Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21717 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2021, (ud. 30/04/2021, dep. 29/07/2021), n.21717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14866-2019 proposto da:

S.F., STANLEYBET MALTA LIMITED SOCIETA’,

elettivamente domiciliati in ROMA, V. CRESCENZIO 69, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTA FELIZIANI, rappresentati e difesi

dall’avvocato DANIELA AGNELLO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4726/2018 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA,

depositata il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/04/2021 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 4726/2018, depositata il 5.11.2018, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 aprile 2021 dal relatore, Consigliere Dott. Mele Francesco.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– S.F., titolare dell’omonima ditta, e Stanleybet Malta Limited -quale coobbligata in solido- proponevano ricorso avverso avvisi di accertamento per l’omesso pagamento, per le annualità 2013 e 2014, di quanto dovuto a titolo di imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse di cui al D.Lgs. n. 504 del 1998.

– La sentenza della CTP di Milano, di rigetto dei ricorsi, gravata di appello ad iniziativa di parte contribuente, era confermata dalla CTR.

– Per la cassazione della sentenza sopra menzionata, i contribuenti propongono ricorso -illustrato da memoria- affidato a sette motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Occorre preliminarmente esaminare la istanza di trattazione della causa in pubblica udienza avanzata da parte ricorrente.

– L’istanza va rigettata.

– Invero, in adesione all’indirizzo già espresso dalle sezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie (SS.UU. n. 14437 del 5.6.2018), e non si verta in ipotesi di decisione aventi rilevanza nomofilattica (SS.UU. n. 8093 del 23.4.2020).

– In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.

Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è neppure nuovo nella giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. poi citate) e, comunque, è compiutamente affrontato in tutti i suoi risvolti da un lato dalla Corte Costituzionale (con la sentenza 14.2.2018 n. 27) e dall’altro da quella unionale (con la sentenza 26.2.2020 in causa C-788/18, relativa alla Stanleybet Malta Limited); e i principi da quelle Corti stabiliti risultano ampiamente recepiti pure dalla giurisprudenza di merito.

Anche la richiesta, avanzata in via pregiudiziale da parte ricorrente, di sospensione del giudizio in attesa che la Corte di Giustizia – ritualmente investita- si pronunci va respinta dal momento che il giudice unionale si è pronunciato con la sentenza 26 febbraio 2020 in causa C-5788/18.

Il ricorso consta di sette motivi che recano: 1) “Violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non avere la commissione dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di Stanleybet per mancata traduzione dell’atto impositivo in lingua inglese”; 2) “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3, come interpretato dalla L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto integrato in capo al CTD il presupposto soggettivo dell’imposta.”; 3) “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 288 del 1998, art. 1, comma 2, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto integrato il presupposto territoriale dell’imposta.”; 4) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE, e dei principi del diritto dell’Unione di parità trattamento e non discriminazione, nonché del principio di legittimo affidamento con riferimento alla L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, della legge di stabilità 2011, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non avere la CTR disapplicato il D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3”; 5) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 401 della direttiva 2006/112/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non avere la CTR disapplicato la disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 504 del 1998 in relazione alla sua contrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume di affari diverse

dall’imposta sul valore aggiunto armonizzata.”; 6) “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, L. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1 e art. 6, comma 2 e L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, anche in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c., per non avere la CTR applicato l’esimente della obiettiva condizione di incertezza.”; 7) “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12, 15 e art. 91 c.p.c. per avere la CTR illegittimamente disposto le spese processuali in favore dell’ADM, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato. Mancata documentazione delle spese vive e mancato deposito di apposita nota.”

Il primo motivo -che ha carattere pregiudiziale ed il cui eventuale accoglimento renderebbe assorbiti i restanti motivi- si caratterizza per la totale carenza di autosufficienza, che giustifica una preliminare valutazione in termini di inammissibilità.

Comunque, ed in generale, il motivo è infondato e va rigettato.

Invero, risulta dalla sentenza impugnata come la società, ancorché soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia (per quanto nulla si dica in atto in ordine alla conoscenza o meno della lingua italiana da parte dei propri amministratori, circostanza che avrebbe dovuto essere quanto meno dedotta da parte contribuente) abbia in concreto nei gradi del merito svolto le sue articolate e valorose difese, contestando la pretesa fiscale azionata con l’atto impugnato, sicché ha dimostrato di avere adeguatamente compreso le ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell’atto impugnato, le cui motivazioni sono state prima comprese e poi contestate dinanzi ai precedenti giudici; orbene, in fattispecie analoga il cui principio trova applicazione anche nel caso per cui è processo Cass. sez 5, sentenza n. 26407 del 19.10.2018), si è affermato che il vizio dell’atto emesso in lingua italiana nei confronti di soggetto appartenente alla minoranza linguistica tedesca privo della informazione sul diritto di sollevare eccezione di nullità per la mancata traduzione ai sensi del D.P.R. n. 574 del 1998, art. 8, è in concreto sanata ove il destinatario abbia comunque promosso, in sede amministrativa o giurisdizionale, un procedimento volto alla difesa dei propri diritti.

