Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21716 del 06/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 06/09/2018, (ud. 24/04/2018, dep. 06/09/2018), n.21716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2966/2017 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO,

ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

V.M.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALESSANDRIA N. 208, presso lo studio dell’avvocato IDA CARDARELLI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANIA

SPINIELLO, FRANCO BOZZINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 78/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 04/01/2017 r.g.n. 19672/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI;

udito l’Avvocato STEFANIA SPINIELLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 78/2017 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’INPS, anche quale mandatario di SCCI s.p.a., avverso la sentenza di secondo grado che aveva confermato l’accoglimento dell’opposizione a cartella esattoriale di V.M.O. e dichiarato lo stesso non tenuto all’iscrizione alla Gestione esercenti attività commerciali alla base della pretesa contributiva dell’INPS.

1.1. La statuizione di inammissibilità del ricorso per cassazione è stata fondata sulla tardività dell’impugnazione, notificata in data 16.8.2013, e, quindi, in violazione del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla data di notifica della sentenza di secondo grado effettuata nei confronti dell’INPS e di SCCI s.p.a., rispettivamente in data 13.3.2013 e in data 14.3.2013.

2. L’INPS chiede la revocazione della decisione sulla base di un unico motivo al quale resiste V.M.O. con tempestivo controricorso, illustrato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS chiede, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, la revocazione della sentenza n. 78/2017 di questa Corte, assumendo l’errore di fatto della sentenza impugnata nel non avere rilevato che la sentenza di secondo grado era stata notificata alla parte personalmente e non al procuratore costituito; la notificazione così effettuata era, infatti, inidonea a determinare il decorso del termine breve di impugnazione, per il quale si richiedeva, ai sensi del comb. disp. dell’art. 285 c.p.c. e art. 170 c.p.c., commi 1 e 3, che la notificazione fosse effettuata al procuratore costituito.

2. Il ricorso è inammissibile per difetto di completezza espositiva in relazione ai fatti rilevanti, principio applicabile anche al ricorso per revocazione soggetto, a pena di inammissibilità, alle stesse regole formali e sostanziali del ricorso per cassazione (Cass. 03/09/2002 n. 12816).

2.1. Parte ricorrente, infatti, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, ha omesso di riprodurre il contenuto della relata di notificazione della sentenza di secondo grado, adempimento indispensabile al fine di consentire la verifica, sulla base del solo ricorso per revocazione, del presupposto al quale è collegata la deduzione dell’errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, ascritto alla sentenza impugnata.

2.2. E’ ancora da evidenziare, quale ulteriore profilo di inammissibilità, la circostanza che il ricorso in esame contiene solo la domanda di revocazione della sentenza ma non quella di decisione sull’originario ricorso del quale non ripropone gli argomenti in esso riportati, rivelandosi, pertanto, non idoneo ad attivare la eventuale, successiva fase rescissoria (Cass. 14/11/2006 n. 24203; Cass n. 12816/2002 cit.;).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione, assorbita ogni ulteriore considerazione in punto di riconducibilità della censura articolata alla ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, consegue il regolamento, secondo soccombenza, delle spese del giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

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