Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21723 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. I, 08/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 08/10/2020), n.21723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11824/2019 proposto da:

R.T., domiciliato in Roma, Via Attilio Regolo n. 19,

presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Lipera, e rappresentato e

difeso dall’Avvocato Graziella Coco, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 769/2018 della CORTE DI APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/07/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

R.T., nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, aveva impugnato dinanzi il Tribunale di Caltanissetta, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; la decisione è stata confermata con la sentenza della Corte territoriale oggi impugnata.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese per paura di ritorsioni da parte di un gruppo di trafficanti di armi che, prima lo avevano rapito chiedendo un riscatto alla sua famiglia e poi, non avendolo ricevuto, lo avevano costretto a collaborare con loro. Essendo riuscito a sottrarsi al loro controllo, in occasione di un controllo della Polizia, i trafficanti lo avevano minacciato di morte.

I fatti narrati non sono stati ritenuti credibili dalla Corte territoriale, che ha rimarcato – tra l’altro – sia le carenze del racconto in merito al sequestro, che la non plausibilità e contraddittorietà della richiesta di riscatto, attesa la modesta condizione economica della famiglia del richiedente.

La Corte territoriale ha, quindi, escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non ricorrendo persecuzioni per motivi di razza, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale, e per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non ravvisando, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), il rischio grave di morte o di assoggettamento a trattamenti inumani e degradanti, e, ex art. 14, lett.c) della stessa Legge – sulla scorta dell’esame delle fonti accreditate (IGC maggio 2016 – Pakistan Institute for Conflict and Security Studies 2017 – EASO 2018) -, una situazione di violenza generalizzata nella regione del Punjab di provenienza del richiedente, tale da porre in pericolo la vita di un civile a cagione della sua presenza nel territorio dello Stato.

Infine, ha negato la protezione umanitaria sulla considerazione che, pur profilandosi un significativo radicamento del richiedente nel territorio italiano, la complessiva inattendibilità del racconto non dava adeguata contezza di una specifica condizione di vulnerabilità.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione con due mezzi, concernenti le domande di riconoscimento della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, lett. a) e c) e si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in merito alla sussistenza dei presupposti per ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria.

In particolare il ricorrente critica la valutazione compiuta sulle base delle informazioni desunte da EASO 2018 in relazione alla sua zona di provenienza e richiama il contenuto del sito Viaggiare, che consiglia di limitare i viaggi verso il Pakistan, oltre che precedenti giurisprudenziali di merito in linea con le sue prospettazioni; lamenta anche che non sia stato considerato che il Pakistan non protegge adeguatamente i suoi cittadini, ribadendo il timore di essere ucciso dai suoi rapitori, una volta rientrato in patria.

Il primo motivo è inammissibile.

Osserva il Collegio che la Corte territoriale ha accertato, con riferimento a fonti accreditate, aggiornate ed indicate nella motivazione della sentenza che la zona del Punjab di provenienza del richiedente è connotata da episodi di conflitti armati che non sono tali da generare una situazione di violenza indiscriminata.

Giova rammentare che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. n. 26728 del 21/10/2019).

Orbene, nel caso di specie, la censura, formulata in termini generici, non corrisponde al modello: invero, i precedenti giurisprudenziali non sono rilevanti, posto che il richiamo generico non consente di valutare la effettiva sovrapponibilità delle fattispecie esaminate nei pregressi giudizi; inoltre il ricorrente sostanzialmente fornisce una personale interpretazione de Report EASO 2018 – documento esaminato dalla Corte territoriale -, e ne sollecita una rivalutazione inammissibile in sede di legittimità; infine la raccomandazione a limitare i viaggi in Pakistan, tratta dal sito (OMISSIS), non integra uno specifico elemento di fatto idoneo a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, atteso che riferisce di una situazione di sicurezza “particolarmente precaria” e non di una situazione di violenza generalizzata.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e /o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, art. 3 della CEDU, artt. 2 e 32 Cost., art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, L. n. 881 del 1977, art. 11, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo in merito alla sussistenza dei presupposti per ottenere la protezione umanitaria, anche se non sufficienti al riconoscimento delle forme di protezione maggiori, e l’omessa valutazione di documenti prodotti.

Il ricorrente si duole che la Corte nissena, pur avendo ravvisato il personale significativo radicamento in Italia, non abbia considerato ai fini della comparazione ex Cass. n. 4455/2018 se la situazione che si troverebbe ad affrontare in caso di rientro in patria sia connotata da rischi per la sicurezza, dovuti al terrorismo ed alle minacce subite dai trafficanti, e non abbia tenuto conto della permanenza in Libia del ricorrente, che ivi si era ambientato ed aveva trovato lavoro.

Il motivo è inammissibile perchè prescinde dall’accertata non credibilità del ricorrente, non illustra quali specifiche condizioni di vulnerabilità abbia tempestivamente dedotto in modo non generico e non coglie la ratio decidendi, fondata sulla impossibilità di effettuare la comparazione come delineata ex Cass. n. 4455 del 23/02/2018, anche se la motivazione va corretta laddove introduce – errando – come elemento di comparazione anche il “preteso sradicamento dal territorio” di provenienza.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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