Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21718 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. II, 27/08/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 27/08/2019), n.21718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9107-2015 proposto da:

C.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato ELENA ALLOCCA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati UGO BERTAGLIA,

ALESSANDRO LENTINI;

– ricorrente –

contro

M.M.L., M.M., MI.MA.,

M.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 8,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CRISCI, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIULIANO ROSSI;

– controricorrenti –

e contro

CURATORE EREDITA’ GIACENTE DI V.E., TIMONE FIDUCIARIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 519/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/03/2019 dal Consigliere ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 14 febbraio 2014, ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da C.M.F. avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1680 del 2003, e nei confronti del Curatore dell’eredità giacente di V.E. nonchè di Mi.Ma., in qualità di ex liquidatore della società Le Magnolie s.r.l., di M.M., di M.M.L., di M.E. e di Timone Fiduciario s.p.a..

2. Rilevato che la sentenza impugnata recava due date di deposito, la Corte territoriale ha ritenuto che il termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c. dovesse farsi decorrere dalla prima data, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.

3. C.M.F. ricorre per la cassazione della sentenza impugnata sulla base di tre motivi. Resistono con Mi.Ma., nella qualità, M.M., M.M.L. ed M.E.. Non hanno svolto difese il Curatore dell’eredità giacente di V.E. e Timone Fiduciaria spa. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si rileva che la memoria depositata in data 11 marzo 2019 dalla ricorrente è tardiva. L’art. 380-bis.1 c.p.c. prevede infatti che il deposito delle memorie debba avvenire “non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio”.

2. Con il primo motivo è denunciata nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 112,133 e 327 c.p.c..

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost., artt. 112,133 e 327 c.p.c., 119 disp. att. c.p.c., artt. 2699 e 2700 c.c..

4. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 112,133 e 327 c.p.c., art. 119 disp. att. c.p.c., artt. 2699 e 2700 c.c..

5. Il ricorso è fondato per violazione degli artt. 133 e 327 c.p.c..

5.1. Come anche evidenziato nelle conclusioni scritte depositate dal Pubblico ministero, la questione della “doppia data” è stata oggetto di numerosi pronunciamenti di questa Corte, nonchè della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2015, che ha fornito una interpretazione del diritto vivente (Cass. Sez. U 01/08/2012, n. 13794) compatibile con il principio di difesa.

A seguito dell’intervento “correttivo” del Giudice delle leggi, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 18569 del 22/09/2016, hanno definitivamente chiarito: a) che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione; b) che in caso di impropria scissione di tali momenti, con apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il giudice deve accertare – attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione – quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.

5.2. Nel caso in esame effettivamente la sentenza di primo grado reca in calce due diverse date di deposito, senza specificazione che consenta di affermare che la prima data (22 settembre 2003) coincida con il deposito della “minuta” (provvedimento non ostensibile, il cui deposito rileva a fini interni, di verifica dell’osservanza dei termini di deposito del giudice). Da tale rilievo la Corte d’appello ha fatto discendere automaticamente la conclusione che già alla data del 22 settembre 2003 la sentenza di primo grado fosse “pubblicata”, senza alcuna indagine. La decisione si discosta perciò dal principio di diritto sopra richiamato, enucleato dalle Sezioni Unite n. 18569 del 2016 e costantemente ribadito da questa Corte (da ultimo, Cass. 02/08/2018, n. 20447; Cass. 13/07/2018, n. 18586), che impone al giudice di accertare attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’art. 2697 c.c. – quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico, con attribuzione del relativo numero identificativo.

6. Il ricorso è accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame della causa, alla stessa Corte d’appello in diversa composizione. Il giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto sopra richiamato e provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA