Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21713 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 12/06/2017, dep.19/09/2017),  n. 21713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14493/2016 proposto da:

J.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROSA EMANUELA LO FARO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO E PREFETTURA, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

DI CATANIA, in persona del Prefetto pro tempore elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento n. 1735/16 del GIUDICE DI PACE di CATANIA,

depositato il 02/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Il cittadino gambiano J.K. ricorre per la cassazione dell’ordinanza depositata il 2 maggio 2016 con cui il Giudice di Pace di Catania ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato Cat. A11/2015 Imm Esp.34 notificatogli in data 21 luglio 2015 dal Prefetto di Catania. L’intimato Ministero dell’Interno – Questura di Catania non ha svolto difese.

Considerate che:

Il primo motivo di ricorso lamenta “Art. 360 c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Inespellibilità di fatto e violazione della L. n. 161 del 2014”.

Il secondo motivo lamenta un vizio di motivazione connesso all’omessa considerazione del proprio stato plico-fisico che avrebbe dimostrato l’oggettiva impossibilità del rimpatrio volontario e la conseguente inerzia dell’Amministrazione nel procedere a quello forzoso.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il primo motivo di ricorso è infondato atteso che la disciplina dell’esecuzione dell’espulsione contenuta nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, non prevede affatto, come opinato nella censura, un limite massimo di due espulsioni comminabili nei confronti di un medesimo soggetto, ma ha riguardo alle concrete modalità di esecuzione della misura espulsiva, prevedendo ipotesi di sanzioni amministrative per l’ipotesi di mancata ottemperanza all’ordine di allontanamento che, con ogni evidenza, è fattispecie diversa e distinta dal pregiudiziale provvedimento di espulsione; ne deriva che ove lo straniero non ottemperi a un ordine di espulsione, oltre a legittimare ove del caso la comminatoria delle sanzioni amministrative previste dall’art. 14 del decreto citato, perpetua la sua condizione di illegalmente permanente sul territorio dello Stato, così da legittimare la reiterazione del provvedimento espulsivo; peraltro va ulteriormente evidenziato che le diverse espulsioni risultano comminate in conseguenza dell’uso da parte del ricorrente di vari alias, utilizzati in conseguenza di vari provvedimenti di privazione della libertà subiti in conseguenza del compimento di svariati reati sul territorio nazionale.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto ipotizza l’accertamento dell’impossibilità di mezzi necessari al rimpatrio e uno stato di malattia del ricorrente che non risultano minimamente citati nell’ordinanza impugnata, nè nella censura si indica quando e dove nel corso del provvedimento tali circostanze sarebbero state dedotte e documentate. Ritiene il collegio la sussistenza dei presupposti di legge per la compensazione delle spese.

Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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