Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21712 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 12/06/2017, dep.19/09/2017),  n. 21712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14276/2016 proposto da:

X.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – QUESTURA DI PERUGIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 3581/15 del GIUDICE DI PACE di PERUGIA,

depositata il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Il cittadino albanese X.B. ricorre per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di Pace di Perugia depositata il 15 dicembre 2015 con cui è stata rigettata l’opposizione da lui proposta avverso il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato Cat. A11Imm/174/15 notificatogli in data 21 luglio 2015 dal Prefetto di Perugia.

L’intimato Ministero dell’Interno – Questura di Perugia non ha svolto difese.

Considerato che:

Il primo motivo di ricorso lamenta “Violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla direttiva 2008/115/CE quanto alla mancata traduzione del decreto di convalida, alla motivazione apparente, perplessa e incomprensibile ovvero carente della ordinanza di convalida quanto alle garanzie previste per l’espulsione immediata e circa l’attuale pericolosità, la durata e il tipo della misura, la necessità e urgenza del provvedere all’espulsione immediata di residente di lungo periodo con intero nucleo familiare in Italia e in (OMISSIS). Nonchè dalla L. n. 242/199, art. 7, circa la mancata comunicazione del provvedimento di espulsione”.

Il secondo motivo di ricorso lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto alla motivazione omessa, apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della adeguata difesa in occasione della convalida dell’espulsione. Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla violazione dell’art. 5 bis TU immigrazione, artt. 3,24,111 Cost.. 6.1-13 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 47-48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, quanto al diritto di difesa nel procedimento di convalida”.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

I due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.

In relazione alla lamentata mancata traduzione nella lingua del paese di origine del ricorrente, l’inammissibilità deriva dalla circostanza che l’ordinanza impugnata afferma testualmente che “il provvedimento in oggetto risulta tradotto nella lingua albanese”, il motivo contesta tale circostanza deducendo il contrario; ma una fattispecie di tal fatta potrebbe legittimare la diversa impugnazione per revocazione, ove dedotto e provato un errore di percezione rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., ma non può essere sindacato in questa sede di legittimità.

In relazione alla lamentata violazione del diritto di difesa, parimenti l’ordinanza da atto della nomina di un difensore di ufficio non essendo quello di fiducia stato contattato nonostante un tentativo telefonico; anche tale affermazione non può essere sindacata in questa sede.

In relazione al merito della contestazione, va rilevato che il ricorso lamenta la mancata considerazione delle esigenze di conservazione dell’unità del nucleo familiare, ma non contesta l’autonoma ratio decidendi fondata sulla accertata pericolosità sociale del ricorrente, sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale in quanto raggiunto da numerosi precedenti di polizia e per questo destinatario di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, come tale autonomamente legittimante il provvedimento impugnato (Cass. n. 18553 del 02/09/2014; Cass. n. 19337 del 29/09/2016).

Nulla per le spese.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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