Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21714 del 23/09/2013

Civile Sent. Sez. 3 Num. 21714 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 25133-2007 proposto da:

A.A.

– ricorrente contro
B.B.

Data pubblicazione: 23/09/2013

domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo
studio dell’avvocato PAGLIARI MASSIMO, rappresentata e difesa
dall’avvocato DONATELLA VIGNA giusta procura in atti;

– controdcorrente –

TORINO, depositata il 05/07/2006, R.G.N. 1078/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/05/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARIO FRESA che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine
per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La B.B.  conveniva in giudizio, innanzi al
Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, A.A., quale
titolare dell’impresa “XX”, chiedendone la condanna
al pagamento dell’importo ancora dovuto, pari a

175.000.000, in

virtù delle obbligazioni assunte con il contratto preliminare del 19
dicembre 1995, concordemente modificato il 3 luglio del 1996. Con la
predetta scrittura la convenuta. aveva promesso di acquistare un
immobile di proprietà dell’attrice per il prezzo complessivo di
965.000.000, versando in più- soluzioni

140.000.000 a titolo di

caparra e corrispondendo, come da accordo del 3 luglio 1996, la
somma di 650.000.000 attraverso il Centro Leasing S.p.a. — che aveva
acquistato l’immobile per detto prezzo concedendolo in locazione alla
A.A., presente al rogito — e restando debitrice dell’importo di
175.000.000, da versarsi in rate semestrali senza interessi.
Va precisato che si era già concluso un altro procedimento in cui il
Gallo, in proprio, aveva azionato nei confronti della A.A. una
scrittura di riconoscimento di debito del 27 settembre 1996, senza
2

avverso la sentenza n. 1175/2006 della CORTE D’APPELLO di

successo, essendo stato tale riconoscimento dichiarato nullo per difetto
di causa, in mancanza di qualsiasi rapporto sostanziale tra il Gallo, in
proprio, e la A.A. che lo giustificasse.
La convenuta si costituiva nel giudizio per primo indicato contestando

riconvenzionale, la restituzione della caparra confirmatoria versata;
deduceva che il riconoscimento di debito del 27 settembre 1996 era
stato da lei effettuato in favore del Gallo che non era parte in causa e
che non sussisteva alcun rapporto negoziale tra lei e la B.B.., la quale aveva venduto l’immobile in questione al
Centro Leasing S.p.a., ricevendone il pagamento del prezzo, con
conseguente assenza di ogni giustificazione della pretesa azionata.
Il Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, con sentenza del 23
maggio 2003, accoglieva la domanda principale e rigettava la domanda
riconvenzionale.
Avverso tale decisione A.A., nella predetta qualità,
proponeva appello, cui resisteva la B.B..
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 5 luglio 2006, rigettava
il gravame.
Avverso la sentenza della Corte di merito la A.A., nella predetta
qualità, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
Ha resistito con controricorso la B.B..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della nomina dei
nuovi difensori della società controricorrente, avv. Bruno Milanesi° e
l’avv. Massimo Pagliari, quest’ultimo già nominato domiciliatario (v.
controricorso), in quanto effettuata con atto datato 28 ottobre 2009 e
denominato “procura speciale alle liti” e non con atto pubblico o con
scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 83, secondo comma, c.p.c.,
3

di dovere alcunché alla società attrice e chiedendo, in via

nella sua formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla
legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, ratione ternporis applicabile, giacché
dette modifiche non possono trovare applicazione nella presente
controversia, operando soltanto per i giudizi introdotti dopo l’entrata
in vigore delle legge stessa, alla stregua di quanto disposto dall’art. 58

Pertanto, nella fattispecie all’esame, è ancora pienamente efficace la
seguente regula iuris: “Nel giudizio di cassazione – diversamente rispetto
a quanto avviene con riguardo ai giudizi di merito – la procura speciale
non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso
o dal controricorso, poiché l’art. 83, comma 3, nell’elencare gli atti a
margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale,
individua, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli
suindicati. Pertanto, se la procura non viene rilasciata su detti atti, è
necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista dal
secondo comma del citato art. 83, cioè con atto pubblico o con
scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali
del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata.
A quest’ultima conclusione deve pervenirsi anche con riferimento
all’ipotesi in cui sopraggiunga — come nel caso all’esame, avendo l’avv.
Donatella Vigna, con atto depositato in cancelleria e datato 28 ottobre
2009, dichiarato di dismettére il mandato conferitole dalla
controricorrente per intervenuto pensionamento – la sostituzione del
difensore nominato con il ricorso (o controricorso), non rispondendo
alla disciplina del giudizio di cassazione, dominato dall’impulso
d’ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito
del ricorso (o controricorso) e non soggetto agli eventi di cui all’art.
299 c.p.c. e segg., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore su
cui possa essere apposta la preicura speciale” (tra le tante, Cass., sez.
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della medesima legge n. 69/09).

un., 6 luglio 2005, n. 14212; Cass., ord., 12 giugno 2006, n. 13537;
Cass., 5 giugno 2007, n. 13086; Cass. 23 aprile 2009, n. 9681; v. pure
Cass. 24 novembre 2010, n. 23816).
Va inoltre evidenziato che il potere attribuito al difensore dall’art. 83,

rilasciato la procura è condizionato dal conferimento della procura in
calce o a margine di uno degli atti indicati dalla norma (nella
formulazione ratione tempotis applicabile) o su di un foglio allegato
all’atto che faccia corpo con esso; se invece la procura è conferita con
separata scrittura privata – come nel caso all’esame -, l’autenticazione
della firma del mandante può essere compiuta soltanto dal notaio,
pubblico ufficiale competente a certificare l’autografia delle
sottoscrizioni delle scritture private, e non già dal difensore, come
sembra essere avvenuto nel caso di specie, in cui la firma per autentica
risulta peraltro illeggibile né è corredata da dicitura esplicativa (Cass. 28
ottobre 1994, n. 8902; Cass. 3 aprile 1998, n. 3426; Cass. 15 marzo
2001, n. 3757).
2. Sempre in via preliminare va esaminata l’eccezione sollevata dalla
società controricorrente, secondo cui, avendo la A.A. proposto
ricorso esclusivamente nella sua qualità di titolare della ditta individuale
XX, la quale ha cessato ogni attività in data 11
settembre 2006 e risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 22
settembre 2006, difetterebbe la legittimazione e/o la capacità
processuale della ricorrente.
2.1. L’eccezione è infondata atteso che la disciplina di cui all’art. 2495
c.c. (nel testo introdotto dall’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003), secondo la
quale l’iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle
cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva,
estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell’ente,
5

comma terzo, c.p.c. di certificare l’autografia della parte che gli ha

non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore
individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie
l’attività imprenditoriale, sicché l’inizio e la fine della qualità di
imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma

imprenditoriale (Cass. 4 maggio 2011, n. 9744).
3. Con il primo motivo, intitolato “violazione e falsa applicazione
dell’art. 342 in rel. all’art. 360 n. 3 e n. 5 anche in rel. all’art. 125 c.p.c.
nella parte in cui la decisione impugnata ha dichiarato inammissibile
l’appello proposto per carente specificità dei motivi”, la ricorrente
censura la decisione della Corte di merito nel punto in cui ha ritenuto il
gravame proposto inammissibile per mancanza di critica puntuale alle
argomentazioni su cui il Tribunale ha basato la sua decisione,
muovendo, a dire della A.A., dall’errata convinzione che l’appello
sia un mezzo di impugnazione a critica vincolata, laddove, invece,
andrebbe ascritto alla categoria delle impugnazioni a critica libera.
3.1. In relazione al primo motivo la ricorrente formula il seguente
quesito di diritto: “dica la torte se l’appello proposto dalla Ditta XX di A.A. fosse inammissibile, a fronte del fatto che l’appello
è meuo di impugnnione a critica libera e della circostanza che nonostante la
dichiara:done di inammissibilità or presunta carente specificità dei motivi di
impugnazione la Corte stessa sia entrata nel merito della questione, sia per quanto
riguarda la ncostrnione in fatto, sia per ciò che concerne l’applicnione delle regole
giuridiche per la soluzione della controversia”.
3.2. Il motivo é inammissibile, per difetto di autosufficienza.
Ed invero ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità
dell’appello, per difetto di specificità dei motivi di gravame, ha l’onere
di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale
statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifici, invece, i
6

all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività

motivi di gravame sottoposti a quel giudice, e non può limitarsi a
rinviare all’atto di appello (come nel caso all’esame, v. ricorso p. 5), ma
deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la
pretesa specificità (v., in motivazione, Cass. 20 luglio 2012, n. 12664;

cui il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342
c.p.c. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di
appello per genericità dei motivi, Cass. 10 gennaio 2012, n. 86).
Né a diverse conclusioni si perviene qualificando più correttamente il
vizio di legittimità – denunciato dalla ricorrente sotto il profilo di cui ai
nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. – come error in procedendo (art. 360, n.4
c.p.c.), in relazione al quale la Corte è anche giudice del fatto, potendo
accedere direttamente all’esame- ‘degli atti processuali del fascicolo di
merito. Anche in tal caso, infatti, si prospetta preliminare ad ogni altra
questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai
termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia
stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità, diventa possibile
valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente
nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e
deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti
processuali (Cass. 23 gennaio 2006, n. 1221; Cass. 7 marzo 2006, n.
4840; Cass., ord., 23 luglio 2009, n. 17253), essendo pertanto tenuta la
parte ricorrente ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il
“fatto processuale” di cui richiede il riesame, affinché il corrispondente
motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza
del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la
dedotta violazione processuale (Cass. 23 marzo 2005, n. 6225; Cass. 15
gennaio 2007, n. 653).

7

Cass. 20 settembre 2006, n. 20405; v., in relazione al caso speculare in

4. Si osserva che, come affermato più volte da questa Corte, qualora il
giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di
giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas
iudicandi

in relazione al merito della controversia, abbia

impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la

pertanto, è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola
statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di
interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato
anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella
sentenza gravata (Cass., sez. un., 20 febbraio 2007, n. 3840; Cass. 5
luglio 2007, n. 15234; Cass., 2 maggio 2011, n. 9647).
Alla luce del riportato principio, che va ribadito in questa sede, risulta
assorbito l’esame dei motivi secondo (con cui la ricorrente deduce
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1342, 1344 e 1345 c.c.
in rel. agli artt. 12 prel. 360 n. 3 c.p.c. e 53 Cost.”), terzo (con cui la
ricorrente lamenta “Motivazione illogica, contraddittoria, perplessa e
logicamente viziata in relazione all’art. 360 n. 5. Violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c. in rel. all’art. 12 prel. e 360 n. 3”), quarto
e quinto (con i quali la sentenza impugnata è censurata per vizi
motivazionali).
5. Va, invece, esaminato il sesto motivo di ricorso, con il quale la
ricorrente lamenta violazione di legge (art. 91 c.p.c. e artt. 1 e SS.
D.P.R. 633 n. 1972) nonché motivazione illogica contraddittoria ed
insufficiente. Lamenta in particolare la A.A., nella dedotta qualità,
che la Corte di merito, con motivazione “errata e carente”, abbia posto
a suo carico le spese di primo grado nonostante la soccombenza della
controparte in relazione alle domande di sequestro conservativo e alle
istanze ex artt. 186 bis e ter c.p.c. e nonostante l’implicito rigetto delle

parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare;

