Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21712 del 20/10/2011
Cassazione civile sez. II, 20/10/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21712
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.C. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso l’UFFICIO DE ANGELIS, rappresentato e
difeso dall’avvocato RUSSO ANTONINO, giusta mandato difensivo in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 4873/2008 del TRIBUNALE di PALERMO del
24.5.08, depositata il 22/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA
ZENO che nulla osserva.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Con la sentenza impugnata è stato respinto l’appello dell’attuale ricorrente avverso la sentenza di primo grado, che aveva a sua volta respinto l’opposizione del medesimo a decreto ingiuntivo di pagamento di oneri condominiali.
I due motivi di ricorso, con cui si deduce violazione di norme di diritto, si concludono con la formulazione di quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 1 del tutto inidonei, in quanto consistenti in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata (cfr. Cass. 19892/2007).
Il ricorso è pertanto inammissibile…”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente;
che non sono state presentate conclusioni o memorie;
che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011