Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21715 del 14/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21715 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 18999-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
FIORILLO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
RESTAINO LUIGI;
– intimato avverso la sentenza n. 5332/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 6.6.2012, depositata il 09/08/2012;

Data pubblicazione: 14/10/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

Ric. 2013 n. 18999 sez. ML – ud. 15-07-2014
-2-

FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 9 agosto 2012 la Corte di appello di Roma, sul
gravame proposto da Restaino Luigi avverso la decisione del Tribunale in
sede, riformando l’impugnata sentenza dichiarava la nullità del termine
apposto al contratto intercorso tra l’appellante e Poste Italiane s.p.a. per il

lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 2.8.1999 condannando la
società a corrispondere alla lavoratrice l’indennizzo ex art. 32, comma 50 ,
legge n. 183/2010 nella misura di quattro mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi, dal 15.11.2007 al saldo.
Il termine al contratto era stato apposto ” per esigenze eccezionali
conseguenti alla fase di ristrutturazione

2,

Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane s.p.a.
affidato a tre motivi.
Il Restaino è rimasto intimato.
E’ stato depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in
data 19 novembre 2013 in sede sindacale.
Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal
lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A.,
risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la
controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva
conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi
giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il
verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare
l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione Per tutto quanto sopra considerato, va dichiarata la cessazione
della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di
interesse delle parti a proseguire il processo.

periodo dal 2.8.1999 al 30.9.1999 con la conversione in un rapporto di

Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo il
Restaino rimasto intimato.

P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 — bis dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della

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