Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21719 del 06/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 06/09/2018, (ud. 15/05/2018, dep. 06/09/2018), n.21719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21162-2016 proposto da:

REALCO SOCIETA’ COOPERATIVA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO CESARE

BONAZZI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIANNI ZAMBELLI e FRANCESCO ARLOTTI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 785/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/07/2016, R. G. N. 1247/2015.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza del 19 luglio 2016 la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa nell’ambito di un giudizio ex lege n. 92 del 2012, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato in data 10 novembre 2014 nei confronti di G.A. da Realco Società Cooperativa con conseguente condanna della società alla reintegrazione ed alla corresponsione delle retribuzioni maturate nel limite di 12 mensilità, oltre accessori e spese;

2. la Corte, analizzando l’addebito, ha ritenuto che il messaggio di testo, inviato al di fuori della prestazione lavorativa, dalla G. alla socia C.S. mediante il circuito “WhatsApp” non presentasse caratteri di gravità tali da legittimare la sanzione espulsiva: ha considerato infatti che si ponesse “sul piano della manifestazione della libertà di pensiero e dell’esercizio del diritto di critica”, rispettoso sia della continenza sostanziale sotto il profilo soggettivo, stante la coincidenza di pensiero con un volantino anonimo diffuso per posta elettronica ai soci, sia della continenza formale, tenuto altresì conto del tipo di linguaggio normalmente utilizzato in tali forme di comunicazione;

3. la Realco Società Cooperativa ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza impugnata sulla base di due motivi al quale ha resistito la G. con controricorso; la società ha anche comunicato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e L. n. 300 del 1970, art. 1 nonchè dell’art. 193, in relazione agli artt. 190 e 191 del CCNL di categoria, per avere la Corte territoriale “omesso di considerare che, soprattutto il diritto di critica, perchè se ne possa declinare l’esercizio legittimo, deve rispettare taluni limiti che la Sig.ra G. ha sicuramente travalicato”, utilizzando espressioni denigratorie e offensive nei confronti della dirigenza della cooperativa ed ingenerando turbamento nella socia C.; si deduce altresì che la lavoratrice era collocata in elevata posizione aziendale come responsabile della formazione e che la richiamata disciplina collettiva prevede il licenziamento disciplinare per “grave mancanza” dell’obbligo imposto di improntare i rapporti all’interno della cooperativa “ai sensi della reciproca correttezza”;

2. la censura non è meritevole di accoglimento atteso che la Corte territoriale si è manifestata consapevole che il diritto di critica del lavoratore incontra i limiti della continenza sostanziale (nel senso di corrispondenza dei fatti alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva) e formale (nel senso di misura nell’esposizione dei fatti), per cui non è ravvisabile la violazione dei principi di diritto espressi in materia da questa Corte, piuttosto traducendosi la doglianza in un diverso apprezzamento del contenuto del messaggio diffuso che si assume avere superato detti confini, ma secondo l’opinione della parte in difformità da quanto invece ritenuto dai giudici di merito cui l’apprezzamento di tali fatti esclusivamente compete se sorretto, come nella specie, da adeguata motivazione; quanto poi al riferimento alla contrattazione collettiva è evidente che, una volta ritenuto che il messaggio non esorbitasse dall’esercizio del diritto di critica, la condotta non può assumere rilievo disciplinare;

2. con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in quanto i giudici del gravame avrebbero omesso qualsiasi vaglio investigativo sulla circostanza che il volantino, di cui il messaggio della G. avrebbe recepito il contenuto, era stato redatto in data successiva al messaggio inviato dalla lavoratrice, per cui la Corte avrebbe dovuto desumere che il contenuto del messaggio era stato frutto di un pensiero colpevole e consapevole della lavoratrice;

3. come noto, ogni accertamento di fatto non è sindacabile in sede di legittimità oltre i limiti imposti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentt. nn. 8053 e 8054 del 2014 (con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici), di cui parte ricorrente non tiene adeguato conto, pretendendo nella sostanza una rivalutazione della vicenda storica preclusa a questa Corte e con riferimento ad una circostanza che, oltre a non essere specificamente dedotto quando e come sia stata discussa e controversa, non ha comunque alcun carattere di decisività nel senso che, se fosse stata esaminata, il giudizio avrebbe avuto un esito diverso, con certezza e non con prognosi di mera probabilità;

4. conclusivamente il ricorso va respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15% e accessori secondo legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

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