Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21717 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. II, 27/08/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 27/08/2019), n.21717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22440-2015 proposto da:

CAMELIA IMMOBILIARE s.r.l., in persona del legale rappresentante

Presidente del Consiglio di amministrazione M.O.,

rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE CERULLI IRELLI ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio in ROMA, VIA delle

QUATTRO FONTANE 20;

– ricorrente –

contro

T.M.G. e B.E., rappresentati e difesi

dall’Avvocato SERGIO SCICCHITANO ed elettivamente domiciliati presso

il suo studio in ROMA, VIA EMILIO FAA’ di BRUNO 4;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4330/2014 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

depositata il 1.07.2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 14.2.2001 la CAMELIA IMMOBILIARE s.r.l. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma T.M.G. ed B.E. esponendo: di essere proprietaria da cielo a terra dell’immobile sito in (OMISSIS), composto di 7 piani in elevazione; che T.M.G. ed B.E., proprietari di un appartamento, sito all’ultimo piano dello stabile confinante, avente accesso da (OMISSIS), avevano realizzato, sul terrazzo di copertura sito al 6 piano dello stabile, un nuovo volume in muratura, dal carattere evidentemente abusivo, in parte realizzato oltrepassando la linea di confine tra i due fabbricati con invasione della proprietà della Camelia per un’area di 1,5 mq (cm 26 di aggetto per tutta la lunghezza del manufatto pari a 5,75 ml); che, sempre abusivamente, sul muro del manufatto posto sulla proprietà della Camelia erano state realizzate tre vedute dirette con violazione di ogni norma relativa alle distanze in materia di luci e vedute; che la proprietà della Camelia risultava gravemente danneggiata dalla costruzione suddetta, realizzata, oltre che in violazione dei diritti della Camelia e delle norme sulle distanze legali, anche in dispregio delle più elementari prescrizioni riguardanti l’estetica e il decoro dell’edificio.

Ciò premesso, la Camelia concludeva chiedendo che il Tribunale: accertasse e dichiarasse che parte della costruzione realizzata dai convenuti era stata edificata abusivamente e illegittimamente su proprietà della Camelia, con condanna dei medesimi ad arretrare detta costruzione entro la linea di confine tra i due fabbricati, ovvero quella maggiore distanza dalla linea di confine che fosse stata ritenuta di giustizia, con ordine di abbattimento della parte di costruzione in oggetto; accertasse e dichiarasse che le vedute dirette, laterali e oblique aperte dai convenuti su detta costruzione violavano le norme sulle distanze di cui agli artt. 905 e 906 c.c., con condanna dei medesimi a chiudere dette vedute o ad arretrare le stesse sino a distanza legale, con ordine di esecuzione delle opere necessarie; condannasse i convenuti al risarcimento dei danni e al pagamento di un’indennità per l’illegittima occupazione della proprietà della Camelia.

Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la domanda attrice e sostenendo di avere acquistato l’immobile su cui insisteva il manufatto in oggetto in data 5.2.1988, in piena buona fede sicchè, anche in caso di acquisto a non domino, si sarebbe compiuta l’usucapione decennale; mentre, per quanto riguardava le vedute, che le stesse sarebbero state esistenti sin dal 1978 e che, con la ristrutturazione dell’immobile nel 1982, l’unica preesistente veduta inglobante le attuali era stata suddivisa in quattro porzioni costituenti le attuali finestre, che pertanto non ampliavano ma riducevano la preesistente veduta. Chiedevano, in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa del Condominio di (OMISSIS) e, nel merito, di rigettare le domande della Camelia; in via subordinata, di accertare l’acquisto da parte loro per usucapione, sia della proprietà del muro posto al confine tra i due stabili, sia della servitù di veduta del manufatto.

Il Condominio di (OMISSIS) rimaneva contumace.

Espletata CTU, con sentenza n. 20227/2005, emessa ex art. 281-sexies c.p.c. all’udienza del 22.9.2005, il Tribunale di Roma rigettava le domande della Camelia e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava e riconosceva il diritto di veduta, acquistato in forza di usucapione ex art. 1158 c.c., dall’appartamento, piano 7, sito nello stabile di (OMISSIS), in Roma, di proprietà dei convenuti, verso la proprietà della Camelia.

Contro tale sentenza proponeva appello la Camelia. Si costituivano in giudizio T.M.G. ed B.E. contestando l’atto di appello e chiedendone il rigetto. Non si costituiva il Condominio di (OMISSIS).

Con sentenza n. 4330/2014, depositata in data 1.7.2014, la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello, condannando la Camelia alle spese di lite del grado.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la Camelia Immobiliare s.r.l. sulla base di tre motivi; resistono T.M.G. ed B.E. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – In via preliminare, i controricorrenti deducono l’inammissibilità del ricorso in quanto meramente “compilativo”, contenente la testuale trascrizione di diversi stralci di precedenti atti difensivi dei giudizi di merito, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, che richiede, invece, un’esposizione sommaria dei fatti di causa (la parte richiama in tal senso Cass. n. 2848 del 2015).

1.1. – L’eccezione va disattesa.

Come è noto, la tecnica di redazione dei ricorsi meramente compilativi implica una pluralità di documenti integralmente riprodotti all’interno del ricorso, senza alcuno sforzo di selezione o rielaborazione sintetica dei loro contenuti.

Tale eccesso di documentazione non soddisfa la richiesta alle parti di una concisa rielaborazione delle vicende processuali contenuta nel codice di rito per il giudizio di cassazione; viola il principio di sinteticità che deve informare l’intero processo (anche in ragione del principio costituzionale della ragionevole durata di questo); impedisce di cogliere le problematiche della vicenda; e comporta non già la completezza dell’informazione, ma il sostanziale “mascheramento” dei dati effettivamente rilevanti per le argomentazioni svolte, tanto da risolversi, paradossalmente, in un difetto di autosufficienza del ricorso stesso. La Corte di cassazione, infatti, non ha l’onere di provvedere all’indagine ed alla selezione di quanto è necessario per la discussione del ricorso (sulla inammissibilità dei ricorsi formulati in tal modo è sufficiente qui rinviare alle considerazioni espresse da questa Corte nelle pronunce n. 784 del 2014; n. 22792 e n. 10244 del 2013; n. 17447 del 2012; n. 5698 del 2012, sezioni unite; n. 1380 del 2011; e n. 15180 del 2010).

Nella specie, tuttavia, va ritenuto che la contestata riproduzione integrale di vari atti processuali – in quanto, nella specie, facilmente individuabile ed isolabile – possa agevolmente espungersi dal ricorso stesso, riconducendolo così a dimensioni e contenuti rispettosi del canone di sinteticità configurato nel modello legislativo del giudizio per cassazione. Diversamente, l’esposizione dei fatti non sarebbe “sommaria” come richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, al riguardo, pone un preciso obbligo al ricorrente, sanzionabile, come visto, con l’inammissibilità del ricorso.

Pertanto, una volta escluso che la riproduzione integrale delle sentenze di merito faccia parte dell’esposizione dei fatti, l’autosufficienza del ricorso dovrà semmai essere valutata, in base agli ordinari criteri, motivo per motivo (Cass. n. 14362 del 2018; Cass. n. 12641 del 2017; Cass. n. 18363 del 2015).

2. – Sempre in via preliminare, i controricorrenti lamentano l’ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso per violazione del combinato disposto dell’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5 poichè nella specie opererebe l’istituto della cd. “doppia conforme”, che preclude la possibilità di impugnare la sentenza per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

2.1. – Anche questa eccezione va rigettata, giacchè (ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv. in L. n. 134 del 2012) la richiamata disposizione si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore (il 12 agosto 2012) della legge di conversione del presente decreto; viceversa il giudizio di appello de quo è stato introdotto con citazione notificata il 6 novembre 2006.

3. – Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia l'”Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – violazione e falsa applicazione di legge circa l’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″, poichè essa aveva chiesto nelle conclusioni di primo grado, poi riproposte in appello, di accertare e dichiarare che parte della costruzione realizzata in (OMISSIS) fosse stata edificata abusivamente e illegittimamente su proprietà della medesima Camelia, con conseguente condanna ad arretrare la costruzione entro la linea di confine tra i due fabbricati ovvero entro quella maggiore distanza dalla linea di confine che fosse ritenuta di giustizia, con ordine di abbattimento della parte di costruzione in oggetto. Il fatto che la domanda della Camelia fosse rivolta non solo al rispetto delle distanze legali in materia di vedute, ma anche al rispetto delle distanze legali tra costruzioni, sarebbe confermato dal quesito posto al CTU, che aveva poi affermato che il manufatto in oggetto fosse da considerarsi interamente abusivo e, quindi, in violazione alle norme sulle distanze legali. La ricorrente si duole che di ciò non vi sia traccia nella sentenza impugnata, che dunque avrebbe travisato la domanda, omettendo di pronunciarsi su parte della stessa.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – In tema di ricorso per cassazione, è inammissible la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, non essendo consentita (come invece avvenuto nella specie) la prospettazione e la analisi di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto (che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma) e quello del vizio di motivazione (che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione). Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 2018; conf. Cass. n. 19443 del 2011).

