Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21722 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. II, 27/08/2019, (ud. 10/05/2019, dep. 27/08/2019), n.21722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28313-2015 proposto da:

NOLIS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORNELIO NEPOTE,

21, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE CAVANNA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO CAMPANALE;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo

studio dell’avvocato MAZZEO LUCA HEROS, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALBERTO BAZZANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2322/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2019 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.

Fatto

RITENUTO

che:

– Il Condominio (OMISSIS), chiamava in giudizio Nolis s.r.l., appaltatrice dei valori di ristrutturazione e ampliamento dell’intero stabile;

– chiedeva la condanna della convenuta, ai sensi dell’art. 1669 c.c., al risarcimento dei danni conseguenti a gravi difetti riscontrati nell’esecuzione dell’opere, quantificati in Euro 47.000,00;

– il tribunale rigettava la domanda;

– in particolare esso accoglieva l’eccezione dell’appaltatore, di decadenza del committente dalla denuncia dei vizi;

– la corte d’appello riformava la sentenza, accogliendo la domanda del condominio, seppure per importo inferiore rispetto a quella richiesto: Euro 10.338,92, oltre interessi legali dalla sentenza;

– essa rilevava che l’appaltatore, costituendosi nel giudizio, aveva proposto solo l’eccezione di prescrizione e non l’eccezione di decadenza, ch’era stata sollevata per la prima volta solo con la memoria depositata nel secondo dei termini concessi dal giudice ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6;

– secondo la corte di merito la considerazione proposta dal primo giudice per giustificare l’accoglimento della stessa eccezione, e cioè il fatto che la tardività non fu eccepita dal condominio tempestivamente, ma solo con la comparsa conclusionale, era priva di rilievo, essendo le preclusioni in materia processuale sottratte alla disponibilità delle parti, in guisa che loro violazione è rilevabile d’ufficio;

– nello stesso tempo la corte riteneva infondata l’eccezione di prescrizione inizialmente proposta dall’appaltatore;

– nominava un consulente tecnico e quindi accoglieva la domanda nei termini già sopra indicati;

– poneva le spese dalla consulenza tecnica a definitivo carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuno;

– poneva le spese del doppio grado del giudizio a carico dell’impresa;

– per la cassazione della sentenza la Nolis s.r.l. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi;

– il Condominio ha resistito con controricorso;

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso, rubricato “vizio di violazione di norme di diritto, ex art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, unitamente a vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,” censura la decisione per avere la corte d’appello, contraddittoriamente, da un lato, posto le spese della consulenza a carico di entrambe le parti in ragione di un mezzo ciascuno, dall’altro, condannato l’appaltatore (attuale ricorrente) al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, nonostante l’esito della lite lo ponesse in una posizione di soccombenza parziale, in ragione del fatto che la pretesa di controparte era stata sì accolta, ma in misura largamente inferiore rispetto al quantum oggetto della domanda;

– la corte non avrebbe poi considerato che, in primo grado, l’appaltatore era stato totalmente vittorioso;

– secondo la ricorrente nella decisione sulle spese è poi ravvisabile una ulteriore contraddizione;

– la corte infatti ha escluso la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per la consulenza di parte e, nondimeno, non ha inteso operare alcuna compensazione delle spese di lite;

– il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

– nonostante in appello il Condominio si fosse limitato a chiedere la sola liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado, la corte aveva ugualmente pronunciato a suo favore condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;

– il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2937 c.c., comma 3, art. 1669 c.c., comma 1, e art. 167 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, unitamente a vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

-il condominio committente aveva tacitamente rinunciato a far valere la tardività dell’eccezione di decadenza proposta dall’appaltatore;

-esso aveva tenuto un comportamento incompatibile con il rilievo della preclusione;

– in materia di prescrizione e decadenza la rinuncia può manifestarsi anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con la volontà di valersi della relativa eccezione;

– tale rinuncia deve ritenersi perfettamente lecita, vertendo su diritti disponibili;

– si impone in via prioritaria l’esame del terzo motivo, che è infondato;

– ed invero nella specie non si discuteva della teorica possibilità che, in materia di diritti disponibili, la rinuncia a far valere la decadenza o la prescrizione possa essere fatta anche tacitamente;

– la questione riguardava piuttosto la possibilità di superare una decadenza di carattere processuale in conseguenza della inerzia o della tardiva reazione della controparte interessata;

– in questo caso il solo principio che viene in considerazione è quello, correttamente applicato dalla corte d’appello, secondo cui, nel regime processuale successivo all’entrata in vigore della L. n. 353 del 1990, la violazione delle norme che stabiliscono preclusioni è sempre rilevabile d’ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene (Cass. n. 16800/2018; n. 7270/2008);

– il primo motivo è infondato;

– costituisce principio acquisito poi il principio della soccombenza va applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato: il giudice pertanto non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite (Cass. n. 20289/2015);

– è vero infine che la nozione di soccombenza parziale comprende pure l’ipotesi del parziale accoglimento, anche meramente quantitativo, di una domanda articolata in unico capo (Cass. n. 10113/2018);

– ma appunto tale situazione di soccombenza parziale potrebbe giustificare la compensazione, in tutto o in parte, delle spese di lite sostenute dalla parte vittoriosa, fermo restando, però, che “questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poichè tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa” (Cass. n. 26918/2018);

– in ultima analisi, posti tali principio, la censura in esame non può che intendersi quale rimprovero mosso al giudice di appello di non avere operato alcuna compensazione delle spese di lite, nonostante la consistente riduzione quantitativa della pretesa;

– ma, così ricostruito il senso della censura, è agevole il rilievo che il relativo profilo coinvolge un apprezzamento rimesso all’esclusiva competenza del giudice di merito, insindacabile in cassazione;

– con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. n. 19613/2017; n. 406/2008);

– il secondo motivo è infondato;

– il rilievo del ricorrente (assenza di specifico motivo di impugnazione sulle spese del giudizio di primo grado) avrebbe avuto un senso se la sentenza di primo grado fosse stata confermata, mentre questa è stata riformata in appello, avendo la corte accolto in parte la domanda;

– da ciò il potere del giudice d’appello di procedere a un nuovo regolamento delle spese processuali;

– “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c.” la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 1775/2017; n. 9064/2018; n. 11423/2016);

-il ricorso, pertanto, è rigettato, con addebito di spese;

-ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 10 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA