Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21712 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. II, 20/10/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.C. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso l’UFFICIO DE ANGELIS, rappresentato e

difeso dall’avvocato RUSSO ANTONINO, giusta mandato difensivo in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4873/2008 del TRIBUNALE di PALERMO del

24.5.08, depositata il 22/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Con la sentenza impugnata è stato respinto l’appello dell’attuale ricorrente avverso la sentenza di primo grado, che aveva a sua volta respinto l’opposizione del medesimo a decreto ingiuntivo di pagamento di oneri condominiali.

I due motivi di ricorso, con cui si deduce violazione di norme di diritto, si concludono con la formulazione di quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 1 del tutto inidonei, in quanto consistenti in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata (cfr. Cass. 19892/2007).

Il ricorso è pertanto inammissibile…”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente;

che non sono state presentate conclusioni o memorie;

che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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