Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21713 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 27/10/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 27/10/2016), n.21713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15899/2011 proposto da:

C.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUIGI SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell’avvocato ULPIANO

MORCAVALLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MARIO SALERNI e CESARE PUCCI, giusta procura notarile in data

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

BANCA CREDITO COOPERATIVO MONTEPULCIANO S.C.A.R.L., C.F (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 142, presso lo

studio dell’avvocato DAMIANO FORTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato EMILIO FESTA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 357/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/03/2011, R.G.N. 332/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato MARIA TERESA VINCENZI per delega ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato EMILIO FESTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23 marzo 2011, la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Montepulciano, rigettava la domanda proposta da C.M. nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Montepulciano avente ad oggetto la condanna della Banca al pagamento delle differenze contributive maturate in suo favore in relazione alla mancata regolarizzazione del periodo semestrale di lavoro che aveva preceduto la formalizzazione del rapporto.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, contrariamente a quanto sancito dal primo giudice, la domanda preclusa per effetto della transazione conclusa tra le parti all’atto della risoluzione del rapporto cui riconosceva carattere novativo.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il C., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Banca.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., artt. 1965 e 2113 c.c., in un a con il vizio di motivazione, deduce come frutto di un’erronea interpretazione la lettura che la Corte territoriale ha accolto dell’atto transattivo concluso tra le parti all’atto della risoluzione del rapporto, attribuendogli carattere novativo e pertanto effetto preclusivo dell’ammissibilità della domanda giudiziale proposta dal ricorrente.

Il motivo risulta infondato per essere la censura basata sulla violazione di quello che il ricorrente definisce il canone ermeneutico prioritario di cui all’art. 1362, comma 1, dato dal significato letterale delle parole, sostanzialmente invocando la regola “in claris non fit interpretatio”.

Sennonchè una tale impostazione contrasta con l’orientamento consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 10.5.2016 n. 9380 e Cass. 15.7.2016, n. 14432) secondo cui l’art. 1362 c.c., impone all’interprete del contratto di ricostruire in primo luogo la volontà delle parti. A questi fini egli deve sì muovere dal testo contrattuale, ma deve anche verificare se questo sia coerente con la causa del contratto, le dichiarate intenzioni delle parti e le altre parti del testo, nè può sottrarsi a tale duplice indagine allegando una pretesa chiarezza del significato letterale del contratto (vedi a riguardo in particolare Cass. n. 10484 del 2004), nè, tanto meno, può limitarsi a prendere in considerazione una sola clausola o parte di essa senza inserirla nel corpo del testo contrattuale. In sostanza è a dirsi che, come segnalato espressamente da Cass. n. 25840 del 2014, l’interpretazione del contratto dal punto di vista logico non è un percorso lineare (partire dal testo e risalire all’intenzione) ma un percorso circolare il quale impone all’interprete di compiere l’esegesi del testo, ricostruire in base ad essa l’intenzione delle parti, verificare se l’ipotesi di “comune intenzione” ricostruita in base al testo sia coerente con le parti restanti del contratto e con la condotta delle parti.

E tale è appunto il processo interpretativo seguito dalla Corte territoriale come evidenzia il richiamo in motivazione di entrambi i criteri contemplati dall’art. 1362 c.c. – testo dell’accordo ed intenzione delle parti – nonchè dell’art. 1363 (interpretazione complessiva delle clausole) ed infine del criterio sussidiario di cui all’art. 1366 c.c. (interpretazione di buona fede) cui la Corte territoriale, nel procedere a tale accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ha ritenuto di fare ricorso ai fini della verifica dell’ipotizzata “comune intenzione”.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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