Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21719 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. II, 27/08/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 27/08/2019), n.21719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20998-2015 proposto da:

BACCHI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO MAMBELLI;

– ricorrente –

contro

COPARI SOC COOP, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo

studio dell’avvocato UGO PETRONIO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PARIDE AGNOLETTI, ALESSANDRO PEDRIZZI;

ALLIANZ SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1476/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2019 dal Consigliere Dott. SCALISI Antonino.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato, l’impresa Bacchi Srl conveniva in giudizio le società cooperative SIGLA e COPARI, e premesso di aver commissionato a SIGLA i lavori di ristrutturazione della sede Iveco di (OMISSIS), chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti allo scoperchiamento del tetto, verificatosi per la prima volta nel (OMISSIS) e, nuovamente, il (OMISSIS). Esponeva che dall’accertamento tecnico preventivo effettuato prima della causa era emerso che la copertura era stata realizzata malamente in modo difforme dal progetto e chiedeva, pertanto, la condanna delle convenute al risarcimento di tutti i danni subiti, rappresentati anche dall’affidamento ad altra impresa dei lavori di sistemazione del manufatto.

Si costituivano le convenute che sollevavano alcune eccezioni preliminari (carenza di legittimazione passiva, carenza di legittimazione attiva di Bacchi Srl in favore di Iveco, prescrizione e decadenza e, nel merito, chiedevano il rigetto della domanda proposta. Copari chiedeva in ogni caso di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione per essere manlevata.

In data 10 giugno 2005 il giudizio veniva interrotto, a seguito dell’ammissione di SIGLA alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Con successivo ricorso del 14 giugno, la causa veniva riassunta dalla Bacchi solamente nei confronti di COPARI compagnia Ras S.p.A. Le convenute rimaste in giudizio sollevavano, a quel punto, eccezione di estinzione del processo.

Dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice istruttore rimetteva la causa in istruttoria e disponeva la separazione limitatamente al rapporto processuale Bacchi Srl/Sigla. Le prove richieste dalle parti venivano respinte.

Il Tribunale di Forlì con sentenza n. 653 del 2007 rigettava la domanda proposta e condannava la parte soccombente a rifondere alle altre parti le spese di causa.

Avverso tale decisione ha proposto appello l’impresa Bacchi Srl insistendo nelle domande formulate in primo grado ed, in particolare, sulle prove non accolte, inclusa una c.t.u., necessaria per determinare la congruità delle somme versate per eliminare i vizi.

Si sono costituite le parti appellate, riproponendo tutte le eccezioni già formulate in primo grado e chiedevano la conferma della sentenza e la condanna della alle spese del grado.

La Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 1476 del 2014 rigettava l’appello e condannava l’appellante a rimborsare alle parti appellate le spese del secondo grado di giudizio. Secondo la Corte di Appello di Bologna, nel caso di specie, la responsabilità invocata era quella extracontrattuale e, dunque, comportava la prova da parte della società Bacchi della colpa grave della società COPARI nella determinazione del danno, prova che è mancata. Per altro, l’attrice aveva azionato una tipica azione contrattuale, chiedendo la condanna delle convenute al pagamento delle somme necessarie per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte e non ha mai fatto riferimento ad un titolo di responsabilità extracontrattuale, introducendolo in giudizio solo tardivamente.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Bacchi con ricorso affidato a tre motivi. La società Copari ha resistito con controricorso, anche la società Allianz ha resistito con controricorso. Nell’imminenza della Camera di Consiglio, le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= La società Bacchi srl lamenta:

