Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21715 del 20/10/2011
Cassazione civile sez. II, 20/10/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21715
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
I.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA ANTONIO MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato
CLEMENTE FRASCARI, rappresentato e difeso dall’avvocato IOSSA
FRANCESCO PAOLO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 20857/2008 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 22/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA
ZENO che nulla osserva.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“1. – Il Tribunale di Roma ha respinto l’appello proposto dal sig. I.A. avverso sentenza di primo grado con cui, pur essendo stata accolta l’opposizione dell’appellante a cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative pecuniarie, erano state tuttavia compensate le spese processuali.
2. -Il sig. I. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui non ha resistito l’amministrazione intimata.
3. – Il ricorso sembra inammissibile per due ragioni.
3.1. – La prima ragione è che non risulta (almeno eseguita a mezzo posta ai sensi della L. n. 53 del 1994.
3.2. – La seconda ragione è che entrambi i motivi di ricorso, con cui si denuncia violazione di norme di diritto, sono privi del quesito di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato delle parte ricorrente;
che non sono state presentate conclusioni o memorie;
che il collegio condivide la seconda delle due ragioni di inammissibilità del ricorso indicate nella relazione (la prima essendo superata dall’avvenuto deposito dell’avviso di ricevimento);
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
che, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011