Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21721 del 26/10/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 21721 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA
sul ricorso 23068-2013 proposto da:

BERGAMASCHI PAOLO BRGPLA57A04F205A,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio
dell’avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MAURO ORLANDI giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
TELECOM ITALIA SPA 00471850016, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato
Vao.

Data pubblicazione: 26/10/2015

ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI,
ENZO MORRICO giusta procura a margine del controricorso;
– contraticorrente –

ROMA del 21/03/2013, depositata il 29/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/05/2015 dal Consigliere Relatore \ Dott. ROSSANA MANCINO;
uditi gli Avvocati Bolognesi Riccardo e Mauro Orlandi difensori del
ricorrente che si riportano agli scritti;
udito l’Avvocato Roberto Romei difensore della controricorrente che
si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i.

Il Tribunale di Roma dichiarava l’inefficacia della cessione da

Telecom Italia S.p.A. a HP DCS s.p.a. del ramo d’azienda cui era
addetto l’attuale ricorrente e condannava la cedente a ripristinare il
rapporto di lavoro.
2.

Telecom Italia S.p.A. non ottemperava all’ordine di ripristinare il

rapporto di lavoro malgrado la formale offerta della prestazione ed il
lavoratore, che continuava a lavorare per la società cessionaria,
chiedeva ed otteneva, dal Tribunale di Roma, decreto ingiuntivo con il
quale si intimava a Telecom il pagamento delle retribuzioni maturate.
3.

L’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo veniva

rigettata dal Tribunale di Roma.
4.

La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame svolto dalla

società.
Ric. 2013 n. 23068 sez. ML – ud. 19-05-2015
-2-

avverso la sentenza n. 2910/2013 della CORTE D’APPELLO di

5

Ad avviso della Corte territoriale le conseguenze della condotta

della Telecom s.p.a., pur illegittima (per non aver provveduto al
ripristino della funzionalità del rapporto benché a tanto sollecitata),
non rilevava, in difetto della prestazione, sul piano retributivo ma sul
solo piano risarcitorio, con conseguente eccepibilità o rilevabilità dell’

completamente il danno subito per effetto della perdita della
retribuzione.
6.

Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione di tale

sentenza, affidato a due motivi.
Z

Telecom Italia s.p.a. ha resistito con controricorso.

8.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

9.

Il ricorrente deduce violazione degli artt. 1206, 1207, 1217,

1256, 1453 c.c., per avere la Corte territoriale escluso, nella fattispecie,
il diritto alla retribuzione in conseguenza dell’omesso rispristino della
funzionalità del rapporto e riconosciuto solo il diritto ad ottenere il
risarcimento del danno, con detrazione dell’aliunde percTtum; violazione
dell’art. 2094 c.c. per aver ritenuto l’erogazione del trattamento
economico anche in caso di mancata prestazione, un’eccezione
prevista esclusivamente dalla legge o dal contratto.
.10.

I motivi del ricorso, esaminati congiuntamente per la loro

connessione logica, sono qualificabili come manifestamente infondati,
tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte formatasi con
riferimento alla medesima vicenda delle cessioni ritenute illegittime di
rami d’azienda da parte della Telecom (v., fra le altre, Cass.
7281/2015).
11

La questione degli effetti della dichiarazione di nullità della

cessione di ramo d’azienda è stata affrontata da questa Corte nella
sentenza n. 19740 del 2008, cui occorre dare continuità, che ha
Ric. 2013 n. 23068 sez. ML – ud. 19-05-2015
-3-

aliunde perceptum, nel caso in esame di entità tale da elidere

ritenuto che l’obbligazione del cedente che non proceda al ripristino
del rapporto di lavoro deve essere qualificata come risarcimento del
danno, con la conseguente detraibilità dell’aliunde percotum.
12.

Costituisce infatti un principio che si è andato consolidando

nell’elaborazione di questa Corte quello secondo il quale il contratto di

del trattamento economico in mancanza di lavoro costituisce
un’eccezione, che deve essere oggetto di un’espressa previsione di
legge o di contratto, ciò che avviene ad esempio nei casi del riposo
settimanale (art. 2108 cod. civ.) e delle ferie annuali (art. 2109 cod.
civ.).
13.

