Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21714 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. II, 20/10/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA DI PAVIA in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15113 del TRIBUNALE DI MILANO del 17.12.08,

depositata il 18/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dai Prefetto di Pavia avverso sentenza di primo grado di accoglimento dell’opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecimiaria inflitta per emissione di assegni bancari nonostante la revoca dell’autorizzaizione.

Il giudice ha infatti ritenuto tardivo l’appello per essere stato notificato oltre i sessanta giorni (a) dalla notifica integrale della sentenza di primo grado e, comunque, (b) dalla lettura in udienza del suo dispositivo.

2. – Il Prefetto di Pavia ricorre quindi per cassazione per un solo motivo, cui non resiste l’intimato.

3. – Il ricorso sembra inammissibile per due ragioni.

3.1. – La prima ragione è che non risulta (almeno dagli atti regolamentari) depositato l’avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso stesso.

3.2. – La seconda ragione è che la sentenza impugnata è motivata in base a due considerazioni, sopra indicate sub a) e b), integranti ciascuna una autonoma ratio decidendi, e il ricorrente censura solo la prima di esse, non anche la seconda.”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato delle parte ricorrente;

che non sono state presentate conclusioni o memorie;

che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA