Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21713 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 08/10/2020), n.21713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23491/2016 R.G., proposto da:

la “Spazio Aperto Servizi Soc. Coop. Sociale Onlus”, con sede in

Milano, in persona del presidente del consiglio di amministrazione

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Ennio Ercoli, con

studio in Lodi, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in

calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Milano I’8 marzo 2016 n. 1260/28/2016, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 17

marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-quinquies, convertito, con

modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27) del 30 giugno 2020

dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La “Spazio Aperto Servizi Soc. Coop. Sociale Onlus” ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano l’8 marzo 2016 n. 1260/28/2016, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per l’omesso pagamento dell’imposta principale di registro nella misura complessiva di Euro 37.956,00 in relazione ad una sentenza civile, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 18 giugno 2014 n. 5867/03/2014, con condanna alla rifusione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che la sentenza civile fosse conosciuta dalla contribuente per esserle stata notificata e che la condanna dell’assicuratore dovesse essere soggetta ad imposta di registro al pari della condanna del responsabile civile. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la sentenza civile soggetta a tassazione non dovesse essere allegata all’avviso di liquidazione e fosse stata conosciuta in via preventiva dalla contribuente mediante la relativa notificazione ai fini civili.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’imposta di registro dovesse essere liquidata sia sulla condanna (principale) del responsabile civile che sulla condanna (accessoria) dell’assicuratore.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, e dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la duplice condanna dell’obbligato principale e del garante giustificasse la duplicazione dell’imposta di registro, nonostante l’unicità del titolo debitorio.

RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo è infondato.

1.1 A sostegno dell’obbligo gravante sull’amministrazione finanziaria di allegare all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro la copia della sentenza civile soggetta a registrazione, la ricorrente invoca la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1 (c.d. “Statuto del contribuente”), a tenore del quale: “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte (Cass., Sez. 5, 25 luglio 2012, n. 13110; Cass., Sez. 5, 20 febbraio 2019, n. 4176; Cass., Sez. 5, 19 novembre 2019, n. 29968), l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento, o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notifica. In particolare, deve ritenersi che la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisca esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, al fine di consentirgli il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove in mancanza egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa (Cass., Sez. 5″, 4 luglio 2014, n. 15327; Cass., Sez. 5″, 11 maggio 2017, n. 11623; Cass., Sez. 5″, 19 novembre 2019, n. 29968).

1.2 Del resto, questa esegesi è coerente con il disposto della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1, secondo cui i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al “principio della collaborazione e della buona fede”.

Invero, l’obbligo per l’amministrazione finanziaria di comunicare, in allegato all’avviso di liquidazione, un atto già noto al contribuente integrerebbe un adempimento superfluo ed ultroneo, che, da un lato, determinerebbe un eccessivo aggravamento degli oneri connessi all’esercizio della potestà impositiva e, dall’altro, non varrebbe a fornire elementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa nei confronti della pretesa tributaria.

Allo stesso modo in cui, ex adverso, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 4, non possono essere richiesti al contribuente, anche ove l’onere probatorio sia a carico dello stesso, documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria (Cass., Sez. 5, 10 giugno 2015, n. 12015; Cass., Sez. 6, 31 maggio 2018, n. 13822).

1.3 Aggiungasi, per quanto possa apparire paradossale, che la mera allegazione della sentenza civile può essere talora insufficiente ad integrare il contenuto dell’avviso di liquidazione, come nel caso in cui l’elevato grado di complessità delle statuizioni giudiziali non assicuri un’agevole comprensione in ordine alle modalità di individuazione della base imponibile ed ai criteri di calcolo dell’imposta.

1.4 Dunque, in ossequio ai canoni generali della collaborazione e della buona fede, l’amministrazione finanziaria deve considerarsi esonerata dall’obbligo di allegazione L. 27 luglio 2000, n. 212 ex art. 7, comma 1, con riguardo agli atti presupposti (negoziali, amministrativi o giudiziali) di cui il contribuente abbia avuto conoscenza, sia stato destinatario ovvero sia stato parte (anche a mezzo di rappresentante legale o volontario), trattandosi di incombenza ridondante rispetto alla finalità di garantire un’informazione adeguata e commisurata ad un efficace esercizio del diritto di difesa in ordine all’incidenza degli atti impositivi.

Invero, l’omissione o l’assolvimento dell’allegazione, rispettivamente, nulla toglie e nulla aggiunge alle cognizioni del contribuente sui presupposti fattuali e sulle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione finanziaria.

1.5 Nella specie, è pacifico che la ricorrente sia stata parte convenuta nel processo definito con la sentenza civile soggetta ad imposta di registro, per cui si deve fondatamente e ragionevolmente presumere che essa abbia avuto piena ed integrale conoscenza della portata e del tenore delle statuizioni adottate all’esito della controversia. Tanto si può evincere anche dalla stessa articolazione del secondo motivo del ricorso per cassazione, che postula l’integrale consapevolezza del contenuto del titolo giudiziale.

