Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21713 del 23/09/2013


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 21713 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso 22289-2007 proposto da:
ICV

BAUSSANT

S.P.A.

00302130695

in

persona

dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante
Dott. VITTORIO PRAGA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio
dell’avvocato INTERNULLO ROSARIA, rappresentato e
difeso dagli avvocati SANTANGELO FRANCESCO, GIACONIA
ALBERTO giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
726

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE in persona del
Ministro pro tempore, ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
CATANIA in persona del legale rappresentante pro

1

Data pubblicazione: 23/09/2013

tempore, ASSESSORATO AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIANA in
persona dell’Assessore pro tempore, domiciliati ex
lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO da cui sono difesi

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore On.le
RAFFAELE LOMBARDO, domiciliata ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato SALEMI ANTONIO
giusta delega in atti;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 608/2006 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 18/07/2006, R.G.N.
781/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
inammissibilità per carenza d’interesse sopravvenuta;

2

per legge;

Premesso

l)

Con sentenza del 18 luglio 2007 la Corte di appello di

Catania ha accolto parzialmente gli appelli della Provincia
Regionale di Catania e dell’Accademia di Belle Arti di

11 gennaio 1996 n. 23 (artt. 3 e 8), della lettera della
stessa Provincia del 18 giugno 1996 e del riconoscimento di
debito contenuto nelle note della medesima del 2001, soltanto
dall’ entrata in vigore della succitata legge – primo gennaio
1997 – la Provincia Regionale di Catania era obbligata a
pagare l’ indennità per l’ immobile occupato dalla scadenza
del contratto di locazione – 30 novembre 1991 – al maggio
2002, mentre per il periodo anteriore, specularmente, era
obbligata l’Accademia delle Belle Arti, ed ha conseguentemente
respinto l’ appello incidentale della s.p.a. ICV Baussant per
l’estensione della condanna al Ministero della Pubblica
Istruzione e all’ Assessorato dei Beni Culturali ed
Ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione Sicilia,
subentrato al Ministero nell’ onere dell’ erogazione dei fondi
all’ Accademia, ma non perciò parti del rapporto;
2) la s.p.a. ICV Baussant ha impugnato per cassazione questa
sentenza notificando il ricorso alla Provincia regionale di
Catania presso l’ Avvocatura provinciale, e al Ministero della
Pubblica Istruzione, all’Accademia di Belle Arti di Catania,
all’ Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e alla P.I.
3

Catania, statuendo che, per effetto della sopravvenuta legge

della Regione Sicilia di Catania presso l’ Avvocatura
distrettuale dello Stato, costituitasi in appello in
rappresentanza e difesa di dette ultime parti;
3)

hanno resistito la Provincia Regionale di Catania,

costituendosi con l’ Avvocatura Provinciale e il Ministero
I

ed Ambientali e della P.I. della Regione Sicilia, Accademia di
Belle Arti di Catania costituendosi tramite l’ Avvocatura
Generale dello Stato (d.lgs. 2 marzo 1948, n. 142 e per legge
2 marzo 1963, n. 262), eccependo la nullità del ricorso
perché notificato presso l’ Avvocatura distrettuale dello
Stato e non già presso l’ Avvocatura Generale, ancorché sanato
ex tunc dalla costituzione di dette parti, e la conseguente
ammissibilità del controricorso oltre il termine di cui all’
art. 370 cod. proc. civ., rilevando il passaggio in giudicato
della sentenza in relazione alla dichiarata carenza di
legittimazione passiva del Ministero della Pubblica istruzione
e dell’ Assessorato ai beni Culturali ed Ambientali e della
Pubblica istruzione della Regione Sicilia, sì che agli stessi
. la notifica è da intendersi come mera litis denuntiatio, e,
nel merito, denunciando l’ erroneità della sentenza impugnata
per aver escluso la responsabilità della Provincia Regionale
di Catania per il periodo anteriore al primo maggio 1997;
4) con atto del 18 luglio 2006, notificato rispettivamente il
7 luglio 2011 all’ Avvocatura provinciale e il 15 luglio 2011
all’ Avvocatura Generale dello Stato, depositato il 20 marzo
4

della Pubblica Istruzione, l’ Assessorato dei Beni Culturali

2013, la società a.s. Agricola Baussant di Edoardo Maria Corvi
Mora, subentrata alla ICV Baussant s.p.a., ha rinunciato al
ricorso per cassazione e la rinuncia è stata accettata;
pertanto, visto l’art. 391 cod. proc. civ., come sostituito
dall’art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, va dichiarata

provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma il 26 marzo 2013.

l’ estinzione del giudizio tra le parti e non si deve

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