3.3. – Infatti, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. Viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie).

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016). Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati (come nella specie) per mezzo della sola preliminare indicazione della norma pretesamente violata, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016). Ciò in quanto, il controllo affidato alla Corte non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014).

3.4. – Viceversa, come sopra accennato, la allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna al paradigma dell’esatta interpretazione della norma di legge; essa infatti inerisce alla tipica valutazione spettante al giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, entro i limiti del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Tale norma (nella nuova formulazione adottata dal di. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 1 luglio 2014) consente (Cass. n. 8053 e n. 8054 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente avrebbe, dunque, dovuto specificamente e contestualmente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Viceversa, nel motivo in esame, della enucleazione e della configurazione di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde poter accedere all’esame del parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’è traccia alcuna.

3.5. – Così formulate le censure si risolvono, dunque, in ragione della inestricabile contestuale commistione dei diversi vizi dedotti, in una sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto e delle conseguenze di diritto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando i ricorrenti di anelare piuttosto ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Come più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, onde sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

3.6. – Con riguardo a siffatti profili, nella specie va rilevato che la ricorrente erroneamente sostiene che la Corte d’appello abbia ritenuto di disattendere il motivo di gravame formulato (omessa pronuncia da parte del Tribunale della questione relativa alla violazione delle distanze legali), partendo dalla circostanza che, in primo grado, si sarebbe solo discusso in merito al rispetto delle distanze con riferimento alle vedute e non anche al fabbricato in sopraelevazione.

Invero (lungi dal cagionare il lamentato vulnus all’art. 112 c.p.c. in relazione al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la Corte territoriale ha compiutamente preso in esame e tenuto conto delle conclusioni della CTU, sottolineando espressamente che “dalla lettura dell’atto di citazione di primo grado si evince che la società attrice ebbe in quella sede a lamentare solo la violazione delle distanze dalle vedute” (sentenza impugnata, pag. 6). Ne deriva l’esclusione della configurabilità di una omessa pronuncia, laddove nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte (Cass. n. 26159 del 2014; Cass. n. 21087 del 2015), dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonchè del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte (Cass. n. 5442 del 2006; Cass. n. 27428 del 2005).

L’interpretazione della domanda giudiziale costituisce, dunque, operazione riservata al giudice del merito (Cass. sez. un. 4617 del 2011), il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, quando (come nella fattispecie) sia motivato in maniera congrua ed adeguata avuto riguardo all’intero contesto dell’atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale (Cass. n. 22893 del 2008). Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto e comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il Giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti di causa – alla stregua delle risultanze istruttorie – autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante (Cass. sez. un. 9147 del 2009).

4.1. – Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione della normativa in materia di usucapione (artt. 1158 c.c. e ss.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato la pronuncia di primo grado, la quale aveva dichiarato che il diritto di veduta fosse stato acquistato in forza di usucapione ex art. 1158. Osserva la ricorrente che la Corte di merito non ha considerato quanto dedotto sul punto dalla Camelia in materia di usucapione.

4.2. – Con il terzo motivo, la ricorrente censura la “Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di comunione del muro di confine (artt. 880 e 874 c.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, poichè la sentenza impugnata ha erroneamente aderito a quella di primo grado, ritenendo che il muro di confine tra i due fabbricati fosse comune, sia per la presunzione di comunione di cui all’art. 880 c.c., sia perchè tale comunione sarebbe stata acquisita per usucapione.

4.3. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, oltre che per analoga modalità di formulazione, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

4.4. – Essi sono inammissibili.

4.5. – Da un lato, per le medesime considerazioni sopra svolte in ordine alla impossibilità di riferire, in seso formale e sostanziale, la asserita violazione del parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (così come specificamente formulata ed anche a prescindere dalla valutazione del peculiare risalto dato al termine “punto decisivo”, utilizzato al posto del non omologo termine di “fatto decisivo” contemplato dalla norma) nell’alveo delle caratteristiche sottese alla rimodulazione operata dalla novella del 2012, applicabile ratione temporis alla fattispecie (v. sub 3.4.).

4.6. – Dall’altro lato, poichè (ancora una volta) le censure e le argomentazioni svolte nei due motivi, appaiono piuttosto contraddistinte dall’evidente scopo di contestare globalmente le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018).

Il controllo affidato alla Corte non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014).

Così formulate le censura si risolvono in una sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto e delle conseguenze di diritto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando la ricorrente di anelare piuttosto ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Va ribadito che compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, onde sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

5. – Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di parte controricorrente. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2019

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