Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21721 del 19/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 23/06/2017, dep.19/09/2017),  n. 21721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25608-2016 proposto da:

B.D., M.C., genitori del minore

B.M.F., elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO TRIESTE 109, presso

lo studio dell’avvocato DONATO NIONDEILI, rappresentati e difesi

dall’avvocato CATERINA MURGO;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 462/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositato il 27/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dr.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

La Corte d’appello di Bologna, con decreto del 27.5.016, ha respinto il reclamo proposto da B.D. e M.C. contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni che, ad istanza del P.M., li ha dichiarati decaduti dall’esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore F..

Il provvedimento è stato impugnato dai soccombenti con ricorso straordinario per cassazione affidato a due motivi.

Il P.G. non ha svolto attività difensiva.

I ricorrenti hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c.;

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

la questione dedotta con il primo motivo di censura, relativa alla rappresentazione del ricorso necessita di approfondimento e che pertanto non ricorrono i presupposti per la decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

PQM

La Corte rimette il ricorso all’udienza pubblica della prima sezione civile.

Dispone che, nel caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi i nomi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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