Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2172 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26525-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FORSHIP SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STUCCI VITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 471/2017 della COMM. TRIB. REG. GENOVA,

depositata il 03/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA.

Fatto

Ritenuto che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, svolgendo tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 471/2017, pronunciate dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in controversia riguardante l’impugnazione dell’avviso di rettifica della rendita proposta dalla società Forship s.p.a. emesso dall’Amministrazione finanziaria ed impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona.

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria accoglieva l’appello della società contribuente ritenendo classificabili in categoria catastale E/1 le aree della contribuente in quanto connesse all’attività portuali e come tali esenti dall’Ici.

La società si è costituita con controricorso illustrato da successiva memoria.

Diritto

Ritenuto che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 2,5 e 10 convertito con L. n. 1249 del 1939, artt. 6, 8, e D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40 e del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40.

Con il secondo motivo l’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett b e della L. n. 8 del 1994, art. 21, comma 1, lett a) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con l’ultimo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett b.

In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata allegazione dell’avviso e per sollecitazione di un nuovo giudizio di fatto.

Le questioni veicolate attraverso i primi due motivi di ricorso investono infatti errori di interpretazione giuridica della normativa applicabile ad aree la cui destinazione fattuale non è oggetto di contestazione.

Non è dunque violato l’obbligo di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo a tal fine neppure necessario verificare il contenuto (assodato) dell’avviso stesso.

I primi due motivi, che vanno esaminati congiuntamente per l’intima connessione della questione interpretativa posta, vanno accolti.

Questa Corte ha affermato il principio, a cui intende dare continuità, secondo cui: “In tema di ICI, sono assoggettate al pagamento dell’imposta in quanto non classificabili in categoria E, le aree c.d. scoperte che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presupposto dell’imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito” (Cass. n. 10031 e 10032 del 2017).

Si è inoltre stabilito che “In tema di classamento, ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito, con modificazioni, nella L. n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare” (Cass. n. 20026/15 ed innumerevoli altre, anche in materia di aree portuali).

E’ dunque indispensabile, indipendentemente dalla proprietà demaniale dell’area e dal suo utilizzo in regime di concessione pubblica, svolgere una verifica in concreto in relazione alla effettiva destinazione ed all’impiego del bene (criterio di funzione, non di ubicazione).

Verifica che nel caso in esame non è stata effettuata dalla CTR che ha fondato il suo convincimento su affermazione apodittiche senza accertare se gli spazi attrezzati con quattro attracchi per navi Ro-Ro, comprendente la stazione marittima, area di parcheggio e un magazzino doganale fossero o meno privi di autonomia funzionale e reddituale rispetto all’attività portuale.

Nessun rilievo assume poi la decisione di questa Corte (sentenza nr 2004/2019) richiamata nella memoria illustrativa.

Tale pronuncia infatti non solo ha riguardato un capannone adibito a deposito di cellulosa destinato all’imbarco e allo sbarco e quindi una componente immobiliare (UIU) diversa da quella oggetto del presente giudizio, ma ha anche valorizzato l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR invece, come si è detto, qui del tutto carente.

Nè giova richiamarsi allo “jus superveniens” costituito dal L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 578, (Legge di Bilancio 2018), che stabilisce, per quanto qui d’interesse, che le banchine e le aree scoperte dei porti nonchè i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati”.

Si tratta di una disciplina innovativa espressamente destinata ad operare (“A decorrere dal 1 gennaio 2020…”), come ha chiarito questa Corte (Cass. 2018 nr 4607), per il futuro.

Le conclusioni sopra raggiunte portano all’assorbimento del terzo motivo con cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato la non corretta applicazione da parte della CTR della disciplina relativa all’attribuzione della categoria catastale (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte la sentenza, in accoglimento dei primi due motivi,assorbito il terzo va cassata e rinviata alla CTR della Liguria in diversa composizione,la quale verificherà, alla luce delle risultanze processuali, se l’area in questione goda di una autonomia funzionale nel senso sopra precisato e regolerà le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo, assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Liguria in diversa composizione in relazione ai motivi accolti, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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