Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21718 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. II, 08/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 08/10/2020), n.21718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21786/2019 proposto da:

M.H., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARCO MICHELE

PICCIANI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA,

VIA PINCIPE EUGENIO 15;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 831/2019 della CORTE d’APPELLO di BRESCIA

depositata il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 29.12.2016 il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso proposto da M.H., tendente a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.

Il ricorrente, di cittadinanza bengalese, musulmano, nato e vissuto fino all’espatrio in Dacca, dichiarava di aver lasciato il Bangladesh per cercare lavoro per mantenere sè e la propria famiglia, nonchè per ripagare i debiti contratti con i fornitori nell’ambito dell’attività commerciale avviata nel (OMISSIS); che all’inizio l’attività suddetta andava bene finchè non erano iniziati gli scontri tra gli opposti partiti di (OMISSIS) e (OMISSIS), scontri che spesso si risolvevano in attacchi agli esercizi commerciali; che, per continuare l’attività, si era indebitato e, non riuscendo a pagare i creditori, era espatriato; aveva preso un volo per la Libia contraendo un ulteriore debito di Euro 3.000,00; qui aveva lavorato come piastrellista fino a che era stato rapinato di tutti i suoi risparmi; che si era quindi imbarcato per l’Italia giungendovi il (OMISSIS); che temeva il rimpatrio perchè non era in grado di pagare i debiti; che per essere garantiti i creditori, coalizzatisi, si erano impadroniti della sua casa buttando fuori la sua famiglia.

Il ricorrente appellava detta pronuncia, chiedendo l’accoglimento delle domande proposte in primo grado.

Con sentenza n. 831/2019, depositata in data 22.5.2019, la Corte d’Appello di Brescia rigettava l’appello, ritenendo in particolare che, quella dei creditori, fosse una persecuzione del tutto privata da cui l’appellante poteva ricevere tutela rivolgendosi alla polizia o all’autorità giudiziaria.

Avverso tale sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi; resiste il Ministero dell’Interno con contoricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione di legge, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19. Violazione e falsa applicazione di legge art. 1 Convenzione di Ginevra del 28.7.1951. Violazione e falsa applicazione di legge D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14-17. Violazione e falsa applicazione di legge D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Violazione e falsa applicazione di legge D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Il richiedente sottolinea che la condizione in cui versa il sistema giudiziario del Bangladesh risulta decisamente drammatica a causa della scarsa indipendenza della magistratura e della corruzione, nonchè dell’assenza di garanzia di un processo equo e dell’esistenza di un processo penale in contumacia quando, dopo aver dato avviso pubblico in almeno due giornali nazionali, si ritiene che l’imputato si sia reso irreperibile.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione di legge del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”, rilevando come le libertà fondamentali e i diritti civili nel Bangladesh siano sistematicamente calpestati; la qual cosa avrebbe dovuto portare il Giudice a concedere la richiesta protezione umanitaria.

2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica e formulazione, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – Essi sono inammissibili.

2.2. – Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).

Costituisce dunque principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 6259 del 2020; cfr., ex multis, Cass. n. 22717 del 2019 e Cass. n. 393 del 2020, rese in controversie analoghe a quella odierna).

2.3. – Va inoltre rilevato che le valutazioni, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti per la attribuibilità delle singole protezioni costituiscono altrettanti apprezzamenti di fatto rimessi ai giudici di merito, censurabili in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in termini di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dalla richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre Cass. n. 3340 del 2019, cit.).

I fatti allegati non attengono in alcun modo a situazioni di violenze indiscriminate, derivanti da un conflitto armato interno o internazionale, trattandosi di circostanze relative a vicende meramente personali e familiari connesse alla circostanza che gli scontri tra gli opposti partiti di (OMISSIS) e (OMISSIS) spesso si risolvevano in attacchi agli esercizi commerciali, con danni economici, per ripianare i quali il richiedente si era indebitato e, non riuscendo a pagare i creditori, era espatriato.

2.4. – Ciò posto, questa Corte osserva come, viceversa, la parte ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretenda, ora, una nuova valutazione del giudizio di credibilità del richiedente, proponendo censure che sconfinano con tutta evidenza sul terreno delle mere valutazioni di merito, come tali rimesse alla cognizione dei giudici della precedente fase di giudizio e che possono essere censurate innanzi al giudice di legittimità solo attraverso le ristrette maglie previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. – Sotto altro correlato profilo, riguardante l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, va posto altresì in rilievo che questa Corte (Cass. sez. un. 8053 del 2014) ha affermato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella novellata formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle pronunce impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 22.05.2019) consente di denunciare in cassazione oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ma, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non v’è specifica adeguata indicazione. Laddove, poi, si presenta altrettanto inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento non già ad un “fatto storico”, come sopra inteso, bensì a questioni o argomentazioni giuridiche (Cass. n. 22507 del 2015; cfr. Cass. n. 21152 del 2014; ciò in quanto nell’ambito di applicabilità di detto paradigma non è inquadrabile il vizio di omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018).

3.1. – A questo va aggiunto (in termini generali) che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato possa rientrare nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.; essendo, pertanto, inammissibile la critica generale (e inevitabilemente generica) della sentenza impugnata, formulata con una articolazione di doglianze non riferibili al provvedimento impugnato, e quindi non individuabili (Cass. n. 11603 del 2018).

Le proposte censure, come rapsodicamente articolate, appalesano piuttosto (come detto) lo scopo del ricorrente di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili, onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c., per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, dunque, cercando di attribuire al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse (Cass. n. 22355 del 2019; Cass. n. 2051 del 2019).

5. – Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis n. 1, come reinterpretato da Cass., sez. un., n. 7155 del 2017. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Il D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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