Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21714 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.19/09/2017),  n. 21714

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1071/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CALISTRI DI LAVORINI ROBERTO & C. S.N.C. – C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante p.t. (cessata in data 27/06/2011),

L.R., L.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262-264, presso lo studio

dell’avvocato CATALDO D’ANDRIA, che li rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato MARIANGELA MASTROGREGORI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3051/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con riguardo ad avvisi di accertamento per Irpef-Iva-Irap-Add.Reg.Com. dell’anno d’imposta 2006 emessi a carico della società contribuente e dei soci “per trasparenza” ex art. 5 T.U.I.R., l’Agenzia delle entrate impugna la sentenza d’appello per violazione degli articoli: 1) D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39, non essendo necessario il contraddittorio preventivo in accertamenti cd. “a tavolino”; 2) D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e art. 2697 c.c., non potendosi gravare l’amministrazione di oneri probatori ulteriori rispetto all’antieconomicità della gestione imprenditoriale;

2. con istanza dell’11/05/2017 i controricorrenti hanno dichiarato di volersi avvalere della sospensione D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. la controversia è definibile ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 (convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), in quanto: è attribuita alla giurisdizione tributaria e ne è parte l’agenzia delle entrate (comma 1); il ricorso è stato notificato entro la data di entrata in vigore del D.L. cit. e alla data di presentazione dell’istanza di sospensione essa non è stata ancora definita con pronuncia definitiva (comma 3); non concerne le risorse e le somme di cui alle lett. a) e b) del comma 4 dell’articolo citato.

PQM

 

Sospende il giudizio e dispone rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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