R. propose gravame dinanzi alla Corte di appello di Torino, la quale, con sentenza non definitiva del 10 ottobre 2012, rigettò la domanda proposta da D.G. relativa alla prelazione di cui all’art. 732 c.c. e dispose lo scioglimento della comunione esistente tra le parti, provvedendo con separata ordinanza per la formazione dei lotti.

Di seguito, la Corte di appello di Torino, con sentenza del 22 dicembre 2015, in riforma della sentenza impugnata, ha assegnato a D.R. il lotto B di mq 27.158 ed a D.G. il lotto A di mq 11.290, compensando tra le parti le spese di lite.

Il primo motivo di ricorso di D.R. censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, avendo errato la Corte di Torino nel disporre la compensazione delle spese di lite, sul presupposto che la relativa statuizione inerisse unicamente ad un giudizio di divisione, omettendo di considerare che, con la propria precedente sentenza non definitiva, essa si era altresì pronunciata, respingendola, sulla domanda di prelazione ereditaria ex art. 732 c.c. proposta da D.G., con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado.

Il secondo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza ex art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè l’insanabile contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe reso una statuizione fondata su una motivazione frutto di un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, che si risolve in un’insanabile contraddittorietà emergente dal testo stesso della sentenza ove rapportato alle risultanze della c.t.u., ed in particolare alla proposta di formazione dei lotti ivi contenuta.

Col terzo motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, avendo la Corte di appello mancato di considerare che il lotto divisionale posizionato ad ovest fosse interessato dalla realizzazione di una strada pubblica prevista dal P.R.G.

Il ricorrente D.R. ha tuttavia fatto pervenire istanza datata 25 luglio 2018 per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere (con contestuale rinuncia al primo motivo di ricorso), allegando l’avvenuta stipula tra le parti, in data 11 giugno 2018, di un atto pubblico di divisione ereditaria, con il quale hanno consensualmente provveduto alla formazione ed assegnazione dei lotti divisionali in relazione ai terreni che costituivano oggetto delle domande giudiziali pendenti. Nell’atto di divisione i contraenti hanno altresì dichiarato che le pattuizioni raggiunte abbiano fatto “venir meno i presupposti originari della contesa”.

Il documento, concernente la cessazione della materia del contendere per fatto sopravvenuto alla proposizione del ricorso, risulta prodotto, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., con l’osservanza delle regole dettate per il deposito dei documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso o del controricorso, che ne comportano la notifica mediante elenco alle altre parti (Cass. Sez. L, 28/12/1999, n. 14634; Cass. Sez. 1, 07/12/2004, n. 22972; Cass. Sez. L, 08/09/1997, n. 8698).

Come spiegato da Cass. Sez. U, 11/04/2018, n. 8980, nel caso in cui, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, va dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c., e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.

Si intende implicato dall’accordo negoziale che le parti abbiano voluto che la Corte disponesse la compensazione delle spese processuali, astenendosi dall’individuare chi sarebbe stato soccombente. Peraltro, l’intimata D.G. non ha svolto attività difensive nel giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis. Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre, in questo caso, la declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come si è detto, il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.

PQM

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2019

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