1. Le questioni emergenti dai motivi 2, 3, 4 -da trattarsi congiuntamente- sono state già oggetto di ripetuta ed articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante -tutte, ovviamente del 2021-: 8907-8911; 9079-9081; 9144-9153; 9160; 9162; 9168; 9176; 9178; 9182; 9184; 9516; 9528-9537; 9728-9735), le cui motivazioni sono qui espressamente condivise e richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c..

2. Merita di essere specificamente sottolineato, peraltro, che il quadro normativo pertinente è stato sottoposto all’esame della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato -rispettivamente, con le sentenze n. 27/2018 e 26.2.2020 in causa C-788718- le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale prospettate nell’odierno ricorso, fornendo chiari elementi per la soluzione degli ulteriori dubbi prospettati col il ricorso stesso.

La Corte costituzionale, con riferimento all’ambito soggettivo dell’imposta, ha dato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione del D.Lgs. n. 504 del 1998, art., per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); ma ha riconosciuto che il legislatore, con la L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio ed ha esplicitato l’obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni, svolgendo anch’esse una attività gestoria che costituisce il presupposto dell’imposizione.

A questo riguardo, la Corte ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia del titolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia il bookmaker) sia irragionevole. L’attività consiste, infatti, nella raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale.

Entrambi i soggetti partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell’attività di “organizzazione ed esercizio” delle scommesse soggetta ad imposizione. In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker.

Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori -che, ai fini tributari, sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente- non dubita, d’altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte (v. anche Cass. 27.7.2015 n. 15731), neppure attagliandosi al rapporto tra bookmaker e ricevitore lo schema della solidarietà dipendente, che ricorre, invece, quando uno dei coobbligati, pur non avendo realizzato un fatto indice di capacità contributiva, si trova in una posizione collegata con il fatto imponibile o con il contribuente, sulla base di un rapporto a cui il fisco resta estraneo (da ultimo, Cass. n. 26480/2020).

Ne’ viola il principio della capacità contributiva la scelta di assoggettare all’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, quest’ultimo ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo la rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva.

In forza di tale articolato percorso la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3 e della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b), nella sola parte in cui prevedono che nelle annualità precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, restando esclusa la possibilità, per la già cristallizzata determinazione in quel periodo dell’entità delle commissioni tra ricevitore e bookmaker, di poter procedere alla traslazione dell’imposta. Per le annualità di imposta precedenti al 2011, dunque, non rispondono le ricevitorie ma solamente i bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3 e della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. a), usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.

La suddetta ragione di incostituzionalità non è stata ravvisata per i “rapporti successivi al 2011” (nella specie l’annualità in contestazione sono il 2013 e il 2014, da ciò derivando che e’, in particolare, infondato il sesto motivo, con il quale parte ricorrente ha lamentato che la CTR non ha applicato l’esimente di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2 [NDR: testo originale non comprensibile]), quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore della medesima norma. In entrambi i casi, invero, la disposizione normativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che di rapporti già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce -e tenendo conto proprio- della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. La solidarietà dell’obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell’imposta sono, infatti, destinate, ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici sono rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della L. n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità ed adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.

– 3. Va rilevato, inoltre, ai fini della territorialità dell’imposizione, che non rileva la conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizio consistente nell’organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascuno scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta (così Cass. n. 15731 del 2013, cit.), attività, queste, tutte svolte in Italia.

– 4. Neppure è condivisibile l’interpretazione della sentenza della Corte Cost. n. 27 del 2018, né è configurabile -alla stregua dei principi in essa affermati-una irragionevolezza della norma interpretativa nella parte in cui, prevedendo la imponibilità anche delle scommesse a quota fissa offerte con modalità transfrontaliera in assenza di concessione, non ha tenuto conto che il movimento delle suddette scommesse, proprio in quanto realizzate fuori sistema, non viene rilevato, sicché la base imponibile viene determinata senza considerare il movimento netto reale, essendo le stesse escluse dalla formazione del movimento netto che determina l’applicazione delle aliquote, con la conseguenza che verrebbero applicate aliquote superiori a quello che avrebbero dovuto praticarsi per legge. Il profilo di censura, del resto, postula solo in astratto la circostanza che l’applicazione della disciplina di determinazione del movimento netto sul quale commisurare l’aliquota della imposta unica anche nel caso di scommettitore privo di concessione, avrebbe determinato l’applicazione dell’aliquota massima che diversamente, ove si fossero considerate anche le scommesse fuori sistema, non sarebbe stata applicata. In realtà, rispetto al criterio di commisurazione dell’aliquota secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 4, comma 1, lett. b), n. 3), valevole per tutti i soggetti che svolgono l’attività di raccolta delle scommesse, in alcun modo parte ricorrente deduce o allega in ordine al fatto che l’eventuale considerazione delle scommesse “fuori sistema” avrebbe potuto incidere diversamente sulla determinazione dell’imponibile e sull’applicazione dell’aliquota operata dall’amministrazione doganale secondo le prescrizioni di legge.

