Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21713 del 26/08/2019

Cassazione civile sez. II, 26/08/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 26/08/2019), n.21713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25751-2015 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POGGIO VERDE

50, presso lo studio dell’avvocato FABIO FERRI, e rappresentato e

difeso dall’avvocato CARMELO D’ALESSANDRA giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL

D’OSSOLA 25, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE LEONTI, e

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI PULVIRENTI giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

e

D.E.;

– intimata –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 908,

depositata il 27/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Catania con la sentenza del 28/3/2011 accoglieva la domanda proposta dal condominio in (OMISSIS) e per l’effetto condannava in solido tra loro, D.G., quale titolare dell’impresa individuale appaltatrice, e D.E., quale direttrice dei lavori, al pagamento della somma di Euro 133.520,63 a titolo di danni derivanti dall’inesatta esecuzione dei lavori di appalto commissionati da parte del condominio per la ristrutturazione del fabbricato condominiale a seguito del sima del 1990.

La Corte d’Appello di Catania con la sentenza n. 908/2015 ha rigettato gli appelli proposti da D.G. e D.E., con la condanna degli appellanti al rimborso delle spese del grado.

Era in primo luogo disatteso il motivo di gravame con il quale si contestava che la decisione del Tribunale non avesse esaminato le eccezioni di prescrizione e decadenza, atteso che la questione era stata esplicitamente disattesa dal giudice di prime cure.

Ad integrazione della scarna motivazione, i giudici di appello rilevavano che alla fattispecie era applicabile la previsione di cui all’art. 1669 c.c., in quanto i vizi riscontrati incidevano gravemente sulla funzionalità della costruzione, pregiudicandone la possibilità della lunga durata cui è destinata, non avendo rilievo la circostanza che l’appalto avesse ad oggetto la ristrutturazione ed il consolidamento dello stabile.

Dall’applicazione dell’art. 1669 c.c. derivava che la denuncia risultava effettuata entro l’anno dalla scoperta dei vizi, in quanto la denuncia, da far coincidere con la domanda di accertamento tecnico preventivo del 16-22/3/2005, era stata avanzata entro l’anno dalla ricezione da parte dell’amministratore della perizia commissionata al geom. M. (14/4/2004), poichè solo in tale momento era stata acquisita una adeguata conoscenza della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla condotta dei convenuti.

In senso contrario non poteva invocarsi la data del 23/12/2003 della detta relazione, rilevando invece la data successiva in cui la stessa era stata effettivamente acquisita da parte dell’amministratore del condominio.

Nè poteva rilevare la missiva del 23/1/2004 con la quale alcuni condomini lamentavano la condizione di inagibilità di alcuni immobili in quanto la conoscenza idonea a far scattare il termine decadenziale è solo quella supportata da nozioni di carattere tecnico.

A seguito della denuncia del 22/3/2005 emergeva che, in vista della prescrizione, la domanda introduttiva del giudizio era stata presentata in data 12/6/2006, ma occorreva tenere conto che con la proposizione dell’ATP il termine de quo era stato interrotto ed era rimasto sospeso fino al momento del deposito dell’ATP, avvenuto in data 7/7/2005, palesandosi quindi tempestiva la successiva notifica dell’atto di citazione.

Infine era del tutto irrilevante la circostanza che il condominio avesse incassato un contributo da parte del Comune di Catania, trattandosi di evento del tutto ininfluente nei rapporti tra committente ed appaltatore.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso D.G. sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso il Condominio in (OMISSIS). D.E. non ha svolto attività difensiva in questa fase.

2. Nelle more del giudizio parte ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, evidenziando che con le controparti aveva concluso atto di transazione recante la data del 26 aprile 2019, con il quale aveva definito amichevolmente la controversia.

Ritiene la Corte che in tal caso debba darsi seguito alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 8980/2018), secondo cui nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.

In conseguenza di ciò, va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.

3. Nulla per le spese atteso che nella transazione le parti hanno inteso regolare anche tale aspetto, dichiarando le spese del presente giudizio tra loro compensate.

4. Ancorchè il ricorso sia stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza – dell’obbligo di versamento, da parte – del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, attesa la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2019

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