a) con il primo motivo violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in particolare violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1669 c.c. come interpretati dalla giurisprudenza. Secondo la ricorrente la Corte distrettuale nell’onerare la società Bacchi della prova della colpa grave della società Copari nell’esecuzione dell’opera non avrebbe tenuto presente che anche il subappaltatore (in questo caso la Copari) ha una totale autonomia nell’esecuzione delle opere che si presume fino a prova contraria, sicchè la responsabilità per i danni derivati a terzi dall’esecuzione dei lavori costituisce la regola, potendo essere esclusa solo quando sia offerta la prova liberatoria, che egli avrebbe subito un’ingerenza talmente penetrante da parte del sub committente al punto da renderlo mero esecutore dei suoi ordini. Prova di cui sarebbe onerato il subappaltatore, ex art. 2697, comma 2 secondo cui chi eccepisce l’inefficacia dei fatti costitutivi del diritto ex adverso fatto valere, deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

b) Con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con riferimento agli artt. 1362,1363 e 1356 c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in ragione alla mancata valutazione delle risultanze processuali di cui al contratto di subappalto concernenti autonomia decisionale ed organizzativa della subappaltatrice (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Secondo la ricorrente, la Corte di merito avrebbe assunto l’inesistenza dell’autonomia della subappaltatrice Copari sulla base del solo dato letterale del contratto di appalto concluso tra il committente Bacchi srl e l’appaltatrice Sigla, senza vagliare il contenuto del contratto di subappalto concluso tra Sigla e Copari. In particolare, la Corte distrettuale nell’affermare che la subappaltatrice Copari non ebbe alcuna autonomia nell’esecuzione dell’opera subappaltata e che, quindi, difettava la prova del presupposto costitutivo della sua responsabilità, avrebbe completamente trascurato l’esame del dato contrattuale, cioè, la clausola del contratto di subappalto con cui le parti avevano convenuto che l’assunzione dei lavori di edificazione del tetto attoreo da parte della subappaltatrice sarebbe avvenuta con gestione a proprio rischio ed organizzazione di tutti i mezzi e risorse necessarie.

c) Con il terzo motivo violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con riferimento all’art. 163 c.p.c., n. 3. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale nel ritenere che la società attrice non avrebbe fatto riferimento ad un titolo di responsabilità extracontrattuale introducendolo in giudizio tardivamente non avrebbe tenuto conto dell’atto introduttivo, con il quale la parte attrice avrebbe instaurato due distinte azioni una di natura contrattuale rivolta alla società appaltante ed altra di natura extracontrattuale rivolta alla società Copari.

1.1.= Il primo motivo è infondato.

Va qui osservato che la condotta negligente del subappaltatore, che integra inadempimento contrattuale nei confronti del subappaltante, ben può dare luogo a responsabilità extracontrattuale nei confronti del committente originario, in quanto idonea a ledere il suo diritto (ovvero il suo diritto di credito) ad una corretta esecuzione del rapporto contrattuale di appalto e a cagionare a tale ultimo un pregiudizio ingiusto, sub specie, degli esborsi necessari ai fini della rimozione di vizi e difformità. Con la specificazione che la responsabilità extracontrattuale riferita al subappaltare è riconducibile alla normativa di cui all’art. 2043 c.c. anche quale lesione di un diritto di credito, secondo la prospettazione dottrinale, confermata anche dalla giurisprudenza, che anche il terzo che ha ostacolato o reso impossibile l’adempimento di un obbligo può essere chiamato a rispondere, secondo lo schema della responsabilità extracontrattuale. Sicchè, la responsabilità del subappaltatore nei confronti del committente originario, non è riconducibile alla normativa di cui all’art. 1669 c.c.-, anche se questa integra gli estremi di un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, dovendosi considerare che la normativa ex art. 1669 c.c. presuppone, comunque, il rapporto diretto tra appaltatore e committente, ma sarebbe riconducibile, direttamente, alla normativa di cui all’art. 2043 c.c. Nei confronti del subappaltatore non potrebbe invocarsi direttamente o analogicamente, la disposizione di cui all’art. 1669 c.c. poichè questa consente un’azione diretta che prescinde dal rapporto contrattuale, ma la limita dal lato passivo al solo appaltatore (o al venditore costruttore) che il legislatore ha voluto porre come unico garante della solidità e stabilità dell’edificio.

Ora, la Corte distrettuale ha tenuto conto del principio appena indicato, infatti, specificando che la responsabilità azionata nei confronti della società Copari da parte della committente originaria non poteva che essere quella extracontrattuale e, non quella contrattuale, perchè non sussisteva alcun rapporto tra committente originaria, la società Bacchi srl, e subappaltatore, società Copari, ha chiarito che la domanda relativa alla responsabilità extracontrattuale era inammissibile perchè introdotta in giudizio tardivamente e comunque, perchè la società Bacchi srl non aveva dato prova della colpa della società Copari nell’eseguire i lavori di che trattasi (la copertura dell’edificio oggetto del giudizio), secondo lo schema della responsabilità extracontrattuale.

D’altra parte, come ha avuto modo di affermare questa Corte in altra occasione (sent. n. 16917 del 02/08/2011): in tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all’esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 c.c., il ricorso dell’appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest’ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell’adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione.

1.2. = Ciò detto, inconferenti sono le deduzioni della ricorrente in ordine all’autonomia organizzativa ed imprenditoriale del sub appaltatore, non solo perchè la sentenza esclude la responsabilità del subappaltatore nei confronti del committente, ritenendo che quale responsabilità extracontrattuale era stata eccepita tardivamente, ma anche perchè, ai fini della responsabilità del subappaltatore nei confronti del committente, è necessaria solo la dimostrazione del fatto illecito in tutte le sue componenti, ovvero: il fatto dannoso, il danno, il nesso di casualità, la colpa o il dolo del danneggiante. Senza dire che non sussistendo, tra committente e subappaltatore, un rapporto contrattuale, quest’ultimo non può mai assumere la posizione di un nudus minister del committente.

2.= Per quanto non sia assorbito dal primo motivo, il secondo motivo è inammissibile perchè muove dal presupposto che la responsabilità del subappaltatore nei confronti del committente sia una responsabilità contrattuale, non tenendo conto che la Corte distrettuale, correttamente ha escluso che il subappaltatore possa rispendere nei confronti del committente secondo lo schema della responsabilità contrattuale. Rispetto alla responsabilità extracontrattuale, come già si detto è ininfluente accertare se il subappaltatore abbia agito con autonomia decisionale ed organizzativa o invece come nudus minister del committente.

a) E’ inammissibile il motivo anche nella parte in cui censura l’omesso esame del dato contrattuale che prevedeva l’affidamento della gestione e dell’organizzazione di mezzi e risorse per l’esecuzione dell’opera subappaltata esclusivamente sulla subappaltatrice perchè come risulta dalla sentenza impugnata il dato è stato considerato, nonostante, la sentenza non dia conto di tutte le risultanze istruttorie dovendosi considerare che, come la stessa ricorrente, ha ammesso, la Corte distrettuale ha negato l’autonomia della subappaltatrice nell’esecuzione dell’opera a seguito dell’interpretazione dei contratti di appalto oggetto del giudizio.

3.= Infondato è anche il terzo motivo.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il iudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni nel corso del giudizio, nonchè del provvedimento chiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d’ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta (cfr. sent. 25 maggio 1983 n. 3618). E facendo corretta applicazione di tale principio la Corte di Bologna ha ritenuto che l’azione proposta in giudizio fosse quella contrattuale non quella extracontrattuale precisando che presupposto della prima ipotesi di responsabilità fosse la sussistenza di un rapporto contrattuale tra committente ed appaltatore presupposto della seconda ipotesi di responsabilità fosse invece l’assenza di un rapporto diretto tra i soggetti interessati.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. condannata a rimborsare a ciascuna parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a ciascuna parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione che liquida, per ciascuna parte controricorrente, in Euro 5.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge; dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile di questa Corte di Cassazione, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2019

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