Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21711 del 14/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21711 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 8974-2013 proposto da:
FADDA

MARIA

BERNADETTE

ANTONELLA

FDDMBR64C53I452L, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO
LALLI, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI (ATP) in persona del Direttore
Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
D’AVEZZANA 2/B, presso lo studio dell’avvocato CAMMAROTTA
MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO SECHI,
giusta procura alle liti a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 14/10/2014

avverso la sentenza n. 64/2012 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI – Sezione Distaccata di SASSARI del 7.3.2012, depositata
il 26/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

Ric. 2013 n. 08974 sez. ML – ud. 15-07-2014
-2-

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 15 luglio
2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a
norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
” La Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, con

Tribunale di Sassari, rigettava la domanda proposta da Fadda Maria
Bernadette Antonella nella parte in cui era stata chiesta la conversione dei
contratti di lavoro a termine intercorsi tra la ricorrente e la Azienda
Trasporti Pubblici (ATP) di Sassari e condannava la ATP al pagamento in
favore della Fadda al risarcimento del danno quantificato in 2,5 mensilità
dell’ultima retribuzione di fatto; confermava la declaratoria di nullità e dei
contratti operata dal primo giudice.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Fadda affidato a
quattro motivi.
L’Azienda Trasporti Pubblici resiste con controricorso.
Preliminarmente, va valutata l’eccezione di inammissibilità del ricorso
perché proposto oltre il termine di decadenza di sei mesi stabilito dall’art.
327 c.p.c. così come modificato dall’art. 46, co. 17, della legge 18.6.2009 n.
69 in vigore dal 4.7.2009.
L’eccezione è fondata.
La modifica all’art. 327 c.p.c. disposta dall’art. 46 L. n. 69/2009 cit. si
applica ai giudizi instaurati successivamente alla entrata in vigore della
legge, ai sensi dell’art. 58, comma 1° della medesima legge.
Orbene, nel caso in esame, essendo il giudizio iniziato dopo il 4 luglio
2009 (il ricorso introduttivo del giudizio risulta depositato in data 24
novembre 2010) trova applicazione il termine di decadenza di sei mesi per
la proposizione del ricorso per cassazione che non risulta non essere stato
rispettato in quanto la sentenza della Corte di Appello impugnata è stata
I

sentenza del 7 marzo 2012, in parziale riforma della decisione del

pubblicata in data 26 marzo 2012 mentre il ricorso è stato notificato solo il
26 marzo 2013.
Per tutto quanto sopra considerato, si propone, ex art. 375 cod. proc.
civ., n. 5, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.”.
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,

consiglio.
Il Collegio condivide il contenuto e le conclusioni della riportata
relazione e, quindi, dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono
poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente alle spese
del presente giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro
2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso
spese forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso principale, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo
13.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2014
I residente

unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA