Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21712 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 27/10/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 27/10/2016), n.21712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20298/2011 proposto da:

P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CASELLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO AIELLO, giusta memoria

di costituzione e procura speciale notarile in atti;

– ricorrente –

contro

INTEREFOP – CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO LIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

NICOLA ALFANO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 371/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 12/07/2010 R.G.N. 265/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato AIELLO MASSIMO;

udito l’Avvocato LIO SERGIO per delega Avvocato ALFANO NICOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 22/9/2016 la Corte d’appello di Catania confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto la domanda avanzata da P.C. nei confronti di Interepof, diretta alla declaratoria del proprio diritto ad essere inquadrata nel livello professionale 8^ del CCNL formazione professionale 1998/2003, con decorrenza dal 1/4/2004, e alla condanna dell’ente al pagamento delle relative differenze retributive, oltre al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale. La ricorrente aveva esposto di aver conseguito, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, a seguito di positivo esito di procedura di riqualificazione, la qualifica di “responsabile della valutazione dei processi formativi” ai sensi del precedente CCNL 1994/1997 e l’inquadramento nel livello professionale 6^ B; che il successivo CCNL di categoria 1998/2003, entrato in vigore il 1 aprile 2004, aveva disposto, al comma 11, lett. C) dell’art. 29, che “il personale inquadrato nella fascia retributiva B del livello 6^ del precedente CCNL 94/97 è inquadrato nel livello 8^ del nuovo CCNL con riconoscimento del relativo trattamento retributivo”; che, tuttavia, l’ente non solo non aveva dato attuazione all’impegno negoziale, ma aveva apportato una modifica peggiorativa del suddetto livello professionale, inquadrandola, a partire dal 1/1/2004 nella fascia 6^ del CCNL, in violazione delle richiamate disposizioni e dell’art. 2103 c.c..

2. Rilevava la Corte territoriale che in un primo momento era stato attribuito erroneamente l’inquadramento della Pandolfo nel livello VI B con decorrenza dal 1 gennaio 2003 in forza di CCNL all’epoca non più in vigore, attesa l’avvenuta sottoscrizione in data 25 ottobre 2002 di nuovo CCNL; che il nuovo CCNL non prevedeva più la distinzione tra livello 6^ A e B, sicchè l’attribuzione del livello 6^ B era evidente frutto di errore, cui l’ente aveva posto rimedio nel gennaio 2004; che la qualifica di “responsabile della valutazione dei processi formativi” non poteva ritenersi equivalente a quella di valutatore che la ricorrente ricopriva all’epoca della vigenza del precedente contratto; che la stessa non era in possesso dei requisiti di accesso al relativo livello.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la P. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’Ente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 29, lett. C) comma 11 del CCNL Formazione Professionale 1998/03. Rileva che in forza della richiamata disposizione collettiva tutti i dipendenti inquadrati nel livello VI B, inclusa la ricorrente, avrebbero dovuto essere inquadrati nel livello retributivo 8^, sicchè l’ente avrebbe dovuto riconoscere il suddetto livello. Osserva che la norma contrattuale (inserita all’interno del titolo 4^ del CCNL, intestato “Trattamento economico” e alla lettera C – livelli retributivi), inerisce alla posizione economica, e non giuridica dei predetti dipendenti, senza nessuna influenza sui profili professionali e sugli inquadramenti del nuovo personale assunto, sicchè risulta fuorviante agganciare la relativa applicazione al profilo delle mansioni; di conseguenza le argomentazioni utilizzate dalla Corte tendono a fornire un’interpretazione estensiva del dato contrattuale, quest’ultimo attinente esclusivamente all’allineamento retributivo. Rileva, inoltre, che ciò che assume rilevanza non è il momento della sottoscrizione, ma quello dell’entrata in vigore del contratto. Osserva, altresì, che anche a voler considerare la data di sottoscrizione del contratto, 25 ottobre 2002, in ogni caso la P. a quella data avrebbe avuto diritto di accedere al livello 8^, atteso che aveva conseguito la qualifica di valutatore processi formativi già dal febbraio del 2002 e il suo inquadramento nel livello 6^ B soltanto dal 1/1/2003 doveva ascriversi alla condotta omissiva dell’ente, senza che da essa potessero derivare conseguenze negative a suo carico.

2. Premessa l’ininfluenza delle considerazioni, nuove perchè la questione cui attengono non emerge dalla sentenza impugnata, circa l’esclusiva rilevanza del mero livello retributivo, deve evidenziarsi l’infondatezza della censura alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con decisione n. 11325 del 2005 (“I contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell’autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l’opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo – secondo la disposizione dell’art. 2074 c.c., ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall’art. 39 Cost.; conseguentemente, le clausole di contenuto retributivo non hanno efficacia vincolante diretta per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, anche se, sul piano del rapporto individuale di lavoro, opera la tutela assicurata dall’art. 36 Cost., in relazione alla quale può prospettarsi una lesione derivante da una riduzione del trattamento economico rispetto al livello retributivo già goduto”). Nè l’atto di recepimento può essere assunto quale pretesto per ritenere rinviata la validità di un CCNL già siglato dalle parti, tanto più che nel precedente contratto 1994/1997, avente durata quadriennale, era espressamente previsto che esso sarebbe rimasto in vigore fino alla stipulazione del nuovo, avvenuta il 25/10/2002. E’ da rilevare, inoltre, che il diritto al passaggio di livello non può discendere dal semplice conseguimento dell’attestato inerente alla qualifica di “valutatore processi formativi”, come la ricorrente pretenderebbe, non essendo in discussione che essa non abbia mai svolto le mansioni di responsabile valutazione processi formativi (tale ultima circostanza è affermata in sentenza e non è oggetto di censura da parte ricevente).

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce omessa e insufficiente motivazione circa la riconducibilità della figura di valutatore a quella di responsabile della valutazione dei processi formativi. Rileva che la Corte ha ritenuto non sussistere corrispondenza tra la qualifica di valutatore e quella di responsabile valutazione processi formativi, che nella vigenza del CCNL 1994/1997 dava diritto all’accesso al livello 6^ B, sicchè ha considerato erroneo l’inquadramento della dipendente nel livello professionale 6^ B di detto contratto collettivo operato dall’Interefop. Rileva a tal proposito che nel predetto contratto non sussiste alcuna distinzione tra le mansioni di valutatore e quelle di responsabile valutazione processi formativi, esistendo solo quest’ultimo profilo professionale. Evidenzia che ai sensi della contrattazione regionale è stato chiarito che la figura del valutatore è assimilabile a quella di responsabile valutazione processi formativi.

4. Anche il secondo motivo è infondato. Sul punto relativo alla differenziazione tra le due figure richiamate è sufficiente constatare che il CCNL 98/2003 ha previsto espressamente per il valutatore l’inquadramento nel VI livello e per il responsabile della valutazione processi formativi l’inquadramento nell’8^ livello delle nuove declaratorie professionali. Nessuna rilevanza possono assumere, inoltre, le argomentazioni attinenti alla bozza di contrattazione regionale, in difetto della produzione integrale del documento, del quale, in contrasto con il dettato di cui all’art. 369 c.p.c., n. 4, è stata riportata in ricorso solo una parte.

5. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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