Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21711 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. II, 20/10/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DARDANELLI 21, presso lo studio dell’avvocato VAGLIO MAURO,

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato BARONI MASSIMO, giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 46719/2008 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 24.10.08;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – Con atto di citazione notificato il 25 settembre 2007 la sig.ra G.F. propose opposizione alla cartella di pagamento di sanzioni amministrative basata su verbale di accertamento di violazione del codice della strada.

Nel contraddittorio con il Comune di Roma, ente impositore, il Giudice di pace della medesima città ha respinto l’opposizione, peraltro espressamente qualificandola opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1.

La sig.ra G. ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui l’intimato Comune di Roma ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale.

2.- Va esaminato per primo il ricorso incidentale, con il quale viene posta una questione pregiudiziale di rito che il Giudice di pace avrebbe potuto rilevare di ufficio e sulla quale non ha deciso nè espressamente, nè implicitamente (cfr. Cass. Sez. Un. 5456/2009).

La questione posta è quella della inammissibilità dell’opposizione, che avrebbe dovuto essere proposta con ricorso secondo il rito e nei termini di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e segg..

2.1. – Pur dovendo confermarsi che l’opposizione, con riferimento almeno alla maggior parte dei motivi in essa dedotti, avrebbe dovuto essere proposta con le forme di cui agli artt. 22 e ss. L. cit., non può tuttavia accogliersi la censura dell’amministrazione comunale.

Infatti sulla rituale instaurazione del giudizio di opposizione avverso procedimento irrogativo di sanzione pecuniaria amministrativa, non spiega rilievo la circostanza, che il giudizio sia stato introdotto con citazione, anzichè con ricorso, qualora la citazione oltre a contenere i motivi dell’opposizione medesima e l’indicazione della data di comparizione, venga notificata entro il termine previsto per il deposito di detto ricorso presso il giudice adito (Cass. Sez. Un. 1876/1985 e successive conformi). E’ dunque solo la eventuale tardività dell’atto ciò che alla fine rileva; ma sul punto il ricorso incidentale è gravemente lacunoso, non fornendo (e non fornendolo neppure la sentenza impugnata nè la controparte) un dato indispensabile per valutare la tardività, e cioè la data di notifica della cartella opposta, costituente il dies a quo del termine asseritamente violato.

3. – Con il primo e il secondo motivo del ricorso principale, denunciando rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione, si lamenta che il Giudice di pace abbia escluso la nullità della notifica del verbale di accertamento posto a base della cartella nonostante risultasse che l’atto era stato consegnato, nel domicilio della destinataria sig.ra G. e nella sua precaria assenza, a persona qualificata come domestica e indicata con il solo nome di battesimo (” F.”).

3.1. – La complessiva unitaria censura va respinta, giacchè, come esattamente rilevato anche dal giudice a Quo, la consegnataria era comunque identificabile: in base alla menzione del suo rapporto (“domestica”) con la destinataria (cfr. Cass. 322/2007, 12806/2006, 4962/1987); con la conseguenza che sarebbe stato onere – non assolto – dell’opponente dimostrare l’inesistenza di una sua domestica che avesse ricevuto in consegna quell’atto.

4. – Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si lamenta che il giudice di merito abbia respinto apoditticamente anche il motivo di opposizione consistente nella mancata indicazione, nella relata di notifica, della qualità del soggetto notificante (tale ” Go.

G.”) – che dunque doveva essere considerato privo del relativo potere – comprendendo tale motivo nella seguente, generica statuizione: “Gli altri motivi di ricorso, ammesso si tratti di irregolarità, non è stato provato che producano l’annullabilità dell’atto opposto”.

4.1. – Il motivo – da intendere, peraltro, come sostanziale denuncia di nullità della sentenza per difetto assoluto della motivazione in parte qua, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – è fondato, atteso il carattere meramente apparente della motivazione sopra testualmente trascritta.

5. – Con il quarto motivo, denunciando violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12, cit., si chiede a questa Corte di statuire se l’esistenza del verbale posto a base della cartella possa essere ritenuta dal giudice nonostante a quest’ultima sia allegata – come nella specie – soltanto la copia della relata di notifica del medesimo.

5.1. – Questo motivo è inammissibile. La censura, invero, riguarda un accertamento in fatto (l’esistenza o meno del verbale come documento), e dunque andava proposta in termini di vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 cit., chiaramente indicando non solo il fatto controverso ma anche le ragioni di insufficienza o contraddittorietà della motivazione relativa all’accertamento di esso.

6. – Con il quinto motivo, denunciando violazione di norme di diritto “in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5″, si lamenta che il Giudice di pace abbia apoditticamente respinto anche il motivo di opposizione con cui era stata denunciata l’illegittima applicazione della c.d.

maggiorazione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27 comprendendolo nella generica formula sopra trascritta.

6.1. – Anche questo motivo è fondato, per le stesse ragioni già esposte a proposto del terzo.

7. – la fondatezza del quinto motivo comporta l’assorbimento del sesto, con il quale la questione della c.d. maggiorazione viene affrontata nel merito.”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati della parti;

che la ricorrente ha presentato memoria in cui sostiene l’ammissibilità del quarto motivo di ricorso, con il quale “è stata denunciata la violazione della L. n. 689 del 1981, comma 12 sul presupposto che il Comune di Roma non avesse assolto l’onere a suo carico di fornire la prova della effettiva notifica del verbale di violazione sotteso alla cartella esattoriale impugnata”;

che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta, dovendo replicare al rilievo di cui alla memoria di parte ricorrente che il presupposto su cui esso si basa – e cioè il difetto di prova della notifica del verbale – rimanda appunto al vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale motiverà sui punti oggetto del terzo e quinto motivo di ricorso e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso incidentale; rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso principale, accoglie il terzo e il quinto, dichiara inammissibile il quarto e assorbito il sesto; cassa in relazione alle censure accolte la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Roma in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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