Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21722 del 19/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.19/09/2017),  n. 21722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23048-2016 proposto da:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO “SAN GIUSEPPE” DI PETRALIA SOTTANA

SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SFORZA PALLAVICINI

n.18, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GURRIERI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.A., F.M.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI n.29, presso lo studio dell’avvocato

MARINA MILLI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE

CALABRESE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 558/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Con atto notificato il 30 marzo 2007, S.A. e F.M.R. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale veniva loro intimato, da parte della Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe, il pagamento della somma di Euro 167.584,11, oltre interessi di mora convenzionali: il provvedimento monitorio si basava sull’obbligazione di rimborso di un mutuo e sul saldo passivo di un contratto di conto corrente cui era collegato un conto anticipi. Gli attori deducevano che il credito non era fondato su prova scritta e opponevano l’indeterminatezza o indeterminabilità del tasso di interesse debitore, l’anatocismo e il superamento del tasso soglia; domandavano in via riconvenzionale la condanna della controparte alla restituzione della somma di Euro, 52.320,70, salvo altra.

Nella resistenza della banca, il Tribunale di Termini Imerese revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti al pagamento della sola somma che costituiva oggetto dell’obbligazione di ammortamento del mutuo.

2. – La banca impugnava detta pronuncia e la Corte di appello di Palermo, con sentenza depositata il 23 marzo 2016, rigettava il gravame.

3. – Contro tale decisione la Banca di Credito Cooperativo ha proposto un ricorso per cassazione di tre motivi. Resistono con controricorso S.A. e F.M.R..

3. Le censure della ricorrente si riassumono come segue.

3.1. – Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2909 c.c. e art. 50 t.u.b. (D.Lgs. n. 385 del 1993). Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata aveva confermato la sentenza di primo grado attribuendo rilievo al mancato assolvimento, da parte di essa istante, dell’onere circa la produzione degli estratti conto fin dall’origine dei singoli rapporti, presupponendo, così, la ricorrenza di una controversia avente ad oggetto la nullità delle clausole contrattuali.

3.2. Secondo motivo: violazione dell’art. 1832 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Osserva la banca che la doglianza afferente alle movimentazioni dei conti doveva ritenersi preclusa ex art. 1832 c.c., tanto più che il contratto di conto corrente conteneva la clausola secondo cui i libri e le altre scritture contabili dell’istituto di credito facevano piena prova nei confronti del correntista.

3.3. – Terzo motivo: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Spiega la ricorrente che, con riferimento al conto anticipi, la sentenza impugnata aveva disatteso le risultanze di causa e, in particolare, non aveva tenuto conto della mancata contestazione, da parte dei controricorrenti, dell’anticipazione da essa posta in atto in loro favore.

5. – Il Collegio, a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, ritiene non ravvisarsi una evidenza decisoria tale da permettere la definizione del ricorso presso la c.d. sezione filtro, sicchè il ricorso stesso deve essere rimesso alla discussione in pubblica udienza presso la sezione prima, tabellarmente competente.

PQM

 

La Corte

Dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza della sezione prima.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ Sezione Civile, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA