Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21723 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 20/10/2011), n.21723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore in carica,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.C., rappresentato e difeso dall’avv. Brancoli

Marco e dall’avv. Mundula Giulio, presso il quale è elettivamente

domiciliato in Roma in via Tronto n. 32;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 159/13/06, depositata il 29 novembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 159/13/06, depositata il 29 novembre 2006, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Pavia, ha riconosciuto a B.C., avvocato, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2000, limitatamente al secondo acconto, 2001 e 2000, avendo ritenuto privo di pregio il rilievo dell’amministrazione – oltretutto formulato in appello e perciò tardivo – secondo cui non poteva esservi diritto al rimborso, per essersi avvalso il contribuente del condono ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ..

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente si duole sia stata ritenuta tardiva la deduzione in appello dell’intervenuto condono, assumendo che l’esistenza del condono sarebbe rilevabile d’ufficio, e quindi deducibile, in ogni stato e grado del giudizio; con il secondo motivo deduce che la presentazione di istanza di condono, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 preclude al contribuente la formulazione o la coltivazione di istanze di rimborso che facciano perno sulla non debenza delle imposte che siano state così definite;

con il terzo motivo, denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione.

Questa Corte ha affermato che, “con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una scorna correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra” (Cass. n. 25239 del 2007).

Ed ha altresì affermato che, “con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria” (Cass. n. 3682, n. 6504, n. 25239 del 2007).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio poichè il primo ed il secondo motivo, assorbito l’esame del terzo, sono manifestamente fondati”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata, agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte mentre il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo ed il secondo motivo del ricorso devono essere accolti, assorbito l’esame del terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che le spese processuali vanno compensate, avendo preso corpo l’orientamento giurisprudenziale di riferimento in epoca successiva alla promozione del giudizio.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi dei ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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