Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21711 del 19/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 12/06/2017, dep.19/09/2017), n. 21711
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11140/2016 proposto da:
M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI
51, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO D’ELIA, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona del Curatore Fallimentare,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANDREA CHIESA;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza 932/2016 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il
24/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
M.R. ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale di Torino n. cron. 932/2016 depositato il 24 marzo 2016 che ha dichiarato inammissibile la sua opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A..
Il FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. si è costituito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto dell’art. 113 c.p.c., con particolare riferimento all’art. 345 c.p.c.” deducendo che erroneamente il Tribunale ha rilevato il giudicato esterno derivante nel presente giudizio dal previo rigetto di analoga istanza di ammissione al passivo, atteso che la domanda formulata dal ricorrente in quel procedimento doveva essere dichiarata inammissibile, in quanto nuova siccome formulata per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo.
Il fallimento eccepisce l’inammissibilità del ricorso, di cui chiede comunque il rigetto.
Ritenuto che:
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Il ricorso è inammissibile poichè pretende di censurare la mancata declaratoria di nullità della domanda formulata dall’odierno ricorrente in un diverso e precedente giudizio, nel quale tuttavia si è certamente formato il giudicato, non essendo stato impugnato il decreto del Tribunale di Torino del 17 febbraio 2015, reiettivo della domanda di ammissione al passivo qui reiterata.
Nessuna censura investe il decreto oggi impugnato in relazione all’accertamento della effettiva coincidenza con il giudizio coperto giudicato, siccome avente riguardo ad espressa pronuncia di rigetto della medesima domanda di restituzione del prezzo pagato per l’acquisto dell’immobile (sebbene in misura diversa).
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017