Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21714 del 19/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.19/09/2017), n. 21714
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1071/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
CALISTRI DI LAVORINI ROBERTO & C. S.N.C. – C.F. (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante p.t. (cessata in data 27/06/2011),
L.R., L.E., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262-264, presso lo studio
dell’avvocato CATALDO D’ANDRIA, che li rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente all’avvocato MARIANGELA MASTROGREGORI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3051/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 28/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. con riguardo ad avvisi di accertamento per Irpef-Iva-Irap-Add.Reg.Com. dell’anno d’imposta 2006 emessi a carico della società contribuente e dei soci “per trasparenza” ex art. 5 T.U.I.R., l’Agenzia delle entrate impugna la sentenza d’appello per violazione degli articoli: 1) D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39, non essendo necessario il contraddittorio preventivo in accertamenti cd. “a tavolino”; 2) D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e art. 2697 c.c., non potendosi gravare l’amministrazione di oneri probatori ulteriori rispetto all’antieconomicità della gestione imprenditoriale;
2. con istanza dell’11/05/2017 i controricorrenti hanno dichiarato di volersi avvalere della sospensione D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
3. la controversia è definibile ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 (convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), in quanto: è attribuita alla giurisdizione tributaria e ne è parte l’agenzia delle entrate (comma 1); il ricorso è stato notificato entro la data di entrata in vigore del D.L. cit. e alla data di presentazione dell’istanza di sospensione essa non è stata ancora definita con pronuncia definitiva (comma 3); non concerne le risorse e le somme di cui alle lett. a) e b) del comma 4 dell’articolo citato.
PQM
Sospende il giudizio e dispone rinvio della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017