Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21720 del 19/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 15/05/2017, dep.19/09/2017), n. 21720
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1941-2016 proposto da:
COMUNE SEZZE, in persona del Sindaco legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 75, presso
lo studio dell’avvocato ALBERTO COSTANTINI, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
COSTRUZIONI DONDI SPA, in persona dell’Amministratore Delegato e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato MARIO
ETTORE VERINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
TONON SEBASTIANO e FABIO GUSSO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4210/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 14/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che il Comune di Sezze propone ricorso, affidato a due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame proposto nei confronti della S.p.a. Costruzioni Dondi avverso l’ordinanza del Tribunale di Latina, con la quale era stata dichiarata l’improcedibilità della ricorso, in accoglimento dell’eccezione della controparte fondata sull’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato ritenuto rituale; la corte distrettuale, rigettata l’eccezione fondata sull’impugnabilità del provvedimento mediante regolamento di competenza, ha ribadito che nella specie la clausola compromissoria, trattandosi di questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, era valida, così come era corretta la qualificazione dell’arbitrato come rituale.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che analoga causa, relativa al procedimento n. 12722 del 2014, è stata rimessa alla pubblica udienza, in base al contrasto giurisprudenziale rilevato in merito alla medesima questione;
appare opportuno provvedere allo stesso modo, raccomandando che le cause siano trattate congiuntamente;
PQM
La Corte rimette la causa all’udienza pubblica della prima sezione civile.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017