Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21721 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 29/07/2021), n.21721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5417-2015 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCO GREGIS;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3543/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA

SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 01/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/05/2021 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 3543/67/14 pubblicata il 1 luglio 2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia sezione distaccata di Brescia, in riforma della sentenza n. 187/10/12 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo, ha rigettato il ricorso introduttivo di G.F. avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) emessi nei suoi confronti dall’Agenzia delle entrate e con i quali veniva accertato sinteticamente del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4 il reddito di Euro 37.779,87 sia per l’anno 2006 che per l’anno 2007 sulla base del possesso di un’auto a gasolio di 21 HP di utilizzo promiscuo acquistata con leasing con canone annuo di Euro 6.600,00, e di una residenza in locazione con canone annuo di Euro 4.958,00. La Commissione tributaria regionale ha considerato che le entrate provate dalla contribuente costituite dal reddito di impresa e da un bonifico da parte del padre della contribuente erano sufficienti a giustificare tali spese ma non a sostenere le spese di mantenimento, per assicurazioni sulla vita e per contributi previdenziali;

che G.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;

che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione ed errata applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 115 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 6, e omessa e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio; in particolare si deduce che la CTR non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove fornite dalla ricorrente e non avrebbe motivato la stessa pronuncia in modo sufficiente e tale da esprimere l’iter logico che ha condotto alla decisione;

che il motivo, prospettato sia come violazione di legge che come vizio di motivazione, è comunque inammissibile tendendo a contestare la valutazione delle prove fornita dal giudice di merito. La CTR ha dettagliatamente esposto le entrate dedotte dalla contribuente e le ha messe a confronto con le spese da questa sostenute, con una pronuncia analitica che sfugge ad ogni censura di legittimità. Inoltre la ricorrente nemmeno precisa il fatto decisivo per il giudizio che non sarebbe stato valutato dal giudice del merito, circostanza di per sé essenziale per l’ammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nell’attuale formulazione che esclude la censura del vizio di motivazione limitandola all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che la ricorrente, come detto, nemmeno indica limitandosi sostanzialmente a censurare la valutazione delle prove stesse operata dal giudice del merito;

che il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile;

che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia liquidate in complessivi Euro 3.000,00 oltre alle spese prenotate a debito; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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