Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21715 del 08/10/2020
Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 08/10/2020), n.21715
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA DI CORREZIONE
nel procedimento camerale, iscritto al n. 18979/2020 r.g. tra:
S.C., domiciliato in Roma, p.zza Cavour, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso
dall’Avv. Renato Torrisi.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli
Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è
rappresentata e difesa.
– controricorrente –
per la correzione dell’ordinanza della Corte di cassazione, sezione
quinta civile – tributaria, n. 14996/20 depositata il 15 luglio
2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre
2020 dal Presidente-relatore Crucitti Roberta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che si è riscontrato, d’ufficio, come l’originale cartaceo dell’ordinanza indicata in epigrafe risulti mancante di tre righe nell’ultima pagina, con discontinuità testuale emendabile di ufficio, mediante la ricostituzione dell’integrità del testo nelle forme della correzione disciplinata dagli artt. 391 bis e 360 bis c.p.c.;
che a tale fine soccorrono atti e minute interne al Collegio decidente, parzialmente coincidente con quello odierno;
che il rigetto del terzo motivo di ricorso risulta espressamente dichiarato in dispositivo con il rigetto integrale del ricorso, in conformità delle enunciazioni di cui all’ultimo capoverso della terza pagina della motivazione, il cui tenore, però si interrompe dopo l’ultimo rigo;
che le difese delle parti, regolarmente avvisate dell’odierna adunanza camerale, non hanno presentato memorie con osservazioni.
P.Q.M.
Dispone:
che, in continuità al testo della terza pagina, all’inizio della quarta e ultima pagina, l’ordinanza della Corte di Cassazione sezione quinta civile-tributaria n. 14996/20 depositata il 15 luglio 2020 deve intendersi rettificata e corretta dall’aggiunta del seguente testo:
“…contribuente, deve fare parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano state disattese “.”;
manda alla cancelleria per le annotazioni di rito e per l’avviso ai difensori delle parti.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020