Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21718 del 23/09/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 21718 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 14687-2007 proposto da:
DEL GUERCIO PASQUALE, elettivamente domiciliato ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo con
studio in 83100 AVELLINO, Via De Meo 2;
– ricorrente t
2013
1468

contro

AGENZIA ENTRATE AVELLINO ;
– intimato –

avverso PROVVEDIMENTO n. 943/2006 del TRIBUNALE di
AVELLINO, depositato il 11/04/2007 CRONOL. 648;

1

Data pubblicazione: 23/09/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/06/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per

l’inammissibilita’ del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza dell’11/4/2007 il Presidente di Sezione del
Tribunale di Avellino dichiarava inammissibile l’opposizione
spiegata dal sig. Pasquale Del Guercio nei confronti
dell’ordinanza emessa dal G.I., di rigetto dell’istanza di

qualità di difensore della sig. Ida Gabriella Iannuzzi -ammessa al
gratuito patrocinio- relativamente alla fase dell’opposizione ex
art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002.
Avverso il suindicato provvedimento il Del Guercio propone ora
ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt.
83, 170 d.p.r. n. 115 del 2002, in riferimento all’art. 360, 10
co. n. 3, c.p.c.
Il motivo è inammissibile, in applicazione degli artt. 366, 1 °
co. n. 4, 366-bis e 375, 1 0 co. n. 5, c.p.c.
Esso reca un quesito di diritto formulato in termini invero
difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non
recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di
fatto rilevanti, del modo in cui il giudice del merito li ha
decisi, della diversa regola di diritto la cui applicazione
avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi
astratto e generico, privo di riferibilità al caso concreto in
esame e di decisività, tale cioè da non consentire, in base alla

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liquidazione delle competenze per l’attività svolta nella sua

sua sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez.
Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass.,
7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla
sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione
(cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un.,

di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo
accoglimento o rigetto ( cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n.
7258 ), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta,
una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (
cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064 ).
La norma di cui all’art. 366

bis

c.p.c. è d’altro canto

insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di
diritto possa, e

a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla

formulazione del motivo, giacché una siffatta interpretazione si
risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione ( v.
Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n.
7258 ). Tanto più che nel caso il motivo risulta formulato in
violazione dell’art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c., atteso che il
ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di
merito [ es., all’<, alla presentata <>, alla pronunzia del «Tribunale
di Avellino, quale giudice della ( precedente ) opposizione ex
art. 170>>, alla presentata «ulteriore opposizione ex art. 170
dpr 2002/115, che veniva, poi, decisa con l’ordinanza qui
gravata>> ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero

nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali
indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con
riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente
alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione,
al fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass.,
16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione ( anche ) dell’esatta
collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte,
rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di
legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n.
15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012,
n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni
rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n.
19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628;
Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n.
22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua il ricorrente non deduce le formulate censure
in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura
del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di
adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il
relativo fondamento v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass.,

5

i

debitamente -per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli

20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005,
n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177;
Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle sole deduzioni
contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire
con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità

3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161 ).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo essere
questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le
argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la
pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851), le stesse
finendo invero per inammissibilmente sostanziarsi nella tesi
difensiva dal medesimo prospettata.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del
giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività
difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Roma, 21/6/2013

accesso agli atti del giudizio di merito ( v. Cass., 24/3/2003, n.

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