1.6 Peraltro, tale interpretazione è in sintonia con il testo del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis, seconda parte (quale introdotto dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 4, comma 1), secondo il quale, in relazione al contenuto dell’avviso di rettifica e di liquidazione per l’imposta di registro su atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”.

1.7 Peraltro, il mero riferimento al numero ed alla data della sentenza civile nell’avviso di liquidazione rappresentano indicazioni sufficienti, in relazione all’articolazione del dispositivo nel duplice capo di condanna al pagamento a diverso titolo della medesima somma di denaro (per capitale ed accessori), per assicurare al contribuente l’agevole intelligibilità dei valori imponibili, delle aliquote applicate e dell’imposta liquidata.

2. Parimenti, il secondo motivo è infondato, comportando l’assorbimento del terzo motivo.

2.1 Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 21, stabilisce che, se un atto non contiene più disposizioni che non derivano necessariamente – per la loro intrinseca natura – le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come fosse un atto distinto.

Ebbene, ancorchè l’evento storico – materiale che ha originato le domande proposte nella stessa causa e le correlate condanne sia il medesimo diversi sono i rapporti giuridici che sottendono quelle azioni e quindi il fondamento delle statuizioni che le hanno accolte. I capi del provvedimento giurisdizionale non derivano per loro natura intrinseca gli uni dagli altri, come si verificherebbe in ipotesi di condanna emessa contro più soggetti solidalmente obbligati al risarcimento del danno. Al contrario, nella fattispecie ognuno dei destinatari subisce la condanna per titolo proprio. Nell’un caso trattasi di azione diretta, nell’altro caso di azione di rivalsa. Non esiste, perciò, tra la causa principale e la causa dipendente un rapporto di stretta derivazione giuridica tale da consentire la propagazione degli effetti della pronunzia emessa nella prima nell’ambito dell’altra (contesto questo proprio del litisconsorzio necessario), perchè tra azione di condanna ed azione di rivalsa verso il terzo chiamato esiste solo una sequenza processuale, ancorchè consequenziale, che lascia immutate le rispettive posizioni confluite in unico procedimento per ragioni di economia processuale e di riequilibrio degli interessi lesi. Del resto, in ogni caso di litisconsorzio facoltativo, quale quello in oggetto, pur nell’identità delle questioni, permane l’autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi, con la conseguenza che esse, per loro natura scindibili, restano distinte ed autonomamente tassabili. L’imposta non colpisce, infatti, la sentenza in quanto tale, ma il rapporto od i rapporti in essa racchiusi (Cass., Sez. 5, 17 marzo 2008, n. 7113).

Criterio questo già applicato in analoga fattispecie, laddove è stato precisato che al fine di ritenere necessariamente connesse e derivanti l’una dall’altra più statuizioni contenute in uno stesso provvedimento giudiziario, ciò che occorre, in virtù del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 21, comma 2 (norma eccezionale e di stretta interpretazione), è che non si possa concepire l’esistenza dell’una senza prescindere dall’altra, configurandosi una connessione oggettiva per volontà della legge o per l’intrinseca natura delle diverse statuizioni. Non rileva, invece, l’esistenza di una mera connessione soggettiva per volontà delle parti o di natura occasionale rimanendo in tal caso le disposizioni soggette separatamente ad imposta (ai sensi della regola generale recata dal citato D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 21, comma 1), come se ciascuna fosse un atto distinto (Cass., Sez. 5, 7 giugno 2004, n. 10789).

Per cui, l’eterogeneità delle fonti obbligatorie, al di là della comunanza del titolo giudiziale che contiene le distinte statuizioni di condanna, esclude a monte che si possa configurare una duplicazione di tassazione in relazione allo stesso presupposto impositivo.

Difatti, l’esigenza di tenere distinte, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, le varie statuizioni della medesima sentenza – in quanto riferibili a distinti rapporti giuridici, in via originaria e successiva – risiede peraltro nella stessa logica interna dello specifico presupposto impositivo, come descritto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 1 e 7, che deve essere individuato, non nell’atto considerato in sè, quale mero documento, ma nell’atto giuridico avente contenuto economico, in quanto considerato nella sua idoneità a produrre ricchezza e, dunque, sintomo di capacità contributiva.

3. La Commissione Tributaria Regionale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati, affermando, da un lato, che la ricorrente aveva comunque avuto pregressa conoscenza (o, comunque, conoscibilità) dell’atto giudiziario oggetto di registrazione mediante la relativa notificazione su iniziativa della controparte nel processo civile (sulla base della prova della consegna all’ufficiale giudiziario); dall’altro lato, che l’autonomia dei titoli fondanti i separati capi di condanna al risarcimento del danno extracontrattuale (la legge) ed alla manleva (il contratto di assicurazione) ne escludeva la derivazione dalla medesima causa debendi ai fini della liquidazione unitaria dell’imposta di registro.

4. Pertanto, stante l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella misura complessiva di Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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