Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21711 del 28/08/2019

Cassazione civile sez. III, 28/08/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 28/08/2019), n.21771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3716/2018 proposto da:

R.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FAUSTO ANTONUCCI;

– ricorrente –

contro

M.A.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1317/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 07/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

M.A.B. convenne in giudizio, avanti al Tribunale di Pescara, Sez. Dist. di San Valentino in Abruzzo Citeriore, R.A., per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita di un’autovettura (stipulato verbalmente nel marzo 2002, al prezzo di 9.123,00 Euro) a seguito di divergenze insorte fra le parti in ordine al pagamento del riscatto alla società di leasing; in subordine, chiese la restituzione della somma pagata, ai sensi dell’art. 2033 c.c.;

il convenuto eccepì l’incompetenza territoriale del giudice adito, contestò – nel merito – la domanda avversaria e richiese, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni;

il Tribunale, respinta l’eccezione di incompetenza, ritenne che, in difetto di chiarezza sul contenuto degli accordi intercorsi fra le parti, la dazione della somma di 9.123,00 Euro – confermata all’esito dell’istruttoria – non fosse giustificata e accolse la domanda di ripetizione della somma ex art. 2033 c.c.;

provvedendo sul gravame del R., la Corte di Appello di L’Aquila ha ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza reiterata dall’appellante, ha affermato il difetto di specificità di uno dei motivi di appello, ha rigettato le eccezioni di nullità della sentenza e, nel merito, ha ritenuto provato che la dazione della somma da parte del M. era avvenuta in vista della compravendita della vettura che non era stata poi conclusa e per altro verso, che la domanda di risarcimento danni avanzata dal R. non era risultata provata; ha pertanto rigettato il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado;

ha proposto ricorso per cassazione R.A., affidandosi a quattro motivi; l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo denuncia la “violazione delle norme sulla competenza ex art. 360 c.p.c., n. 2”, contestando la competenza territoriale del Tribunale di Pescara, Sez. Dist. di San Valentino in Abruzzo Citeriore e affermando quella del Tribunale di Arezzo (già Sez. Dist. di Montevarchi);

il motivo è infondato in quanto – a tacer d’altro – non risulta adeguatamente censurato l’assunto della Corte secondo cui la circostanza della stipulazione del contratto verbale di compravendita in Monoppello non era stata specificamente contestata dal R., risultando pertanto radicata la competenza del Tribunale di Pescara in base al forum contractus;

il secondo motivo deduce la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 – indebito oggettivo manifestamente insussistente; e manifesta degli artt. 99,100,101,112,113,115 e 116 c.p.c. e art. 2033 c.c.” nonchè dell’art. 38 c.p.c.;

il terzo motivo denuncia la “nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4 (…) in relazione all’eccezione di incompetenza per territorio”;

col quarto motivo, viene dedotto l'”omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5″;

i motivi dal secondo al quarto – che possono essere esaminati congiuntamente – sono volti (oltrechè a ribadire l’eccezione di incompetenza) a sostenere l’assunto che l’auto era stata effettivamente ceduta al M. e che il R. aveva legittimamente ricevuto il pagamento del prezzo e – altresì – che, successivamente, l’acquirente si era rifiutato di riscattare l’autovettura dalla società di leasing costringendo il R. (rimasto intestatario della locazione) a provvedere al riscatto, non avendo più la disponibilità dell’auto da restituire alla concedente;

con tali motivi, il ricorrente contesta dunque l’affermazione della Corte circa la mancata conclusione del contratto di compravendita (da cui la sentenza impugnata ha fatto conseguire il difetto del titolo legittimante il pagamento della somma) sulla base di una diversa lettura fattuale della vicenda che involge apprezzamenti di merito non sindacabili da questa Corte; nè l’accertamento del Giudice di appello risulta idoneamente censurato in relazione al dedotto vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè – col quarto motivo – il ricorrente non ha individuato specifici fatti decisivi di cui sarebbe stato omesso l’esame, ma ha riproposto l’intera vicenda sostanziale e processuale, sollecitandone una nuova e opposta lettura di merito in sede di legittimità;

in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato, non deve provvedersi sulle spese di lite;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2019

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