Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21714 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. II, 27/08/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 27/08/2019), n.21714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato RENATO ANGELONE e

dall’Avvocato GIOVANNA PAGNOZZI, presso il cui studio in Napoli, via

F. Blundo 54, elettivamente domicilia per procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, presso i cui uffici i Roma, via dei Portoghesi 12,

domicilia per legge;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e

HYDROGEST CAMPANIA S.P.A., M.V., N.A.;

– intimati –

e

sul ricorso proposto da:

N.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato FERNANDO

NAPOLITANO ed elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II 4,

presso lo studio dell’Avvocato ROBERTA NICCOLI, per procura speciale

a margine del controricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12,

domicilia per legge;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e

HYDROGEST CAMPANIA S.P.A., M.V., P.L.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 15167 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il

2/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

26/02/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale della Repubblica, Dott. CARDINO Alberto, il quale ha

concluso per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso

principale, per l’accoglimento del primo motivo del ricorso

incidentale di N. e per il rigetto dei ricorsi incidentali

dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Regione Campania ha proposto opposizione al decreto con il quale il tribunale di Napoli le aveva ingiunto il pagamento, in favore della Hydrogest Campania s.p.a. in liquidazione, della somma di Euro 86.855,424, quale corrispettivo dovuto in forza della concessione per l’adeguamento degli impianti di depurazione di (OMISSIS).

Nel corso del giudizio, il giudice istruttore, con ordinanza resa all’udienza del 12/1/2012, ha provveduto a nominare, quale consulente tecnico d’ufficio, il Dott. M.V., con l’incarico di verificare la correttezza tecnica della gestione degli impianti, dell’attività di manutenzione con definizione della natura ordinaria e straordinaria della medesima, della progettazione e degli impianti così come svolti da Hydrogest s.p.a.. Il giudice istruttore, con lo stesso provvedimento, ha autorizzato il consulente tecnico d’ufficio ad avvalersi, quale ausiliario, dell’ing. P.L. per i profili di ingegneria.

Con successivo provvedimento del 9/7/2012, il giudice istruttore ha autorizzato il consulente tecnico d’ufficio ad avvalersi di un ulteriore ausiliario, nella persona del dottore commercialista N.A..

Il giudice istruttore, infine, con tre distinti decreti del 30/4/2013, ha provveduto a liquidare i compensi maturati dal Dott. M.V., consulente tecnico d’ufficio, e dall’ing. P.L. e dal Dott. N.A., suoi ausiliari.

La Regione Campania ha proposto opposizione avverso tali decreti.

Il tribunale di Napoli, con l’ordinanza in epigrafe, ha ridotto l’importo già liquidato quale compenso in favore del Dott. M. ed ha revocato i decreti di liquidazione pronunciati in favore di P.L. e di N.A..

Il tribunale, innanzitutto, ha ritenuto che gli ausiliari del consulente tecnico d’ufficio non dovevano essere liquidati a tariffa, non essendo stati nominati consulenti, ma avrebbero dovuto essere conteggiati tra le spese sostenute dal consulente, che, però, non sono mai state autorizzate, non potendosi considerare come un’autorizzazione la mera richiesta di valersi un ausiliario senza altresì richiedere l’autorizzazione a sostenere spese così ingenti provvedendo alla loro quantificazione.

Il tribunale, inoltre, ha ritenuto che il decreto di liquidazione emesso in favore del consulente tecnico d’ufficio non fosse conforme alle tariffe legali e dovesse essere, pertanto, emendato, liquidando correttamente quanto dovuto al consulente per l’incarico svolto: al riguardo, il tribunale, dopo aver premesso che la prestazione svolta dal Dott. M. è consistita nella valutazione della correttezza tecnica della progettazione degli impianti e nella valutazione della correttezza tecnica della loro gestione, ha ritenuto che non fosse corretto valutare la manutenzione come una terza voce, rientrando, invece, la stessa nelle due precedenti a seconda che si tratti di manutenzione straordinaria ovvero ordinaria; il tribunale, invece, ha ritenuto che fosse corretto valutare la prestazione in cinque distinte operazioni, trattandosi di cinque impianti differenti, in tal modo sufficientemente valorizzando la difficoltà della prestazione senza necessità di ricorrere alla maggiorazione per speciale difficoltà. Il tribunale, quindi, ha stabilito che, in applicazione dell’art. 2 della tabella, “più favorevole”, e dell’aliquota media, in ragione della necessità di compiere valutazioni di tipo ingegneristico, l’onorario del Dott. M. dovesse essere liquidato nella somma di complessiva di Euro 76.860 (Euro. 7.686,00 x 2 x 5).

L’ing. P.L., con ricorso notificato in data 30/1/2014, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dell’ordinanza, dichiaratamente non notificata.

Il Dott. N.A., con ricorso spedito per la notifica il 6/3/2014, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della stessa ordinanza.

La Regione Campania, con controricorso notificato su richiesta del 22/4/2014, ha resistito proponendo, per un motivo, ricorso incidentale.

La Corte, con ordinanza interlocutoria del 23/3.22/8/2018, ha assegnato al ricorrente P.L. il termine perentorio per rinnovare la notificazione del ricorso alla Regione Campania.

Il ricorrente P.L., in data 5/9/2018, ha provveduto a rinnovare la notificazione del ricorso alla Regione Campania presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

La Regione Campania, con controricorso notificato il 26/9/2018, ha resistito deducendo la nullità della notifica del ricorso e proponendo, per un motivo, ricorso incidentale.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Sono rimasti intimati Hydrogest Campania s.p.a. e M.V. nonchè P.L., rispetto al ricorso di N., ed N.A., rispetto al ricorso di P..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.In via preliminare, i ricorsi proposti da P.L. e N.A., in quanto separatamente proposti nei confronti della stessa ordinanza, devono essere riuniti d’ufficio a norma dell’art. 335 c.p.c..

2.Con il primo motivo, il ricorrente P.L., lamentando l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sugli aspetti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che gli ausiliari del consulente tecnico d’ufficio non dovevano essere liquidati a tariffa, non essendo stati nominati consulenti, ma avrebbero dovuto essere conteggiati tra le spese sostenute dal consulente, che, però, non sono mai state autorizzate, non potendosi considerare come un’autorizzazione la mera richiesta di valersi un ausiliario senza altresì richiedere l’autorizzazione a sostenere spese così ingenti provvedendo alla loro quantificazione. Il tribunale, infatti, ha osservato il ricorrente, ha assunto una decisione assolutamente inidonea ad esprimere la ratio decidendi tanto determinare la nullità della stessa ordinanza per carenza assoluta di un requisito di forma essenziale. Il giudice di prime cure, infatti, non ha riferito alcunchè in ordine alle eccezioni preliminari sulle quali la Regione Campania aveva fondato la sua opposizione, ovvero la nullità e l’inutilizzabilità della consulenza tecnica d’ufficio, laddove, al contrario, in sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al consulente tecnico, sono ammissibili soltanto le censure che si riferiscono alla liquidazione del compenso, mentre non possono proporsi questioni relative all’utilità e alla validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e devono essere fatte valere nella relativa sede. Tale aspetto è stato, invece, completamente ignorato dal giudice che ha omesso ogni tipo di valutazione al riguardo.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente P.L., lamentando la violazione e l’errata applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che gli ausiliari del consulente tecnico d’ufficio non dovevano essere liquidati a tariffa, non essendo stati nominati consulenti, ma avrebbero dovuto essere conteggiati tra le spese sostenute dal consulente, che, però, non sono mai state autorizzate, non potendosi considerare come un’autorizzazione la mera richiesta di valersi un ausiliario senza altresì richiedere l’autorizzazione a sostenere spese così ingenti provvedendo alla loro quantificazione. Sennonchè, ha osservato il ricorrente, l’ing. P. sin dalla sua nomina all’udienza del 12/1/2012, è stato considerato un ausiliario del consulente tecnico d’ufficio, ovvero quale prestatore d’opera ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, e come tale ha sempre agito, come del resto emerge dalla relazione peritale, la quale riferisce che i prestatori d’opera nominati, e cioè l’ing. P.L. e il Dott. N.A., hanno sottoscritto con lo stesso consulente la relazione avendo alla stessa collaborato in più punti, il primo per gli aspetti ingegneristici, il secondo per gli aspetti economico-finanziari. Il consulente tecnico, del resto, a fronte di comprovate esigenze per l’espletamento dell’incarico in materie specialistiche che esulano dalla propria competenza, può chiedere al giudice l’autorizzazione ad avvalersi di ausiliari. Nel caso in esame, ha proseguito il ricorrente, non sono v’è l’autorizzazione prescritta affinchè il consulente tecnico possa avvalersi degli specialisti, ma, addirittura, il giudice li ha specificatamente individuati, provvedendo a nominarli con apposito provvedimento. Le prestazioni svolte dall’ing. P., pertanto, devono essere liquidate in maniera autonoma rispetto al compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, infatti, prevede che, quando le prestazioni di carattere intellettuale e tecnico hanno una propria autonomia rispetto all’incarico affidato, il magistrato conferisce un incarico autonomo, com’è accaduto nel caso di specie: l’ing. P., ha proseguito il ricorrente, è stato, infatti, nominato direttamente dal giudice come ausiliario del Dott. M..

4.Con il terzo motivo, il ricorrente P.L., lamentando l’errata applicazione del criterio di liquidazione e del relativo calcolo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha accolto un’opposizione che, al contrario, per le argomentazioni esplicate nella comparsa di risposta di primo grado, inammissibile ed infondata, doveva essere dichiarata inammissibile e infondata. Il giudice, infatti, non ha considerato la straordinaria importanza del lavoro svolto, che ha riguardato cinque tra i più grandi e complessi impianti di depurazione della regione. Le attività dell’ing. P., quale ausiliari del consulente tecnico d’ufficio, hanno richiesto il preventivo studio di una enorme mole di documenti, sia di carattere tecnico progettuale, si contabile. Tutti gli impianti di depurazione sono stati oggetto di sopralluoghi ed accertamenti e, per ciascuno di essi, sono state osservate tutte le unità verificandone l’idoneità, il funzionamento ed il grado di efficienza, oltre che le modalità di gestione e i relativi limiti. Per ognuno degli impianti di depurazione è stato compiuto un lavoro che eccede l’ordinario impegno richiesto al consulente tecnico d’ufficio, per il tempo necessario e la conseguente complessità. Inoltre, ha proseguito il ricorrente, gli accertamenti svolti sono tre e non, come ritenuto dal tribunale, due, vale a dire la correttezza della gestione degli impianti, la progettazione degli interventi di adeguamento degli impianti e l’attività di manutenzione degli impianti, ordinaria e straordinaria, eseguiti su cinque impianti, per un totale di quindici accertamenti.

5. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento degli altri. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, in effetti, prevede, al comma 3, che “se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d’opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l’incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all’art. 50” e, al comma 4, che “quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all’incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo”. Ora, l’ordinanza impugnata ha ritenuto che il compenso maturato dall’ing. P. doveva essere non già liquidato dal giudice istruttore, com’era avvenuto, ma, al contrario, conteggiato tra le spese sostenute dal consulente tecnico d’ufficio: senza avere, tuttavia, preliminarmente accertato, in fatto, se il consulente tecnico era stato autorizzato dal giudice ad avvalersi dell’ausilio dell’ing. P. per lo svolgimento di un’attività meramente strumentale rispetto ai quesiti posti con l’incarico ovvero se il giudice, in considerazione dell’autonomia delle prestazioni al medesimo richieste, gli aveva conferito uno specifico incarico. In effetti, solo nel caso in cui il consulente tecnico sia stato autorizzato dal giudice ad avvalersi dell’ausilio di altri prestatori d’opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l’incarico, la spesa per l’opera dell’ausiliare va inclusa, a norma dell’art. 56, comma 3, cit., tra le spese di cui il giudice dispone il rimborso a favore del consulente tecnico: al contrario, quando il giudice ha conferito all’ausiliario del consulente tecnico d’ufficio uno specifico incarico, in considerazione dell’autonomia delle prestazioni al medesimo richieste, il giudice stesso deve procedere alla liquidazione di un autonomo compenso a favore dell’ausiliare (Cass. n. 5204 del 2017).

6.Con il primo motivo, il ricorrente N.A., lamentando la nullità dell’ordinanza, la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, la violazione delle tabelle ministeriali e l’omessa valutazione del provvedimento di nomina del Dott. N., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che gli ausiliari del consulente tecnico d’ufficio non dovevano essere liquidati a tariffa, non essendo stati nominati consulenti, ma avrebbero dovuto essere conteggiati tra le spese sostenute dal consulente. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha rispettato il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, a norma del quale “se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d’opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l’incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all’art. 50”. L’ausiliario del consulente tecnico d’ufficio, pertanto, pur non essendo destinatario di un autonomo incarico, come avviene nelle ipotesi di prestazioni di carattere intellettuale o tecnico necessarie per rispondere ai quesiti, deve essere retribuito con apposito provvedimento sulla base delle tariffe ministeriali. Nel caso di specie, in effetti, ha osservato il ricorrente, il Dott. N. è stato espressamente nominato dal giudice istruttore come ausiliario e/o prestatore d’opera del consulente tecnico d’ufficio. Il suo compenso, quindi, è stato correttamente liquidato sulla base delle tabelle ministeriali. Il tribunale, pertanto, avrebbe dovuto confermare il decreto di liquidazione emesso dal giudice istruttore ovvero rideterminare il corrispettivo dovuto ma non poteva semplicemente revocarlo.