– 5. Una specifica attenzione va, inoltre, rivolta agli argomenti difensivi, che, prospettati in ricorso, sono stati ulteriormente approfonditi in sede di memoria con riguardo alle ritenute frizioni con il diritto unionale, in punto diritto di non discriminazione, di parità di trattamento e principio di affidamento. In particolare, la ricorrente ha, nella memoria, incentrato, in sostanza, la propria difesa sul riconoscimento della liceità dell’attività svolta dalla società nel tempo, da ciò discendendo effetti anche sul piano strettamente fiscale; gli argomenti svolti dalla contribuente si basano, in specie, sulla considerazione della natura sanzionatoria dell’intervento normativo di cui alla L. n. 220 del 2010, con la conseguenza che le disposizioni ivi contenute troverebbero applicazione solo con riferimento allo svolgimento di una attività di gioco illecita (non ravvisabile con riguardo alla ricorrente) e, nel caso di applicazione nei confronti di questa, finirebbe col configurarsi una violazione del principio di non discriminazione, della parità di trattamento nonché di legittimo affidamento e di libertà di stabilimento, con l’ulteriore effetto di determinare un contrasto interno della giurisprudenza di legittimità, tra le sezioni civili e quelle penali, in ordine alla questione in esame.

Le considerazioni difensive appena riassunte non possono trovare accoglimento.

Va premesso, invero, che le imposte sui giochi di azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l’art. 56 TFUE, la Corte di Giustizia (26 febbraio 2020: causa C-788/18) ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime questioni sollevate con il ricorso, ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio nazionale, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust., in causa C-788/18), di modo che la normativa italiana “non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Stanleybet Malta, nello Stato membro interessato”.

Inoltre, nel settore dei giochi di azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell’incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell’ordine sociale in generale costituiscono motivi imperativi d’interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: per conseguenza, in assenza di una armonizzazione unionale della normativa sui giochi di azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24.10.2013, causa C-440/12, punto 47; 8.9.2009, causa C-42/07).

Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nella L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 64, i propri obiettivi, tra i quali si colloca “….l’azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell’ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore”.

La prevalenza dell’ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte giust. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust. 1.12.2011, causa C-253/09, punto 83).

Orbene, la Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri.

Anzi, come pure ha sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27/18), a seguire la tesi prospettata da parte ricorrente si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa “risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non avere ottenuto la necessaria concessione….”

Ne’ vi è incongruenza, poi, come sostenuto nella memoria di parte, tra i punti 17, 26 e 28 della citata sentenza della Corte di Giustizia.

Col punto 17, in relazione al bookmaker, il giudice unionale si limita a stabilire in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro; per poi specificare (punto 24), in concreto, che “….la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri”; così concludendo nel medesimo punto 24: “….rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la Stanleybet Malta non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell’applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale”. Quanto al Centro Trasmissione Dati, il punto 26 si limita a ribadire che il bookmaker estero esercita un’attività di gestione di scommesse “allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali” ed è per questo che il CTD, che opera quale suo intermediario risponde dell’imposta, a norma della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b), ma ciò non toglie -punto 28- che la situazione del CTD che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro.

La diversità della situazione è in re ipsa, per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d’azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce “…un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali e fraudolenti” (Corte giust. 19.12.2018, causa C-375/17, Stanley International Betting STanleybet Malta, punto 66, richiamata al punto 18 della sentenza in causa C-788/18, cit.); e ciò in conformità agli obiettivi esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano (L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 644) come puntualmente rimarcato dalla Corte di Giustizia. Di qui l’esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria.

– Le considerazioni che precedono spiegano, innanzi tutto, la infondatezza dell’asserita assimilazione della imposizione alle sanzioni, stante l’assenza della ipotizzata finalità afflittiva a ragione della riferibilità della pretesa impositiva ad ordinari meccanismi impositivi; le medesime danno poi conto dell’assenza di caratteri discriminatori e della inesistenza di contrasti all’interno della giurisprudenza di legittimità; la ricorrente, infatti, è considerata soggetto passivo d’imposta proprio per avere realizzato, per il tramite dei propri centri di trasmissione dati operanti in Italia, il presupposto dell’imposta de qua; la giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. pen., 10.9.2020 n. 25439) ha poi escluso la sussistenza del reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4bis, sul rilievo che la ricorrente era stata “illegittimamente esclusa dai bandi di gara attributivi delle concessioni….e la successiva trasmissione di dette scommesse all’allibratore non possono essere punite ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4bis, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell’Unione Europea”. Il riconoscimento della natura non illecita dell’attività svolta dalla ricorrentelkon comporta, tuttavia, la sottrazione della stessa dall’ambito della disciplina dell’imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto d’imposta, secondo la previsione di cui alla L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66.