In difetto di un’espressa previsione in tal senso, la mancanza

della prestazione lavorativa da’ luogo anche nel contratto di lavoro ad
una scissione tra sinallagma genetico (che ha riguardo al rapporto di
corrispettività esistente tra le reciproche obbligazioni dedotte in
contratto) e sinallagma funzionale (che lega invece le prestazioni intese
come adempimento delle obbligazioni dedotte) che esclude il diritto
alla retribuzione – corrispettivo e determina, a carico del datore di
lavoro che ne è responsabile, l’obbligo di risarcire i danni,
eventualmente commisurati alle mancate retribuzioni.
14.

Proprio perché si tratta di un risarcimento del danno – ed in

assenza di una disciplina specifica per la determinazione del suo
ammontare – soccorrono i normali criteri fissati per i contratti in
genere, con la conseguenza che dev’essere detratto P afiud percotIon che
il lavoratore può aver conseguito svolgendo una qualsivoglia attività
lucrativa.
15.

Tali principi sono stati affermati da questa Corte in relazione a

fattispecie che, seppure diverse da quella che ci occupa, sono a questa
pienamente assimilabili sotto il profilo esaminato, quali gli intervalli
Ric. 2013 n. 23068 sez. ML – ud. 19-05-2015
-4-

lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive nel quale l’erogazione

non lavorati nel caso di successione di una pluralità di contratti a
termine, nei quali l’apposizione della clausola sia stata ritenuta
illegittima (Cass. S.U. n. 2334 del 5 marzo 1991,Sez. L, n. 9464 del
21/04/2009), la dichiarazione di nullità del licenziamento orale (Cass.
Sez. U,n. 508 del 27/07/1999), la dichiarazione di nullità del termine

continuità dello stesso (Cass. Sez. L. n. 4677 del 2006, Sez. L, n. 15515
del 02/07/2009), l’accertamento della nullità di clausola del contratto
collettivo prevedente l’automatica cessazione del rapporto di lavoro al
raggiungimento della massima anzianità contributiva con conseguente
accertamento della continuità giuridica del rapporto di lavoro (Sez. Ti,
n. 12194 del 13/08/2002 e successive conformi tra cui ex nudtis Sez. L,
n. 11758de1 01/08/2003, Sez. L, n. 13871 del 14/06/2007, Sez. L. n.
14387 del 2000).
16.

La qualificazione in termini risarcitoti delle erogazioni

patrimoniali a carico del datore di lavoro come conseguenza
dell’obbligo di ripristino del posto di lavoro illegittimamente perduto
risulta peraltro influenzata, in maniera decisiva, dalle modifiche
introdotte dalla L n. 108 del 1990, arti alla L. n. 300 del 1970, art. 18
che ha unificato quanto dovuto per i periodi anteriore e posteriore alla
sentenza che dispone la reintegrazione sotto il comune denominatore
dell’obbligo risarcitorio (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 4943 del
01/04/2003 e successive plurime conformi tra cui v. Sez. L, n. 16037
del 17/08/2004, Sez. L, n. 26627 del 13/12/2006),con la conseguente
detraibilità dell’ aliunde percomm.
17.

Tale principio di diritto è stato ribadito con specifico

riferimento a fattispecie identiche a quella oggi in esame ( nel caso di
cessione di ramo d’azienda da parte della Telecom ritenuto inefficace,
ma con pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario) in
Ric. 2013 n. 23068 sez. ML – ud. 19-05-2015
-5-

apposto al contratto di lavoro con accertamento della giuridica

numerosi precedenti di questa Corte ( cfr. Cass. nn. 19490, 16095,
19228 del 2014 e numerosissime altre).
18.

A quanto detto consegue che nel caso in esame, pacifico

essendo che i lavoratori hanno continuato a prestare l’attività
lavorativa alle dipendenze della cessionaria, venendone retribuiti, a loro

dimostrare i danni sofferti, tra i quali l’inferiorità di quanto ricevuto
rispetto alla retribuzione che sarebbe loro spettata alle dipendenze
della società cedente» (così Cass. 8514/2015).
19.

Risulta, pertanto, immune da censure la sentenza impugnata che

si è conformata ai principi esposti.
20.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la

soccombenza.
21.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo

posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo
introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero,
in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della
sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore
contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale
pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al
fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa
valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa
per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la
previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano
funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle,
pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. Un. n.
22035/2014).

Ric. 2013 n. 23068 sez. ML – ud. 19-05-2015
-6-

incombeva l’onere (che non risulta essere stato assolto) di dedurre e

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00 per
esborsi, nonché in euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori come

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei
ricorrenti dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015
11 Consigliere relatore

per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,

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