7.Con il secondo motivo, il ricorrente N.A., lamentando la nullità dell’ordinanza, la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 170 e 56, la carenza di potere decisorio, l’omessa pronuncia e la violazione dell’art. 112 c.p.c., la decisione ultra petita, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha provveduto alla liquidazione, in base alle tariffe ministeriali, in favore del Dott. N., come invece previsto dall’art. 56 del D.P.R. n. 115 cit.. Il procedimento previsto dall’art. 170 del D.P.R. n. 115 cit., infatti, è limitato alla verifica della quantificazione del compenso e non sulla sua debenza o meno e deve, quindi, concludersi con ordinanza che conferma la liquidazione del giudice istruttore ovvero con la modifica della stessa ma non può concludersi con un provvedimento di mero annullamento dell’ordinanza stessa, senza la rideterminazione del corrispettivo. L’ordinanza, quindi, è sicuramente illegittima per aver affermato, senza averne il potere e la competenza, che all’ausiliario non spettava alcun compenso, omettendo di rideterminare il compenso comunque dovuto a quest’ultimo, in tal modo incorrendo nel vizio di omessa pronuncia. Del resto, la Regione Campania, nel ricorso che aveva proposto, aveva espressamente richiesto di rideterminare il compenso spettante agli ausiliari secondo i criteri dettati dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 50 e 56.

8. Il primo motivo del ricorso di N.A. è fondato, per le ragioni in precedenza espresse sub 6, con assorbimento del secondo.

9. Con l’unico motivo di ricorso incidentale che ha articolato, la Regione Campania, lamentando la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 50 e del D.M. n. 180 del 2002, art. 1, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha provveduto a liquidare l’onorario maturato dal consulente tecnico d’ufficio tante volte quanti sono gli impianti e quante sono le attività (di progettazione e di gestione) da verificare. L’onorario, invece, è unico e commisurato al valore della lite. Inoltre, ha proseguito la Regione, applicando l’art. 2, trattandosi di perizia contabile sulla sostenibilità del convenzione di Project Financing, non è dovuto l’onorario sopra il tetto di L. 1.000.000.000. Ha errato, dunque, il giudice ad applicare il moltiplicatore oltre il tetto del miliardo di lire, essendo il valore della controversia di circa novanta miliardi di lire.

10. Il motivo è infondato. Quanto al primo profilo, la Corte non può che ribadire il principio secondo il quale, ai fini della quantificazione del compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio chiamato a svolgere distinti accertamenti, benchè nell’ambito di un unico incarico, la possibilità di considerare l’autonomia di talune indagini può determinare l’attribuzione, in suo favore, di un compenso unitario che derivi dalla somma di quelli relativi ai singoli accertamenti (Cass. n. 7186 del 2007; Cass. n. 21224 del 2014). Quanto al resto, rileva la Corte che, a norma del D.M. 30 maggio 2002, art. 1, ai fini della determinazione degli onorari “a percentuale”, occorre aver riguardo, per la perizia, al valore del bene o di altra utilità oggetto dell’accertamento e, per la consulenza tecnica, al valore della controversia, che, come è noto, è determinato, secondo gli artt. 10 c.p.c. e ss., in base alla domanda, avendo riguardo, ove non contestata, alla somma indicata o al valore dichiarato, tanto con la domanda principale, quanto con la domanda riconvenzionale. Il ricorrente, però, ha omesso di riprodurre, in ricorso, i dati che, nei termini esposti, consentono di determinare non solo il “valore della controversia” ma anche, e soprattutto, il valore che, ai fini della determinazione del compenso, il giudice di prime cure abbia preso come punto di riferimento. Eppure, come è noto, il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (Cass. n. 14784 del 2015): ciò che, nella specie, non è accaduto.

11. I ricorsi proposti da P.L. e da N.A., in relazione ai motivi esposti, devono essere, quindi, accolti e l’ordinanza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio al tribunale di Napoli che, in persona di altro magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

12. Il ricorso incidentale, al contrario, dev’essere respinto.

P.Q.M.

la Corte così provvede: accoglie il secondo motivo del ricorso di P.L., assorbiti gli altri; accoglie il primo motivo del ricorso di N.A., assorbito l’altro; cassa, in relazione ai motivi accolti, l’ordinanza impugnata, con rinvio al tribunale di Napoli che, in persona di altro magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio; rigetta il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2019

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