– 6. Non si ravvisa, poi, la necessità -pure invocata da parte ricorrente in sede di memoria- di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte di Giustizia, neppure ponendosi una questione di interpretazione della precedente statuizione della Corte, esaustiva e completa, risolvendosi le deduzioni in una mera critica della sentenza resa nella causa C-788/18, che si rivela sterile per le ragioni esplicate, e, per altro, sembra postulare che la Corte di Giustizia abbia riconosciuto nella propria giurisprudenza precedente la legittimità della gestione delle attività connesse a giochi di azzardo in regime di libera prestazione, per il tramite dei centri di trasmissione dati mentre la stessa Corte “pur avendo constatato l’incompatibilità con il diritto dell’Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l’attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi di azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità della gestione delle attività connesse a giochi di azzardo in regime di libera prestazione per il tramite del CTD in quanto tale (Corte giust., in causa C-375/17, cit., punto 67).

– 7. E’, altresì, irrilevante -come evidenziato in precedenza, sub 5- la giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. n. 25439 del 2020), citata da parte ricorrente in memoria, che si riferisce alla diversa questione della rilevanza penale dell’attività di intermediazione e di raccolta delle scommesse, esclusa, in base alla giurisprudenza unionale, qualora l’attività di raccolta sia compiuta in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker operante nell’ambito della Unione Europea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni. Il fatto che quel bookmaker non risponda del reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, previsto e punito dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 1 e art. 4-bis, nessuna influenza produce sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che il D.Lgs. n. 504 del 1998¸ art. 3 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici e le scommesse.

– 8. Per completare l’esame del ricorso, restano i motivi quinto, sesto e settimo.

Con il quinto, parte ricorrente si duole del fatto che la CTR non ha disapplicato la normativa di cui al D.Lgs. n. 504 del 1998 perché introduce imposte sul volume di affari diverse dall’IVA.

Il motivo va rigettato.

Invero, il tributo che qui rileva è differente da una imposta sulla cifra di affari per plurime ragioni: riguarda unicamente operazioni relative all’esercizio delle scommesse, irrilevanti ai fini IVA; non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all’importo scommesso; è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa. Non rilevano quindi i soli fatti consistenti nella proporzionalità, nell’essere riscossa a ogni fase e nella sua traslazione in capo al consumatore, evidenziati in ricorso, anche perché (come con evidente contraddizione logica e giuridica si ammette proprio in sede di ricorso per cassazione) proprio la disciplina IVA che si cita da parte ricorrente -il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 2 – proclama esenti dal tributo armonizzato le operazioni in parola con ciò scongiurando il concorrere di due imposte sul medesimo volume di affari. Effetto del tutto risolutivo e dirimente ha sul punto il chiaro dictum del Giudice Unionale /CGUE, sent. 24 ottobre 2013 iin causa C-440/2012), Metropol Spielstatten Unternehmergeselischaft (haftungsbeschrankt) secondo il quale “in forza dell’art. 401 della direttiva IVA le disposizioni di (tale) direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte (….) sui giochi e sulle scommesse (….) e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume di affari (….)’. La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un’operazione all’IVA, nonché, in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d’imposta sul volume di affari (v., in tal senso, la sentenza dell’8.7.1986, Kerrutt, 73/85, Racc. pag. 2219, punto 22)”. Secondo la ridetta pronuncia, quindi, l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28.11.2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’art. 135, paragrafo 1, lettera i) della stessa, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d’azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un’imposta sul volume di affari; inoltre, sempre secondo tale sentenza, l’art. 1, paragrafo 2, prima frase, e l’art. 73 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi di azzardo con possibilità di vincita, l’importo dei proventi di cassa di tali apparecchi, dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo, viene considerato come base imponibile.

Con il sesto motivo, parte ricorrente si duole del fatto che la CTR non abbia applicato l’esimente di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art., comma 2 (sanzioni obiettiva condizione di incertezza): il motivo non è fondato a ragione del fatto che le annualità intorno alle quali si controverte sono il 2013 e il 2014, laddove la incostituzionalità non è stata ravvisata con riguardo ai “rapporti successivi al 2011”.

Infondato e’, infine, il settimo motivo. Invero è del tutto legittima la statuizione in favore dell’Ufficio, rappresentato da un proprio funzionario, disposta dalla CTR in punto spese, in quanto conforme al dettato del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15.

– 9. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

L’intervento risolutore delle questioni, in epoca successiva alla proposizione del ricorso, ad opera della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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