Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21713 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. II, 20/10/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato MAURIELLO

GIACOMO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MELLUSO

SIMONA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso

l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dagli avvocati

CECCARELLI AMERICO e ROSSI DOMENICO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21169/2008 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 27/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – La sig.ra G.S. propose opposizione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e segg. a cartella di pagamento relativa a sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada. Dedusse l’omessa notifica del verbale su cui la cartella era basata.

Il Giudice di pace dichiarò inammissibile l’opposizione in quanto tardiva e il Tribunale di Roma, adito in grado di appello, escluse la tardività, ma respinse comunque l’opposizione. Pur dichiarando, infatti, nulla l’avvenuta notifica del verbale, ritenne comunque dirimente la circostanza che il verbale stesso non era stato censurato quanto al merito dell’accertamento in esso contenuto.

2. – La sig.ra G. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui il Comune di Roma ha resistito con controricorso.

3. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene che, una volta accertata la nullità della notifica del verbale, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l’opposizione essendosi l’obbligazione sanzionatoria estinta per decadenza a causa dell’omessa contestazione entro il termine di cui all’art. 201 C.d.S..

3.1. – Il motivo è fondato.

Qualora, infatti, nei termini di legge sia omessa la notificazione del verbale di accertamento o quella eseguita sia nulla (il che, dal punto di vista degli effetti, è lo stesso), l’obbligazione sanzionatoria si estingue (art. 201 C.d.S., comma 5). Non era dunque necessario che l’opponente deducesse altro per ottenere l’accoglimento dell’opposizione.

Nè vale al controricorrente richiamare la distinzione, evidenziata dalla giurisprudenza di questa Corte, fra i diversi rimedi che l’ordinamento pone a disposizione del destinatario di una cartella di pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie (opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 e segg. opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.), per trame conferma della necessità che l’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981 – nella specie esperita dalla sig.ra G. contenga censure “recuperatorie” della tutela esperibile avverso l’atto sanzionatorio sottostante. Una censura di tal fatta, invero, è integrata anche dalla deduzione dell’estinzione dell’obbligazione sanzionatoria per decadenza dell’amministrazione.

4. – Il secondo motivo di ricorso, con il quale la medesima questione, in sostanza, viene riproposta sotto il profilo del vizio di motivazione, resta assorbito.”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni o memorie;

che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, con l’accoglimento dell’opposizione e l’annullamento della cartella impugnata;

che le spese dell’intero giudizio, sia di merito che di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione ed annulla la cartella di pagamento opposta; condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 350,00, di cui 300,00 per diritti e onorari, quanto al giudizio di primo grado, Euro 500,00, di cui 400,00 per diritti e onorari, quanto al giudizio di appello, ed Euro 600,00, di cui 400,00 per onorari, quanto al giudizio di legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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