Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21720 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 15/05/2017, dep.19/09/2017),  n. 21720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1941-2016 proposto da:

COMUNE SEZZE, in persona del Sindaco legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 75, presso

lo studio dell’avvocato ALBERTO COSTANTINI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COSTRUZIONI DONDI SPA, in persona dell’Amministratore Delegato e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato MARIO

ETTORE VERINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

TONON SEBASTIANO e FABIO GUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4210/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il Comune di Sezze propone ricorso, affidato a due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame proposto nei confronti della S.p.a. Costruzioni Dondi avverso l’ordinanza del Tribunale di Latina, con la quale era stata dichiarata l’improcedibilità della ricorso, in accoglimento dell’eccezione della controparte fondata sull’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato ritenuto rituale; la corte distrettuale, rigettata l’eccezione fondata sull’impugnabilità del provvedimento mediante regolamento di competenza, ha ribadito che nella specie la clausola compromissoria, trattandosi di questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, era valida, così come era corretta la qualificazione dell’arbitrato come rituale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che analoga causa, relativa al procedimento n. 12722 del 2014, è stata rimessa alla pubblica udienza, in base al contrasto giurisprudenziale rilevato in merito alla medesima questione;

appare opportuno provvedere allo stesso modo, raccomandando che le cause siano trattate congiuntamente;

PQM

 

La Corte rimette la causa all’udienza pubblica della prima sezione civile.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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