Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21713 del 06/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 06/09/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 06/09/2018), n.21713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20712-2016 proposto da:

CODICE CENTRO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 123,

presso lo studio dell’avvocato MARCO IOZZIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LORENZO DI BACCO, giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. MORDINI

14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE SALVAGO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4111/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/07/2016 r.g.n. 556/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LORENZO DI BACCO;

udito l’Avvocato GABRIELE SALVAGO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 4111/2016, depositata il 15 luglio 2016, la Corte di appello di Roma respingeva il reclamo della società Codice Centro S.r.l. e confermava la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Roma, pronunciando in sede di opposizione, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato a P.M. per essere il dipendente, in data 4 luglio 2014, mentre era in servizio presso la portineria della committente ENEL, venuto a diverbio con un collega, nel corso del quale gli si addebitava di avere rivolto minacce e gravissime ingiurie personali.

2. La Corte osservava come il diverbio fosse stato originato da alcune frasi offensive del collega, rimanendo peraltro tale e senza tradursi nelle “rilevanti minacce e gravissime offese” di cui alla contestazione disciplinare; osservava, d’altra parte, come la società non avesse neppure precisato le parole esatte pronunciate nel corso dell’alterco, e ciò sia nella lettera di contestazione come in quella di licenziamento, nè fornito alcun riscontro al venir meno del rapporto fiduciario tra la stessa e la committente dell’appalto di servizi.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la Codice Centro S.r.l. con unico motivo, assistito da memoria.

4. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116,244 e 253 c.p.c., degli artt. 2104, 2106 e 2119 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5 nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 55 CCNL applicato al rapporto: lamenta, in sostanza, che la Corte territoriale sia incorsa, con la sentenza impugnata, in un’errata valutazione delle prove e comunque in una motivazione del tutto inadeguata a sostegno delle sue conclusioni in ordine alla non proporzionalità tra condotta e licenziamento e agli effetti derivanti dalla sua ritenuta illegittimità.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Esso, infatti, non risulta conforme al principio, per il quale il ricorso per cassazione, oltre a richiedere, per ogni motivo, la rubrica di esso, con la puntuale indicazione delle ragioni per le quali il motivo stesso (tra quelli previsti dall’art. 360 c.p.c.) è dedotto, “esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza” (Cass. n. 18421/2009);

4. E’ stato di conseguenza ripetutamente affermato che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 635/2015).

5. Si deve inoltre osservare che il ricorso, là dove si risolve, sul piano sostanziale, e al di là della rubrica, in critiche di tipo motivazionale (sotto il profilo della completezza e della coerenza logica del percorso argomentativo seguito), risulta egualmente inammissibile: (a) sia, innanzitutto, per l’operare della preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c. (c.d. “doppia conforme”), a fronte di giudizio di secondo grado introdotto con ricorso depositato in data successiva all’entrata in vigore della norma, senza che la ricorrente, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo, abbia indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto del reclamo, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014); (b) sia per difetto di conformità al modello legale del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte nel 2012 e delle precisazioni rese da questa Corte a Sezioni Unite (con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014) circa le condizioni di deduzione del vizio e il perimetro applicativo della riforma.

6. In realtà, con il motivo proposto la ricorrente diserta ripetutamente anche il terreno motivazionale per sollecitare una rilettura e una nuova valutazione del materiale di prova difforme da quella della sentenza impugnata (cfr. ricorso, in particolare alle pp. 19, 21, 22, 23) e cioè un accertamento di fatto che è palesemente estraneo ai compiti assegnati dall’ordinamento alla Corte di legittimità ed è, invece, prerogativa esclusiva del giudice di merito.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

8. Di esse va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avv. Gabriele Salvago, come da sua dichiarazione e richiesta.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge, somma di cui dispone la distrazione in favore dell’avv. G. Salvago.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

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