Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2172 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2172 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: SOLAINI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso 2679-2017 proposto da:
A.K. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO NICOLAI 16,

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N m.

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presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO CARBONE, che la
rappresenta e difende;

– ricorrente contro
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PISELLI;

– controricorrente avverso la sentenza n. 3808/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 15/06/2016;

Data pubblicazione: 29/01/2018

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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
R.G. 2679/17
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

confronto con le risultanze processuali (Cass. sez. un. n. 8053 cit.), mentre, sempre
secondo l’orientamento di questa Corte, “Il cattivo esercizio del potere di
apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad
alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel
paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all’omesso
esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo
della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le
parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4,
disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente
all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente
rilevante”(Cass. n. 11892/16).
Nel caso di specie, il fatto storico se il luogo di residenza del legale rappresentante
della società fosse nello stesso comune ove era ubicata la sede sociale della società
ai fini della notifica, ex art. 145 c.p.c., è stato oggetto di un accertamento di fatto
dei giudici del merito, né può sfuggire l’evidente difetto di autosufficienza, ex art.
366 primo comma n. 6 c.p.c., in quanto, manca in ricorso ogni riferimento preciso
agli scritti difensivi in cui la questione della residenza del legale rappresentante della
Ric. 2017 n. 02679 sez. MT – ud. 21-12-2017
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Con ricorso in Cassazione affidato un motivo, nei cui confronti il concessionario della
riscossione ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la sentenza della
CTR del Lazio, relativa a una serie di cartelle di pagamento che si assumono non
essere mai state notificate presso la residenza del legale rappresentante, ex art.
145 c.p.c.
Il ricorrente deduce il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia, in quanto, i giudici d’appello avrebbero
ritenuto corretta la notifica delle cartelle alla società presso la Casa comunale, per
irreperibilità della società presso la propria sede legale, laddove le stesse dovevano
essere notificate presso la residenza del legale rappresentante che si trovava
all’interno dello stesso comune nel quale era ubicata la sede legale della società.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il motivo presenta plurimi motivi d’inammissibilità.
Innanzitutto, si rileva la presenza di una doppia decisione conforme, ai sensi dell’art.
348 ter c.p.c., norma che si applica, pacificamente, anche al giudizio tributario
(Cass. sez. un. n. 8053/14) e che preclude la proposizione in cassazione di motivi di
censura, rubricati ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. Infatti, nel caso di
specie, la sentenza impugnata si basa espressamente sugli stessi accertamenti di
fatto compiuti dai giudici di primo grado (vedi ultimo capoverso della sentenza della
CTR e vedi anche Cass. n. 5528/14).
In secondo luogo, la riformulazione del motivo di cui all’art. 360 primo comma n. 5
c.p.c. deve essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del
sindacato sulla legittimità della motivazione che è oramai denunciabile in cassazione
solo come anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto, attinente all’esistenza della motivazione in
sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal

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società odierna ricorrente è stata trattata, nonché ai documenti da cui tali deduzioni
troverebbero riscontro e ciò, impedisce di verificare la sussistenza del predetto fatto
storico, come ricostruito dalla parte ricorrente, in difformità rispetto ai giudici
d’appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna la società contribuente a pagare a Equitalia Sud SpA in persona del legale
rappresentante pt, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di C
2.300,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori
di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 21.12.2017
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