domande proposte dalla B.B. volte alla
condanna dell’attuale ricorrente anche al pagamento degli interessi e
della rivalutazione monetaria dal 27 settembre 1996.
La ricorrente censura altresì la sentenza impugnata nella parte in cui
pone a suo carico anche l’IVA sulle somme liquidate a titolo di spese

commerciale, può portare in detrazione.
5.1. In relazione al motivo all’esame la ricorrente pone i seguenti
quesiti:
-`Dica infine la Corte se non sia stat[o] violato e falsamente applicato l’art. 91
c.p.c. egli arti. 1 ss. d.p.r. 633 del 1972, in relazione all’art. 12 prel. e 360, n. 3
ove le spese di lite relativamente al primo grado siano state fatte gravare
interamente sulla A.A., nonostante la soccombenza della B.B. sulle domande
di sequestro conservativo formulate in corso di causa e di condanna al pagamento di
somme incontestate o in ogni modo ‘basate su prova scritta e se correttamente tali
somme potevano essere maggiorate dell’Iva che la B.B., essendo imprenditore
commerciale, può portare in detrazione, così ingiustamente arricchendosi ai danni
della A.A. stessa”.
– ‘Dica la Corte se decisione impugnata sia correttamente motivata sul punto ai
sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto
di condannare la A.A. al pagamento delle spese di lite per la (pretesa)
soccombenza di questa, confermando la decisione di prime cum sul presupposto che
<>”.
5.2. Il motivo — pur a prescindere dalla non del tutto adeguata
formulazione dei relativi quesiti rispetto alle prescrizioni di cui all’art.
366 bis c.p.c., nella lettura datane dal diritto vivente (v. Cass., ord., 25
9

giudiziali, imposta, questa, che la controparte, imprenditore

settembre 2007, n. 19892 e 17 luglio 2008, n. 19769; Cass. 30
settembre 2008, n. 24339; Cass. 13 marzo 2013, n. 6286, in
motivazione; v. anche Cass., ord., 19 febbraio 2009, n. 4044 e Cass. 25
febbraio 2009, n. 4556), risolvendosi gli stessi nel mero interpello della
Corte in ordine alla sussistenza o meno della lamentata violazione di

comunque, infondato sotto entrambi i profili prospettati.
Ed invero, con motivazione congrua ed immune dai lamentati vizi
logici e giuridici e senza incorrere, in particolare, nella dedotta
violazione di legge, la Corte di merito ha correttamente confermato la
statuizione delle spese operata dal primo giudice in base al principio
secondo cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere
delle spese processuali, non si fraziona secondo l’esito delle varie fasi
del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza
che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi
soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (v., tra le altre,
Cass. 29 settembre 2011, n. 19880).
Neppure risulta fondata l’ulteriore censura sollevata con il motivo
all’esame, avendo la Corte di merito, con motivazione congrua ed
immune dai lamentati vizi logici e giuridici e senza incorrere, in
particolare, nella dedotta violazione di legge, deciso sul punto
uniformandosi all’orientamento di questa Corte, che va in questa sede
ribadito, in base al quale il ”principio secondo cui tra le spese
processuali, che il soccombente deve al vincitore, rientra anche la
somma dovuta da quest’ultimo al proprio difensore a titolo di IVA,
non subisce deroghe, in sede di provvedimento di condanna alle spese,
per la circostanza che la parte vittoriosa, per la propria qualità
personale, possa portare in detrazione la somma al detto titolo dovuta
al proprio difensore, rilevando per contro tale deducibilità in sede di
10

legge e alla correttezza o meno dell’operato del giudice del merito —

esecuzione, posto che la condanna al pagamento dell’IVA in aggiunta
ad una data somma dovuta al soccombente per rimborso dei diritti e
onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della
effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (Cass. 22 marzo

6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in
favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio
di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.000,00, di cui curo
200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 maggio 2013.

2007, n. 6974;v. anche Cass. l° aprile 2011, n. 7551).

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